• › Chi siamo
  • › Dove siamo
  • › I nostri siti
  • › Contatti
  • › Portfolio
  • › Help
  • › Segnala
  • › Agg. Preferiti
  • › RSS
  • In evidenza
Certifico - vai alla home page
         
  • › Norme Tecniche Direttiva Macchine 2006/42/CE: 26.05.2010
  • › Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.1.3
  • › Direttiva 2009/125/CE - ECODESIGN
  • › Prodotti da Costruzione: Norme armonizzate 25.06.2010
  • › Guida applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2010 - EN
  • › Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • › Certifico M.I.U.M. - Manuale Istruzioni Uso Manutenzione R. 5.2.0
  • › Testo Unico Sicurezza - D. Lgs. 81.08 - Ed. Ottobre 2009
  • › Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
  • › Direttiva Macchine: Decreto Legislativo di attuazione n. 17 - 2010
  • › Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati
  • › Certifico CDM Direttiva Macchine
  • › 5° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
  • › Direttiva macchine 2006/42/CE: Valutazione dei rischi
  • › Percorso di Conformitą CE NEW 2010
  • › ACCORDO ADR 2009 - Testo in italiano
  • › ISO/TR 16738:2009 Fire-safety engineering
  • › ISO/TR 14121-2:2007 - Safety of machinery - Risk assessment
  • › Europe-China Standardization Information Platform
  • › ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche - Rapporto 2009
  • › Linee guida Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Ed. 06.2009 - EN
  • › Guida Direttiva ATEX Lavoro 99/92/CE - Ed. 04.2003
  • › Manuale Uso Certifico Macchine 4 PRO Rel. 407 - 2V
  • › Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Ed. 2009
 
  • Home
  • Prodotti
  • Gestionale adempimenti
  • Approfondimenti
  • Leggi&Norme
  • News
  • Newsletter
  • Info
  • Glossario
  • Eventi
  • Aiutaci
  • Video
TESTO UNICO AMBIENTE TESTO UNICO SICUREZZA DOCUMENTI & GUIDE DOWNLOAD CONSULTA VELOCE Più scaricati Ultimi inseriti

DOCUMENTI

  • › Documenti acquistabili

ABBONAMENTO

  • › Descrizione
  • › Acquista

PRODOTTI

Certifico DM Direttiva Macchine

Certifico Macchine 4 PRO

Certifico Macchine 4 PRO Agg.

Certifico Macchine 4 PRO Server

Certifico Macchine 4 PRO Server Agg.

Certifico M.I.U.M 5

Certifico Percorso CE

Certifico Vademecum CE

Certifico Equip. Elettrici 60204

Certifico ECODESIGN

Certifico RESS Direttiva Macchine - FREE

Certifico Prodotti da Costruzione CPF

Certifico Sic. Sistemi Comando

Certifico ADR 5 PRO

Certifico ADR 5 PRO Server

Certifico Guida Rifiuti ADR

Certifico ADR 5 PRO - Aggiornamento

Certifico ADR 5 PRO Server - Aggiornamento


   

    

1 LEGGI & NORME)

LEGGI & NORME   (8 risultati)

(1/8) leggi/Impianti/L. 01/03/1968 n° 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Disposizioni concernenti la ... (leggi tutto)


L. 01_03_1968 n.186.pdf

Tag: impianti

(2/8) leggi/Impianti/L. 05/03/1990 n°46

Norme per la sicurezza degli impianti.

Norme per la sicurezza degli ... (leggi tutto)


L. 05_03_1990 n.46.pdf

Tag: impianti

(3/8) leggi/Impianti/D.P.R. 06/12/1991 n°447

Regolamento di attuazione della L. 05/03/1990 n°46 in materia di sicurezza degli impianti.

Regolamento di attuazione della ... (leggi tutto)


D.P.R. 06_12_1991 n.447.pdf

Tag: impianti

(4/8) leggi/Impianti/Estratto dal T.U. Edilizia (D.P.R. 380/01)

D.P.R. 380_01 (T.U. Edilizia) - estratto - norme per la sicurezza degli impianti.

D.P.R. 380_01 (T.U. Edilizia) ... (leggi tutto)


Estratto del D.P.R. 06_06_2001 n.380.pdf

Tag: impianti

(5/8) leggi/Impianti/D.P.R. 22/10/2001 n° 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti elettrici pericolosi.

Regolamento di semplificazione ... (leggi tutto)


D.P.R. 22_10_2001 n. 462.pdf

Tag: impianti

(6/8) leggi/Impianti/DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37

Decreto 22 gennaio 2008 , n. 37Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto 22 gennaio 2008 , n. ... (leggi tutto)


DM_22_01_2008_37.pdf

Tag: impianti

14.12.2009(7/8) leggi/Impianti/Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Ed. 2009

Raccolta R - Edizione 2009
Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo


La nuova Raccolta R costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.

Il presente documento fa seguito alla edizione 1982 e scaturisce dalla necessità di adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione a seguito dell’evoluzione normativa e del progresso tecnologico in materia.

Al riguardo, l’ISPESL ha costituito il gruppo di lavoro “Impianti di riscaldamento ad acqua calda ed aggiornamento della Raccolta R” che ha elaborato la specifica tecnica edizione 2009.

I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti con la partecipazione dei rappresentanti dei costruttori interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti.

Detta specifica tecnica è stata ulteriormente modificata dal gruppo di studio costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di poter dare corso alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Le specificazioni tecniche in oggetto, infine, non si applicano nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i..

Fonte ISPESL

Raccolta R - Edizione 2009Specificazioni ... (leggi tutto)


Raccolta_R_2009.pdf

Tag: impianti

05.02.2010(8/8) leggi/Impianti/AEEA: Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004

AEEA: Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004
Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas
(testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle delibere n. 129/04, n. 43/05, n. 192/05, n. 47/06, n. 87/06, n. 147/06 e ARG/gas n. 27/08)

AEEA: Deliberazione n. 40/04 del 18 ... (leggi tutto)


Delibera AEEA 40-04.pdf


2 APPROFONDIMENTI)

APPROFONDIMENTI   (2 risultati)

06.11.2006(1/2) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Tubazioni in pressione - Colorazione

D.P.R. 547/1955 - TITOLO VI - IMPIANTI ED APPARECCHI VARI - CAPO III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
Art. 244 - Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

Quando esistano più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

D.P.R. 547/1955 - TITOLO VI ... (leggi tutto)


Tubazioni in pressione- Colorazione.pdf

Tag: apparecchi pressione

06.08.2008(2/2) approfondimenti/Impianti/Impianti elettrici/Novitą del D.M. 22.01.2008 n°37

Dal 27 Marzo 2008 la L.46/90 è stata abrogata ed è stata sostituita dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Le novità principali sono:

- Estensione del campo di applicazione a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualsiasi sia la destinazione d'uso, nonché alle aree di pertinenza (es. cortili, aree parcheggio ecc.);

- Modifica della classificazione degli impianti;

- I requisiti di qualificazione professionale vengono resi più selettivi con l'incremento dei periodi di inserimento;

- Soppressione dell'obbligo di invio della Dichiarazione di Conformità alla Camera di Commercio;

- La progettazione degli impianti diventa obbligatoria qualsiasi dimensione dell'impianto;

- Nuova disciplina per gli atti di trasferimento immobili (compravendita, donazione, permuta, conferimento etc..);

- Dichiarazione di rispondenza;

- Aspre le sanzioni in caso di inosservanza.


Progettazione degli impianti


L’art.5 del nuovo decreto impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti:

- di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

- radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;

di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;

- idrici e sanitari;

- per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;

- di protezione antincendio. Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- Servizi condominiale aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;

- Impianti elettrici relativi ad unità abitative aventi superficie superiore a 400 mq oppure potenza impegnata superiore a 6kW;

- Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

- Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;

- Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

- Impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

- Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

- Impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

- Impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Applicazione del Decreto in relazione alla data di applicazione degli impianti
(Comunicato stampa del MSE del 31 marzo 2008)

1) Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990:

Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l’impianto elettrico delle civili abitazioni l’installazione di un interruttore differenziale da 30mA mentre, per ambienti con presenza di lavoratori subordinati, l’adeguamento richiedeva anche l’installazione dell’impianto di terra.

2) Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008: La realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (regolamento di attuazione).

3) Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008: Il decreto n. 37/2008 conferma la L.46/1990 rafforzando le misure di sicurezza.

Non è previsto nessun adeguamento in quanto gli impianti preesistenti dovrebbero essere a norma.

Dichiarazione di Rispondenza


Gli impianti elettrici realizzati prima del 27 marzo 2008 dovrebbero essere accompagnati di Dichiarazione di Conformità secondo L.46/90.

In realtà parecchi impianti sono sprovvisti in quanto la documentazione può essere stata persa, non rilasciata, impresa non abilitate etc etc.. .Per sanare questa situazione il DM 37/08 ha introdotto la Dichiarazione di Rispondenza che può sostituire la Dichiarazione di Conformità, ma solo per impianti realizzati in data precedente al 27 marzo 2008.

Tutti gli impianti post 13 marzo 1990 e ante 27 marzo 2008 devono quindi avere o la Dichiarazione di Conformità o la Dichiarazione di Rispondenza.

Chi non ha la Dichiarazione di Conformità deve richiedere la Dichiarazione di Rispondenza.

La Dichiarazione di Rispondenza va firmata da un professionista all'albo professionale che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico. La sola iscrizione all'albo non è sufficiente, bisogna dimostrare, su richiesta del committente o in caso di contestazioni, l'esercitazione alla professione nel settore impiantistico.

La Dichiarazione di Rispondenza può essere firmata anche da un responsabile tecnico che ricopre questo ruolo da almeno 5 anni; la firma (e quindi la responsabilità) è del responsabile tecnico, non dell'impresa stessa.

Dal 27 Marzo 2008 la L.46/90 ... (leggi tutto)


Tag: impianti

3 NEWS)
4 DOWNLOAD)
5 FAQ)
6 NEWSLETTER)

NEWSLETTER   (2 risultati)

(1/2) Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Impianti

Visualizza

Leggi testo


Tag: impianti

(2/2) Dichiarazione di Conformitą e Dichiarazione di Rispondenza D.M. 22.01.2008 n° 37

Visualizza

Leggi testo


Tag: impianti

7 NORME)
8 TESTO UNICO SICUREZZA)

LOGIN


  • › Pass dimenticata?
  • › Registrazione

Archivio

Totale documenti sezione: 210


Feed RSS Feed RSS Approfondimenti
certifico macchine, direttiva macchine, inail, ispesl, marcatura ce, modulistica, organi controllo, prevenzione incendi, responsabile servizio prevenzione protezione, rifiuti, rischio chimico, rischio macchine, rischio rumore, rischio specifico, segnaletica di sicurezza, sicurezza 626, sicurezza cantieri, software, testo unico sicurezza, trasporto adr

vedi tutti

Accessi: 1144717
Registrati: 1763
Documenti: 199/445
Documenti abbonati: 47

Privacy | Cookies | Condizioni | Copyright | Licenze | Credits | Webmail
©2005-2010 Certifico S.r.l. P.IVA 02442650541 info@certifico.it È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso degli Autori. Tutti i diritti sono riservati