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VVF: attività di vigilanza in materia di sicurezza

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VVF attivita  di vigilanza in materia di sicurezza

VVF: attività di vigilanza in materia di sicurezza

ID 8270 | 30.04.2019 / Documento allegato

Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica competenza".

1. Il ruolo del C.N.VV.F. ed il D.Lgs. n. 81/2008

L'Art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "per quanto di specifica competenza".

D.Lgs. n. 81/2008
...
Art. 13 Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

- prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
- prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
- assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

2. Uffici di polizia giudiziaria

Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall'estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".

Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

3. Agenti e ufficiali di P.G.

A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co. 1 e 2, artt. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell'art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, il personale operativo del C.N.VV.F. nell'esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo Nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica incolumità;
- contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

4. I principali reati di competenza del C.N.VV.F.

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

- Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 451);

- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 437);

- Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68);

- Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett a) e 68);

- Omessa predisposizione del "documento della sicurezza e salute dei lavoratori
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a));

- Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b));

- Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'incolumità dei lavoratori
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b));

- Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a));

- Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
(D.Lgs. n. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e));

- Omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
(D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - articolo 7 comma 2 - ndr Seveso III D.Lgs. 105/2015).

5. La speciale procedura per i reati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi sul lavoro introdotta dal D.Lgs. 758/1994

In conclusione, appare importante evidenziare brevemente la speciale procedura introdotta dal Legislatore, con l'ormai datato D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di violazioni (di carattere contravvenzionale) delle norme relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:

- una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi lavoro, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando, contestualmente, un arco temporale in cui questi deve adempiere;

- trascorso tale intervallo di tempo, l'organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto (nei tempi e nei modi) alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro (1/4 della pena edittale massima prevista per la violazione);

- a pagamento avvenuto l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'avvenuto adempimento (nei tempi e nei modi) e l'avvenuto pagamento (nei tempi) chiedendo, al contempo, l'archiviazione del procedimento penale apertosi (e rimasto in sospeso) con la contestazione della contravvenzione.

In tal modo, quindi, il legislatore ha inteso perseguire un il duplice obiettivo: deflazionare il sistema penale da un lato e garantire l'incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, dall'altro.

Vedasi: DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Fonte: VVF

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