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APPROFONDIMENTI   (11 risultati)

04.08.2006(1/11) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Responsabilita' penali del R.S.P.P.

Limiti dei poteri e delle responsabilità del RSPP rispetto al datore di lavoro.

Limiti dei poteri e delle responsabilità ... (leggi tutto)


responsabile SPP_suo operato_limiti e responsabilitą.doc

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

20.10.2006(2/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/SPP/Linee interpretative condivise Stato - Regioni sui corsi RSPP del 5 ottobre 2006

Accordo ai sensi del'art.4 del D.Lgs. 281/97 concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art.8-bis comma 3 del D.Lgs. 626/94, introdotto dall'art.2 del D.Lgs. 195/03, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Fonte: www.reteambiente.it

Accordo ai sensi del'art.4 ... (leggi tutto)


Linee interpretative accordo formazione RSPP.doc

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

01.09.2008(3/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/SPP/D. Lgs. 81/2008: Ruoli e compiti del Responsabile e degli Addetti del SSP

Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31. - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Art. 32. - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

14.07.2006(4/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/SPP/Classificazione settori Ateco per corsi Rspp

Schema riassuntivo macro settori di attività in base alla classificazione Ateco e corrispondente durata dei corsi per Rspp - modulo B. Autore non disponibile.

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/ricerca/ateco.php?

Schema riassuntivo macro settori ... (leggi tutto)


Classificazione_ATECO_MOD_B.pdf

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

03.01.2008(5/11) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Colpa professionale e colpa tecnica del RSPP

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007) - Pres. Marini – Rel. Amendola
Come si prevedeva dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003 sulla formazione e sulla qualificazione della figura del RSPP si fa strada  la "colpa professionale" e la "colpa tecnica" del RSPP. Condannato dalla Corte di Cassazione un RSPP per aver omesso di segnalare una situazione di pericolo che ha portato all'infortunio mortale di una lavoratrice dipendente di una ditta appaltatrice.

Cassazione Penale Sez. IV - ... (leggi tutto)


Sentenza.pdf

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

04/07/2007(6/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/SPP/Corso di formazione per RSPP e ASPP: i contenuti del modula A1 (2a parte)

Per poter svolgere le funzioni di addetto e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi formativi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 195/2003. Successivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 26 gennaio 2006, sono stati individuati i contenuti minimi di questi percorsi formativi, strutturati in tre distinti moduli, A, B e C. In questo secondo Inserto, dopo un primo pubblicato in Ambiente&Sicurezza n. 11/2007 inerente al modulo A1, sono analizzati parte dei contenuti del modulo A2, esaminando, in particolare, i compiti, gli obblighi e le responsabilità civili e penali dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione, a partire dal datore di lavoro fino ad arrivare al lavoratore.

Per poter svolgere le funzioni ... (leggi tutto)


Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

04/07/2007(7/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/SPP/Corso di formazione per RSPP e ASPP: i contenuti del modula A1 (1a parte)

Con il D.Lgs. n. 195/2003, il legislatore aveva stabilito che, per poter svolgere le funzioni sia di addetto sia di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è necessario avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Successivamente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento 26 gennaio 2006, ha individuato, in dettaglio, sia le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di formazione per RSPP e ASPP sia i contenuti specifici, strutturati in tre distinti moduli, A, B e C. In questo prima parte, di approfondimento dei contenuti del primo modulo, sono trattati, secondo la precisa cronologia riportata nel programma, gli specifici argomenti indicati, riportando i riferimenti normativi e l’orientamento giurisprudenziale relativo a gravi infortuni conseguenti al mancato rispetto della specifica normativa. In evidenza anche i numerosi obblighi, previsti dalla vigente normativa, per i datori di lavoro e i dirigenti.

Con il D.Lgs. n. 195/2003, ... (leggi tutto)


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01.09.2008(8/11) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2005, n. 11351 - Colpa professionale del RSPP

E' ormai prassi che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: questi infatti, qualora per imperizia, negligenza, imprudenza od inosservanza di leggi e discipline abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, così determinando l'omessa adozione di una doverosa misura prevenzionale, dovrà rispondere insieme al datore di lavoro - nel caso che occupa cumulandosi le due diverse vesti nella persona dell'imputato - dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile uno specifico titolo di colpa professionale (Cass. sez. IV, 20.4.2005, n°11351)

E' ormai prassi che il ... (leggi tutto)


Cassazione penale Sez. 4, 20 aprile 2005, n 11351.pdf

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03.01.2008(9/11) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Sentenza RSPP

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007 - Pres. Coco – Rel. Bianchi – P. M. Viglietta – Ric. A. G.
La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia presi ancora a riferimento dalla cassazione per determinare le capacita’ professionali del RSPP. e” venuto meno ai suoi compiti istituzionali omettendo di segnalare una situazione di rischio.

Ancora una volta la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia sono stati presi dalla Corte di Cassazione quali metro di riferimento per valutare e determinare la capacità professionale di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), elementi addebitati al tecnico per essere venuto meno all’assolvimento dei propri compiti istituzionali fissati dal D. Lgs. n. 626/1994 e per aver omesso di segnalare una situazione di rischio a seguito della quale si è verificato un infortunio sul lavoro condizionando in tal modo il datore di lavoro a non adottare una doverosa misura prevenzionale.
Nel caso in esame un lavoratore, mentre procedeva a scaricare da un camion mediante una gru dei pesantissimi cilindri fatti di fogli di acciaio arrotolati, ciascuno di circa 1700 kg, ed a posizionarli uno sull’altro in delle stive costituite da grossi gabbioni metallici, rimaneva infortunato, investito da uno di questi cilindri ribaltatosi, subendo gravissime lesioni consistenti in un grave trauma da schiacciamento della gamba con conseguente amputazione.
Dalle indagini veniva accertato che le stive per collocare i cilindri metallici erano insufficienti e che tale situazione era ben nota all’azienda senza che fossero stati adottati dei provvedimenti per aumentare il numero delle stive stesse né che fossero state impartite delle precise disposizioni su come effettuare le operazioni di scarico. A seguito dell’accaduto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda veniva condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato di lesioni colpose e la Corte di appello in merito all’incidente aveva ad indicare che si era trattato di un infortunio che poteva dirsi “annunciato”. Il RSPP veniva ritenuto responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore infortunato ed il suo comportamento negligente veniva considerato una concausa, accanto al comportamento del datore di lavoro, dell’infortunio verificatosi. Nell’occasione i giudici affermavano che “compete al responsabile del servizio di prevenzione, specie quando esso sia come nella specie un dipendente dell’imprenditore, lo specifico dovere, per contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di intervenire; il suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l’obbligo concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavoro. Prova ne è che, in caso di mancata attivazione, il datore di lavoro può non essere a conoscenza della specifica situazione esistente” e precisavano che nel caso specifico era risultato che nulla avesse fatto il RSPP “violando dunque gli obblighi contrattualmente accettati con l’assunzione dello specifico incarico”.
Avverso la sentenza di condanna il RSPP ha inteso far ricorso per Cassazione adducendo a sua discolpa il motivo che egli fosse stato ritenuto responsabile dell’accaduto erroneamente dal momento che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 626/1994 “e’ organo meramente consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore di lavoro “ e che non poteva essere chiamato a rispondere delle lesioni del lavoratore conseguenti alla inosservanza della normativa antinfortunistica “non essendo stata costruita a suo carico una posizione di garanzia”. Lo stesso RSPP non condivideva, altresì, le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di Appello in base alle quali l’infortunio non sarebbe accaduto se fosse stato informato della situazione il datore di lavoro in quanto la direzione dell’azienda era ben al corrente della pericolosità delle manovre in atto senza che avesse fatto nulla per impedirle.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha confermata la sentenza di condanna dell’imputato formulando nella stessa delle interessanti osservazioni. Afferma la Sez. III che “dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, emerge che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda - ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui e’ esclusivo destinatario. Tanto e’ vero che il medesimo decreto legislativo ha escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti da parte dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione”.
La Suprema Corte prosegue comunque sostenendo che “come ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte (sez. 4 20.4.2005 n. 11351 rv. 233657), il fatto che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto”.
Interessanti sono poi le conclusioni alle quali è pervenuta la III Sezione secondo la quale “Occorre distinguere infatti il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali l’assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli articoli 589 e 590 c.p.” per cui ne consegue che “il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale”.
A queste medesime conclusioni del resto era già pervenuta la stessa Sez. IV della Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n. 15226 del 17/4/2007, con la quale veniva individuata la responsabilità tecnica e professionale del RSPP e veniva riconosciuta allo stesso, pur se dipendente del datore di lavoro, una posizione di garanzia che trova il suo fondamento nella previsione legislativa di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e che gli attribuisce un ruolo importante nel complessivo sistema della prevenzione e della tutela del lavoratore.

Cassazione Penale Sez. IV - ... (leggi tutto)


Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

03.01.2008(10/11) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) - Pres. Marini – Est. Novarese - P. M. (Parz. Conf.) Iannelli - Ric. Pittarello e altro.

Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una situazione di pericolo.

Si registra un’altra sentenza della Corte di Cassazione che pone in evidenza gli indirizzi che la giurisprudenza sta assumendo in merito alla individuazione delle responsabilità penali della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al rapporto di questa con quella del datore di lavoro.
In particolare nella sentenza in esame la Corte di Cassazione precisa che «i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti al vertice dell’azienda e sono in un certo senso subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività, sicché il vertice della struttura piramidale è garante di tutti gli adempimenti legislativi, contrattuali e ritenuti solo opportuni o necessari per attuare la disciplina della sicurezza, protezione e prevenzione degli incidenti per i lavoratori».
Precisa inoltre la Sez. IV che «i compiti meramente consultivi e non operativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994, e la mancanza di un’espressa sanzione circa gli inadempimenti dei suoi obblighi, risultanti dall’art. 9 D. Lgs. citato, assumono rilievo, ove tale ‘‘consulente’’ non assuma il ruolo di delegato con procura scritta dell’imprenditore in tutta la materia prevenzionale, e non esista alcuna ingerenza o posizione dominante del datore di lavoro, mentre un altro orientamento giurisprudenziale rinviene profili di responsabilità, qualora esistano inadempimenti dei doveri di adeguata consulenza tecnica».
Conclude la Sez. IV che, «consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma l’insufficienza della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione per escludere la responsabilità dei datore di lavoro, essendo detta figura obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994 e difettando di un autonomo potere decisionale», ma che «detto soggetto risponderà insieme al datore di lavoro, qualora, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio».

Cassazione Penale Sez. IV - ... (leggi tutto)


Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

01.09.2008(11/11) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/D. Lgs. 81/2008: Datore di lavoro che puo' svolgere direttamente il ruolo di RSPP

Art. 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Allegato II

ALLEGATO II - CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1).......fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..........fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca..........................fino a 20 addetti
4. Altre aziende....................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Art. 34. - Svolgimento diretto ... (leggi tutto)


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(1/2) Incriminato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP ThyssenKrupp

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(2/2) Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 - Formazione dei datori di lavoro RSPP, Primo Soccorso e Antincendio

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7 NORME)
8 TESTO UNICO SICUREZZA)

TESTO UNICO SICUREZZA   (1 risultato)

(1/1) testo_unico/Allegato II/Allegato II

L'allegato tiene conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L).

ALLEGATO II - CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1).......fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..........fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca..........................fino a 20 addetti
4. Altre aziende....................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

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