Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Criteri EU GPP Apparecchiature per immagini

ID 15562 | | Visite: 1478 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/15562

 Criteri EU GPP Apparecchiature per immagini 2020

Criteri EU GPP Apparecchiature per immagini (2020)

Il gruppo di prodotti "dispositivi per il trattamento di immagini, materiali consumabili e servizi di stampa" comprende: - dispositivi per il trattamento di immagini, vale a dire prodotti commercializzati per uso domestico o professionale, o entrambi, la cui funzione è una delle seguenti, o entrambe:

a) produrre immagini stampate sotto forma di documento cartaceo o foto attraverso un processo di marcatura a partire da un'immagine digitale, proveniente da un'interfaccia di rete o da una scheda o da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia;
b) produrre un'immagine digitale a partire da una copia cartacea attraverso un processo di scansione o di copia. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
a) duplicatori digitali,
b) affrancatrici,
c) apparecchi fax;
- materiali consumabili, vale a dire prodotti sostituibili essenziali per il funzionamento del prodotto per il trattamento di immagini. Possono essere sostituiti o rigenerati da parte dell'utilizzatore finale o del fornitore di servizi durante il normale utilizzo e la durata di vita utile del prodotto per il trattamento di immagini. I materiali consumabili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento comprendono contenitori e cartucce.

Per contenitore si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale, che contiene toner o inchiostro e che si inserisce o si svuota in un dispositivo per il trattamento di immagini. I contenitori non contengono componenti integrati o parti mobili essenziali per il funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini. I contenitori possono anche essere denominati flaconi o serbatoi.

Per cartuccia (inchiostro/toner) si intende un prodotto sostituibile dall'utilizzatore finale che si inserisce in un dispositivo per il trattamento di immagini, la cui funzione è connessa alla stampa e che include componenti integrati o parti mobili essenziali per il funzionamento dell'apparecchio di trattamento di immagini, oltre alla semplice funzione di contenere l'inchiostro o il toner. Le cartucce possono essere anche chiamate moduli.

Le cartucce e i contenitori possono essere:

- di nuova fabbricazione (prodotte da fabbricanti di apparecchiature originali (OEM, original equipment manufacturers) e non-OEM, comprese le contraffazioni)
- rigenerati (da OEM e non-OEM)
- ricaricati (da OEM e non OEM);
- servizi di stampa, vale a dire contratti di servizio il cui prezzo è legato alla quantità di pagine stampate. Tali contratti possono comprendere la fornitura di prodotti per il trattamento di immagini e/o materiali consumabili, la manutenzione, le attività del fine vita e l'ottimizzazione della produzione di documenti dell'organizzazione.

Fonte: CE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente GPP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 101

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 106

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 99

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 93

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente