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2 APPROFONDIMENTI)

APPROFONDIMENTI   (10 risultati)

03.08.2006(1/10) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Societa' di persone e responsabilitą dei legali rappresentanti

Società di persone - mancanza di individuazione di organi deputati alla sicurezza - legali rappresentanti - responsabilità - sussiste.

Società di persone - ... (leggi tutto)


responsabilitą_legale rappresentante_societą di persone.doc

Tag: datore di lavoro

07.09.2006(2/10) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Infortunio ed onere della prova

Ripartizione dell'onere della prova fra lavoratore infortunato e datore di lavoro, in caso di richiesta di risarcimento del danno da parte del lavoratore.

Ripartizione dell'onere ... (leggi tutto)


infortunio ed onere della prova.doc

Tag: datore di lavoro, lavoratori

01.09.2008(3/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/D. Lgs. 81/2008: Datore di lavoro che puo' svolgere direttamente il ruolo di RSPP

Art. 34. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Allegato II

ALLEGATO II - CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1).......fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..........fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca..........................fino a 20 addetti
4. Altre aziende....................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Art. 34. - Svolgimento diretto ... (leggi tutto)


Tag: datore di lavoro, responsabile servizio prevenzione protezione

21/06/2007(4/10) approfondimenti/Giurisprudenza/Documento di Valutazione dei Rischi/Datore di Lavoro e Valutazione dei Rischi in aziende fino a dieci dipendenti

Con questa sentenza e' stata inflitta una ammenda di 1600 euro ad un datore di lavoro di una azienda di piccole dimensioni per non aver predisposto l'autocertificazione relativa alla valutazionepreventiva dei rischi impostagli dall'art. 4 comma 11 in relazione al comma 2 del D.Lgs. 626/1994,e per non aver adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza del termine concesso perl'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro.

Con questa sentenza e' ... (leggi tutto)


20070621-A-003.pdf

Tag: datore di lavoro, documento valutazione rischi

01.09.2008(5/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/D. Lgs. 81/2008: Delega di funzioni da parte del Datore di lavoro

Art. 16. - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


Il Datore di Lavoro è il primo e principale destinatario di tutti gli obblighi che derivano dalle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per questo motivo deve attendere personalmente a tutte le incombenze e deve vigilare sull’esecuzione di tutte le opere. Naturalmente la legislazione e la giurisprudenza corrente sottolineano che in aziende di notevoli dimensioni o in particolari strutture organizzative l’imprenditore possa legittimamente avvalersi della facoltà di delegare tali compiti ad altri suoi collaboratori in possesso di capacità tecnica o esperienza adatte al caso. È necessario comunque trovarsi in presenza di una struttura organizzativa aziendale complessa che si avvalga di un decentramento degli incarichi ai vari livelli, con competenze funzionali specifiche e con margini più o meno ampi di autonomia. La delega dunque è quello strumento organizzativo con il quale viene realizzata, secondo uno schema piramidale normalmente assai articolato, la ripartizione dei compiti e dei poteri nell’ambito dell’impresa. È uno strumento molto delicato il cui funzionamento, se non è correttamente impostato fin dall’inizio, può invalidare l’effetto che si propone. Come si è detto la delega per l’assegnazione dei compiti inerenti l’osservanza delle norme per la salute e la sicurezza è, di per sé, sempre consentita, tuttavia affinché abbia l’effetto di sollevare il delegante dalla responsabilità penale deve rispondere a particolari caratteristiche:

- la delega deve essere conferita a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza;
- la delega deve trasmettere al delegato non solo l’obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici (delega a spendere) finanziari e organizzativi necessari per adempiere quell’obbligo (Cass. Pen. 19 aprile 1989, n. 5962);
- il delegato deve avere manifestato il proprio consenso, almeno tacito, alla delega stessa;
la delega deve essere conferita espressamente, meglio se per iscritto, e rigorosamente provata (Cass. Pen. 23 novembre 1987, n. 1805);
- l’azienda deve essere di dimensioni tali che il titolare non possa da solo garantire il rispetto della normativa antinfortunistica né sovrintendere al lavoro di tutte le persone occupate in esso.

Pertanto la scelta del delegato va compiuta non in relazione alla qualifica, alla carica o alla posizione ufficiale rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale, ma con riferimento alle effettive mansioni esercitate e al ruolo concretamente svolto, nonché alle responsabilità di fatto assunte. La validità della delega all’attuazione dell’apprestamento dei mezzi e delle misure di prevenzione e la relativa vigilanza è vincolata, come detto in precedenza, all’idoneità della persona delegata e dal fatto che nulla sia stato omesso per porre il delegato in grado di osservare i precetti delle leggi antinfortunistiche. Il Datore di Lavoro delegante, per essere esonerato da responsabilità validamente trasferite ad altre persone, deve astenersi da qualsiasi personale ingerenza tecnica e fornire alle stesse persone i più ampi poteri d’iniziativa e di determinazione per l’attuazione delle prescritte misure di sicurezza. Con l’applicazione corretta della delega, l’obbligo di attuare tutte le misure prescritte, imposto in via generale a Datori di Lavoro e Dirigenti, non viene meno quando le funzioni relative a specifici settori siano state trasferite, ma muta di contenuto. Infatti rimane al delegante il dovere di controllare i modi e i termini dell’esecuzione dei compiti affidati e soprattutto se la delega delle funzioni è ancora attuale con il dinamismo della struttura aziendale. Esiste un orientamento della Magistratura secondo cui il mancato adempimento di tale obbligo potrebbe portare a una responsabilità del Datore di Lavoro o del Dirigente, in concorso col delegato, soltanto quando questo fosse a conoscenza dell’inosservanza del delegato dell’applicazione delle norme. Si dovrebbe quindi affermare che la responsabilità del delegante esiste ogniqualvolta egli possa venire a conoscenza della violazione, usando una diligenza consona alle dimensioni dell’azienda, al grado di autonomia effettivamente attribuito al delegato rispetto alla natura del precetto violato e alla sua qualificazione tecnico - professionale. In tema di responsabilità per gli obblighi di sicurezza, si può dire che si debba fare capo a quella che, nell’ambito di ogni singola impresa, è la persona o sono le persone che specificatamente appaiono delegate a prendere quelle deliberazioni che, non essendo state prese, sono diventate una causa del fatto illecito che si è verificato.

Art. 16. - Delega di funzioni1. ... (leggi tutto)


Tag: datore di lavoro

24.01.2008(6/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Modello di Delega in materia di sicurezza - Mandato speciale

Modello di Delega in materia di Sicurezza - Cura del rispetto e della applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori, ad eccezione dei compiti e delle funzioni che la legge riserva espressamente al datore di lavoro, e che il delegante provvede a svolgere in maniera autonoma.

Modello di Delega in materia ... (leggi tutto)


Delega Funzioni Sicurezza.doc

Costo: €10.00   
Tag: datore di lavoro

09.09.2008(7/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Le conclusioni della SC sulla disciplina della delega: quali quelle recepite dal TU?

L’ art. 16, TU sicurezza, ha disciplinato la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, prevedendo i limiti e le condizioni in cui è ammessa, fatte salve le ipotesi in cui sia espressamente esclusa (come nel caso dell'art. 17). La norma ha recepito gran parte delle conclusioni alle quali era pervenuta la giurisprudenza, pur ignorandone altre, quali il requisito dimensionale dell'azienda e la mancata ingerenza del delegante nell'esercizio delle attribuzioni delegate. Significativa, poi, è la conferma che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del delegato, anche se resta aperta la questione sul contenuto e l'ampiezza di questo obbligo. L'art. 16 ha fornito, al riguardo, un importante elemento nel prevedere che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e di controllo di cui all'art. 30, comma 4, cioè quelli da apprestare. per escludere la responsabilità dell'ente per l'illecito di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come sostituito dall'art. 30, TU), nel caso di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Tratto da Ambiente & Sicurezza N° 43

L’ art. 16, TU sicurezza, ... (leggi tutto)


Le conclusioni della SC.pdf

Tag: datore di lavoro

01.10.2008(8/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 - Formazione datori di lavoro RSPP, Primo Soccorso e Antincendio

Novità introdotta dal Testo Unico Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e i compiti di addetto Pronto Soccorso ed Antincendio.

In base all'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994 chi entro il 31/12/1996 ha optato per la conduzione diretta del servizio di prevenzione e protezione ed ha trasmesso entro tale data all'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 10 dello stesso D. Lgs. n. 626/1994, la dichiarazione di voler svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione medesimo ha usufruito dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione destinato ai datori di lavoro previsto dallo stesso art. 10.

Quei datori di lavoro che pur avendo espressa la volontà di svolgere il servizio di prevenzione e protezione in maniera diretta hanno invece inviata la suddetta dichiarazione all'organo di vigilanza dopo il 31/12/1996 hanno dovuto comunque frequentare tale corso la cui durata ed il cui contenuto sono stati poi stabiliti con l'articolo 3 del D. M. 16/1/1997. In pratica quindi il capitolo dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per i datori di lavoro è chiuso.

Ora in base all'articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definite mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008.

Lo stesso articolo 34 comma 2 precisa, inoltre, che fino alla pubblicazione di tale accordo conserva la sua validità la formazione effettuata ai sensi del citato articolo 3 del D. M. 16/1/1997, il cui contenuto sarà riconosciuto dalla stessa Conferenza Stato Regioni in sede di definizione del citato accordo.

La novità, quindi, sopravvenuta per i datori di lavoro con il Testo Unico è che la formazione per gli stessi non avrà più un carattere generale ma dovrà essere mirata ai rischi propri delle attività svolte in azienda e destinata a settori specifici.

Si presume che la Conferenza Stato Regioni per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro si orienterà sugli stessi criteri già adottati per la formazione degli RSPP e ASPP nel rispetto del D. Lgs. n. 195/2003 e cioè stabilirà, come è logico che sia, dei macrosettori di attività e dei moduli di formazione articolati a seconda dei macrosettori stessi ed individuerà, altresì, degli esoneri per chi dimostrerà di aver già frequentato corsi in base al D. M. 16/1/2007.

L'unico auspicio che si formula è che la Conferenza Stato Regioni si attenga ai termini fissati dal legislatore (entro un anno dalla pubblicazione del Testo Unico), al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti e delle disfunzioni che abbiamo potuto già riscontrare per quanto riguarda la formazione degli ASPP e RSPP.

In base a quanto stabilito con il comma 3 dello stesso articolo 34 del nuovo Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, tutti i datori di lavoro, compresi quelli che all'epoca hanno usufruito dell'esonero ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, sono obbligati a frequentare dei corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto stabilirà il citato accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere i compiti di addetto al primo soccorso, all'emergenza ed alle misure antincendio si fa presente che il comma 1 dell'articolo 34 del nuovo Testo Unico, che ha ribadito quanto già stabilito con l'art. 10 dell'abrogato D. Lgs. n. 626/1994, ha stabilito che il datore può farlo tranquillamente fermo restando che dovrà comunque frequentare gli specifici corsi stabiliti per quanto riguarda il primo soccorso dal D. M. n. 388/2003 e per quanto riguarda l'emergenza e l'antincendio dal D. M. 10/3/1998 che a sua volta sarà sostituito, così come previsto dal comma 3 dell'art. 46 del Testo Unico, da un altro o da altri decreti del Ministero dell'interno e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Novità introdotta dal ... (leggi tutto)


Tag: datore di lavoro, formazione informazione

02.10.2008(9/10) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/D. Lgs. 81/2008: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 18. - Obblighi del datore ... (leggi tutto)


Tag: datore di lavoro, testo unico sicurezza

02.07.2008(10/10) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Carrello elevatore e responsabilitą Datore di Lavoro

La Cassazione ribadisce che la delega delle funzioni prevenzionistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite, tanto più quando sia prassi aziendale “normale” l’uso improprio delle attrezzature di lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, 7 dicembre 2000 n. 12773, Pres. Battisti, rel. Bianchi, ric. Bertani riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4mt. Da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione, come invece prevede l’articolo 184 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Il ricorso per Cassazione dell’imputato veniva articolata motivando che lo stesso, in quanto “titolare di una impresa di grandi dimensioni articolata in varie sedi, aveva affidato la direzione del personale a un capo del personale e aveva provveduto a dotare le singole sedi di un apposito dirigente, dotandole dei mezzi necessari (scale e gabbie di protezione) per effettuare le operazioni di carico e scarico in regime di sicurezza” e che quindi era costui, quale preposto, “ a dover rispondere dell’incidente, non potendosi ritenere che l’imprenditore in una imrpesa di grandi dimensioni sia tenuto costantemente alla vigilanza diretta sulla concreta attuazione delle direttive impartite”.

La Suprema Corte, riprendendo in modo letterale gli argomenti della precedente pronuncia (Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1986, Visotto e altro, in Giur. it. 1986, II,417; Giust. pen. 1988, III,222; m.u. 172040) ha negato fondamento agli argomenti del ricorrente enunciando il seguente principio di diritto: In materia di prevenzione degli infortuni la delega di funzioni che esclude la responsabilità penale del datore di lavoro non esclude la sussistenza della culpa in vigilando.

Nel diritto penale del lavoro quando la norma prevede che tenuto all’adempimento è il “datore di lavoro” l’obbligo primario di osservare e far rispettare tutte le disposizioni, che regolano la complessa e varia attività dell’azienda, ricade sul legale rappresentante o sul titolare dell’impresa.

Nell’ipotesi in cui l’organizzazione aziendale lo imponga, egli può tuttavia delegare ai suoi collaboratori l’espletamento di attività penalmente sanzionate. In tal caso egli dovrà vigilare sul delegato o predisporre ogni misura idonea, affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati. La sua responsabilità in questa ipotesi sussiste soltanto se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l’illecito realizzato (cosidetta “politica d’impresa”).

Rientra in tale fattispecie la mancata vigilanza su prassi di lavoro scorrette che costituiscano “prassi normale” nel lavoro aziendale.
La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.
Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.

Il principio è identico a quello affermato, in diversa fattispecie, da altra sentenza della Cassazione: “Nell'ambito del servizio di nettezza urbana gestito da un ente locale (amministrazione comunale) l'obbligo gravante sul datore di lavoro di munire gli operatori ecologici di mezzi personali di protezione (guanti antinfortunistici) comporta non solo l'acquisto e la fornitura ai dipendenti di tali mezzi, ma anche la vigilanza affinché ne facciano uso durante l'attività lavorativa a rischio” (Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5407, Gargiulo, D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 408).

La Cassazione ribadisce che ... (leggi tutto)


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21.06.2010(1/1) news/Sicurezza/D. Lgs. 81/2008: CHECK LIST MINIMALE DEL DATORE DI LAVORO






D. Lgs. 81/2008

CHECK LIST MINIMALE DEL DATORE DI LAVORO

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Edilizia Pubblica e Logistica Nucleo di Prevenzione e Protezione

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(1/1) testo_unico/Allegato II/Allegato II

L'allegato tiene conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), nonché dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Gazzetta Ufficiale n. 161, 14 luglio 2009, Suppl. Ord. n. 110/L).

ALLEGATO II - CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1).......fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..........fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca..........................fino a 20 addetti
4. Altre aziende....................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

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