Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione 2011/832/UE

ID 16852 | | Visite: 1308 | Regolamento EMASPermalink: https://www.certifico.com/id/16852

Decisione 2011 832 UE Guide EMAS

Decisione 2011/832/UE / Guida EMAS Registrazione globale

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

(GU L 330 del 14.12.2011)
________

Il presente documento ha lo scopo di fornire orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi e istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori e le organizzazioni ai fini della registrazione.

La presente guida nasce dall’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento EMAS, secondo cui «la Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità» e dell’articolo 16, paragrafo 3, a norma del quale «il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità».

All’epoca della sua introduzione nel 1993 EMAS doveva servire a coprire singoli siti di organizzazioni dei settori industriali e manifatturieri. Con la prima modifica, avvenuta nel 2001, EMAS II è stato aperto a tutte le organizzazioni con più siti (ubicati negli Stati membri dell’UE e nel SEE, come prima). EMAS III si è ampliato ulteriormente e oggi si applica a organizzazioni all’interno e all’esterno dell’UE.

L’apertura di EMAS ai paesi terzi mette a disposizione di organizzazioni di tutti i settori uno strumento per realizzare elevati livelli di prestazioni ambientali che possono essere pubblicamente riconosciuti dai soggetti interessati della Comunità europea. Gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS.
...
segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione 2011 832 UE.pdf)Decisione 2011/832/UE
 
IT797 kB163

Tags: Ambiente EMAS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 101

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 106

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 99

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 93

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente