Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2021/476

ID 13163 | | Visite: 2628 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/13163

Ecolabel

Decisione (UE) 2021/476

Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure 

(GU L 99/37 del 22.3.2021)

______

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» comprende piastrelle per pavimentazione, piastrelle murali, tegole, blocchi, lastre, pannelli, elementi per pavimentazione, cordoli, piani tavolo, piani da bagno e piano di lavoro da cucina per uso interno o esterno.
2. Nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» non rientrano:
a) ceramiche refrattarie, ceramiche tecniche, tubazioni in terracotta, stoviglie da tavola in ceramica, ceramiche ornamentali o sanitari in ceramica;
b) elementi per muratura definiti nella serie di norme EN 771;
c) tegole e accessori in laterizio definiti nella norma EN 1304;
d) prodotti di calcestruzzo prefabbricato rinforzato;
e) prodotti accessori associati alla posa in opera e al montaggio di prodotti per coperture dure quali malte da iniezione, adesivi, fissaggi meccanici e i materiali di sottofondo.
3. I prodotti per coperture dure sono costituiti da uno dei seguenti materiali:
a) pietra naturale (detta anche pietra da taglio);
b) agglomerati lapidei a base di leganti in resina;
c) ceramica o laterizio;
d) prodotti in calcestruzzo prefabbricato o blocchi in terra compressa a base di leganti idraulici o cementi alternativi.

[...]

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure», il prodotto deve rientrare nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare tutti i requisiti obbligatori dei criteri e ottenere almeno il punteggio minimo richiesto come stabilito nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» è «021».

Articolo 6

La decisione 2009/607/CE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all’articolo 6, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti per coperture dure» ai sensi della decisione 2009/607/CE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2009/607/CE.
2. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per coperture dure» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2009/607/CE per il suddetto gruppo di prodotti. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2009/607/CE può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2021 476.pdf)Decisione (UE) 2021/476
 
IT883 kB303

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 101

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 106

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 99

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 93

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente