Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811

ID 2043 | | Visite: 4611 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2043

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811 - Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 13.11.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Como in data 25.02.2014, nei confronti di B.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen. Al B.F., per quanto rileva in questa sede, si contesta, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale e di appaltatore di lavori di recupero sottotetto con formazione di due unità abitative e di datore di lavoro di H.M., di avere cagionato lesioni personali al richiamato lavoratore. Ciò in quanto il prevenuto aveva consentito che H.M. usasse la macchina impastatrice di proprietà di S.A., benché la stessa non fosse stata oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza, quali il microinterruttore e la griglia superiore della tramoggia. In particolare, al B.F. si addebita di non aver informato ed istruito il lavoratore che era incaricato della pulizia della impastatrice; e di non aver coordinato gli interventi di manutenzione e controllo periodico dell'impastatrice, da parte dell'impresa subappaltatrice.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che era stata riproposta la tesi in base alla quale l'infortunio era dipeso dal comportamento abnorme della parte offesa. Richiamate le pronunce ritenute idonee a delineare il panorama giurisprudenziale al riguardo, il Collegio sottolineava che il lavoratore non aveva esorbitato rispetto alle mansioni affidategli e che pertanto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato B.F. doveva essere confermata.

2. Avvero la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione B.F., a mezzo del difensore. 
L'esponente con il primo motivo deduce la violazione di legge.
La parte ritiene che le circostanze di fatto, relative allo stato in cui si trovava la macchina impastatrice il giorno in cui ebbe a verificarsi l'infortunio (essendo, da terzi, stata rimossa la griglia protettiva), unitamente all'evenienza che la macchina era stata portata in cantiere il giorno stesso, valgono ad interrompere il nesso di causalità rispetto alla posizione dell'imputato. A sostegno dell'assunto, la parte richiama i principi affermati in riferimento alla condotta colposa del lavoratore, idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore. E ritiene che il comportamento assunto dal H.M., che procedette alla pulizia del macchinario privo del congegno di sicurezza e della griglia di protezione, escluda la riconducibilità dell'evento al B.F..
Con il secondo motivo l'esponente denunzia il vizio motivazionale, osservando che erroneamente la Corte di Appello ha escluso il carattere abnorme della condotta realizzata dal dipendente infortunato. La parte rileva che nelle mansioni di pulizia del cantiere affidate al H.M. non possono ricomprendersi le operazioni di pulizia della macchina impastatrice; ed evidenzia che dette operazioni sono riconducibili alla sola iniziativa del predetto dipendente insubordinato. Ritiene che non può assegnarsi al datore di lavoro l'obbligo di vigilare sull'osservanza di divieti largamente imposti. Il deducente considera che il dipendente ha voluto esporsi a rischi per soddisfare esigenze personali, non ricollegabili all'attività lavorativa.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 44811 del 09 novembre 2015.pdf)n. 44811 del 09 novembre 2015
Cassazione Penale, Sez. 4
IT242 kB1018

Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Linee guida Coordinamento Sicurezza realizzazione Grandi Opere
Mag 19, 2024 58

Linee guida Coordinamento Sicurezza realizzazione Grandi Opere

Linee guida per il Coordinamento della Sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere ID 21883 | 19.05.2024 / In allegato Le presenti Linee guida si applicano alle grandi opere pubbliche per la realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi con l’obiettivo di aiutare i… Leggi tutto
Mag 11, 2024 101

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983 ID 21839 | 11.05.2024 L’RSPP ha un ruolo diretto e non vincolato solo alle informazioni fornite dal datore di lavoro per l'espletamento dei suoi compiti. Egli stesso si deve attivare indipendentemente dalla ricezione di informazioni del DL. “non è… Leggi tutto
Nota INL n  862 8 05 2024
Mag 09, 2024 249

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 ID 21830 | 09.05.2024 Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le… Leggi tutto
Produzione di idrogeno verde da substrati organici
Mag 08, 2024 111

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

Produzione di idrogeno verde da substrati organici ID 21824 | 08.05.2024 / In allegato Fact sheet Inail - 2024 UN FOCUS SUL PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe… Leggi tutto

Più letti Sicurezza