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Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili

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Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili

Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili

Rapporto GSE, 28 maggio 2021 / Aggiornato 31 dicembre 2020

Nell'ambito delle attività di informazione previste dall'art.14 del D.Lgs. 28/2011, il GSE pubblica il rapporto “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili" aggiornato al 31 dicembre 2020.

Lo studio presenta in chiave comparativa il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, modificare o integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali, individuazione di aree non idonee e idonee per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nella parte introduttiva sono evidenziate le principali novità intervenute nel corso del 2020: gli ambiti maggiormente oggetto di interventi normativi regionali si confermano, come si era registrato anche nel 2019, la Valutazione d'Impatto Ambientale e il settore idroelettrico; in entrambi i casi si tratta di principalmente di recepimenti dell'evoluzione normativa comunitaria e/o nazionale.

Il rapporto considera i regimi autorizzativi specifici, le procedure di valutazione ambientale connesse, i procedimenti amministrativi per la concessione di acque superficiali e di risorse geotermiche: un complesso di funzioni amministrative conferite alle Regioni e in determinati casi alle Province.

È stata inoltre effettuata una ricognizione su come le Regioni abbiano esercitato la facoltà di individuare aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, riportando in appendice mappe tratte dai portali cartografici regionali ove sono state indicate le principali aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Informazioni di sintesi sui procedimenti autorizzativi in vigore e la normativa regionale sono disponibili anche nelle sezioni del sito GSE “Autorizzazioni", con schede regionali di sintesi sulla situazione normativa complessiva di ciascuna regione e nella sezione “Normativa", in cui sono presenti oltre 2.000 provvedimenti adottati dalle regioni negli ultimi 20 anni, in linea con lo sviluppo delle FER elettriche in Italia.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Art. 14 Disposizioni in materia di informazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante:

a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso;

b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricita' da fonti energetiche rinnovabili;

c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;

d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica;

e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le autorita' locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalita' con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita' di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

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