Slide background




Decreto 5 agosto 1998 n. 363

ID 9824 | | Visite: 5553 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/9824

Regolamento sicurezza universita

Decreto 5 agosto 1998 n. 363 / Norme sicurezza universita' e degli istituti di istruzione universitaria

ID 9824 | 07.01.2020

Decreto 5 agosto 1998 n. 363
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. 

(GU n.246 del 21-10-1998)

Entrata in vigore del decreto: 5-11-1998

Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2. Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede o quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
...

Segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 5 agosto 1998 n. 363.pdf)Decreto 5 agosto 1998 n. 363
 
IT9803 kB816

Tags: Sicurezza lavoro Datore lavoro Rischi specifici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 11, 2024 52

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983 ID 21839 | 11.05.2024 L’RSPP ha un ruolo diretto e non vincolato solo alle informazioni fornite dal datore di lavoro per l'espletamento dei suoi compiti. Egli stesso si deve attivare indipendentemente dalla ricezione di informazioni del DL. “non è… Leggi tutto
Nota INL n  862 8 05 2024
Mag 09, 2024 138

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 ID 21830 | 09.05.2024 Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le… Leggi tutto
Produzione di idrogeno verde da substrati organici
Mag 08, 2024 71

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

Produzione di idrogeno verde da substrati organici ID 21824 | 08.05.2024 / In allegato Fact sheet Inail - 2024 UN FOCUS SUL PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe… Leggi tutto
Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro
Mag 07, 2024 87

Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

Ruolo del medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale ID 21819 | 07.05.2024 / Linee Guida SIML 07 agosto 2021 Obiettivi. La presente Linea Guida (LG) ha lo scopo di definire procedure operative, omogenee a livello nazionale, per il Medico del Lavoro –… Leggi tutto
Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 286

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza