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Regolamento delegato (UE) 2023/66

ID 18605 | | Visite: 2509 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/18605

Regolamento delegato UE 2023 66

Regolamento delegato (UE) 2023/66 / Modifica Reg. /UE) 2021/821 - Elenco dei prodotti a duplice uso

ID 18605 | 11.01.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

GU L 9/1 dell'11.1.2023

Entrata in vigore: 12.01.2023

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/821 prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.
(2) L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso.
(3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. Poiché gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2021, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I di detto regolamento.
(4) Il regolamento (UE) 2021/821 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare mediante atti delegati gli elenchi dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
(5) Considerata l'importanza di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza non appena ciò sia materialmente possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/821,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[...]

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