Slide background




Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118

ID 20508 | | Visite: 1665 | Documenti SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/20508

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n  118

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 / Ricostituzione Commissione lavori sotto tensione

ID 20508 | 04.10.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione

Articolo 1 (Ricostituzione e composizione)

1. È ricostituita, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani AHMAD, quale componente effettivo e l’ing. Mariella CHIURAZZI, quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Ruggero MAIALETTI, quale componente effettivo e ing. Fausto DI TOSTO, quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca AMICUCCI quale componente effettivo e ing. Domenico MAGNANTE quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Andrea REBASTI quale componente effettivo e ing. Giorgio DE DONÀ quale componente supplente, in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Articolo 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente.

2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell’ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.

3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.

4. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro assicura, mediante la divisione competente, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.

5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.

6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

...

Fonte: MLPS

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118.pdf)Decreto Direttoriale 3 ottobre 2023 n. 118
 
IT277 kB81

Tags: Sicurezza lavoro Rischio elettrico

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mag 11, 2024 52

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983 ID 21839 | 11.05.2024 L’RSPP ha un ruolo diretto e non vincolato solo alle informazioni fornite dal datore di lavoro per l'espletamento dei suoi compiti. Egli stesso si deve attivare indipendentemente dalla ricezione di informazioni del DL. “non è… Leggi tutto
Nota INL n  862 8 05 2024
Mag 09, 2024 138

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 ID 21830 | 09.05.2024 Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le… Leggi tutto
Produzione di idrogeno verde da substrati organici
Mag 08, 2024 71

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

Produzione di idrogeno verde da substrati organici ID 21824 | 08.05.2024 / In allegato Fact sheet Inail - 2024 UN FOCUS SUL PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe… Leggi tutto
Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro
Mag 07, 2024 87

Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

Ruolo del medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale ID 21819 | 07.05.2024 / Linee Guida SIML 07 agosto 2021 Obiettivi. La presente Linea Guida (LG) ha lo scopo di definire procedure operative, omogenee a livello nazionale, per il Medico del Lavoro –… Leggi tutto
Nota INL 795 2024
Apr 30, 2024 285

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza