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Direttiva (UE) 2019/1833

ID 9408 | | Visite: 6810 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/9408

Direttiva UE 2019 1833

Direttiva (UE) 2019/1833

Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

GU L 279/54 del 31.10.2019 

Entrata in vigore: 20 Novembre 2019

Attuazione Direttiva (UE) 2019/1833

25.12.2020: Recepimento parziale: Legge 18 dicembre 2020 n. 176 modifica degli allegati XLVII e XLVIII del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (recepimento allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE come sostituiti dalla Direttiva n. 2019/1833/UE)

14.02.2022: Attuazione completa: Decreto 27 dicembre 2021 modifica degli allegati XLIVXLVI e XLVII (*) del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (recepimento allegati I, III e V della direttiva 2000/54/CE come sostituiti dalla Direttiva n. 2019/1833/UE)

Iter attuazione

Adottato, con pubblicazione sul sito del MLPS il 14 Febbraio 2022 - Avviso in GU atteso, il Decreto 27 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.

Il provvedimento prevede la sostituzione degli allegati XLIVXLVIXLVII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1833/UE.

La Direttiva n. 2019/1833/UE è stata già parzialmente recepita in occasione del recepimento della direttiva 2020/739/UE (Decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 (Conversione / Legge 27 novembre 2020 n. 159). Il Decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 (Conversione / Legge 27 novembre 2020 n. 159), e in particolare l’articolo 4, ha aggiornato l’allegato XLVI del Decreto legislativo n. 81 del 2008 in recepimento di quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva 2020/739/UE ed inserendo nello stesso le previsioni riferite al SARS-CoV-2.

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Conversione / Legge 18 dicembre 2020 n. 176) con l’articolo 13 sexiesdecies, ha sostituito gli allegati XLVII e XLVIII del Decreto legislativo n. 81 del 2008. In occasione del recepimento della direttiva 2000/54/CE si è proceduto, mediante la sostituzione degli allegati XLVIIXLVIII del Decreto legislativo n. 81 del 2008, ad un recepimento integrale degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (recepimento parziale Direttiva n. 2019/1833/UE).

(*) Con Decreto 27 dicembre 2021 si è reso necessario correggere un riferimento in corrispondenza del punto 4 della tabella contenuta nell’allegato XLVII del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (già recepito con Legge 18 dicembre 2020 n. 176), derivante da una imprecisione che si è riscontrata essere presente nella sola traduzione italiana del testo di direttiva a suo tempo puntualmente recepita.

...

Articolo 1

Gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

_____

 

Vedi Note Decreto 27 Dicembre 2021  (recepimento Direttiva (UE) 2019/1833)

 

Decreto 27 12 2021   Agenti biologici TUS   Note

 

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio biologico

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