Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299

ID 18171 | | Visite: 1022 | Legislazione EnergyPermalink: https://www.certifico.com/id/18171

Regolamento di esecuzione UE 2022 2299

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 / Struttura relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

ID 18171 | 25.11.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione del 15 novembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

GU L 306/1 del 25.11.2022

Entrata in vigore: 15.12.2022

_______

Articolo 2 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»

1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, utilizzando i formati riportati nell’allegato I del presente regolamento.

La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2, e all’articolo 20, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato II del presente regolamento.

3. Lo Stato membro comunica le informazioni sull’adattamento di cui all’articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l’obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all’articolo 4, lettera b), e all’articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all’articolo 4, lettera c), e all’articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 5 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell’energia»

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell’energia» di cui all’articolo 4, lettera d), e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 6 Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «ricerca, innovazione e competitività»

1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «ricerca, innovazione e competitività» di cui all’articolo 4, lettera e), e all’articolo 25, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VII del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all’articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato VIII del presente regolamento.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2022 2292.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299
 
IT864 kB140

Tags: Ambiente Energy Clima

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 101

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 106

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 99

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 93

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente