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1 LEGGI & NORME)

LEGGI & NORME   (5 risultati)

(1/5) leggi/Testo Unico Ambientale/D.Lgs. 152/2006

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Decreto Legislativo 3 aprile ... (leggi tutto)


D.Lgs.152-2006.pdf

Tag: d.lgs 152/2006, testo unico ambientale

(2/5) leggi/Testo Unico Ambientale/D. Lgs. 152/2006 - Allegati

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegati.
Norme in materia ambientale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Decreto Legislativo 3 aprile ... (leggi tutto)


D.Lgs. 152-206 Allegati.pdf

Tag: d.lgs 152/2006, testo unico ambientale

(3/5) leggi/Testo Unico Ambientale/D.Lgs. 284/2006

Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n.284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Decreto Legislativo 8 ... (leggi tutto)


D.Lgs.284-06.pdf

Tag: d.lgs 152/2006, testo unico ambientale

08.02.2010(4/5) leggi/Ambiente/EMAS/Regolamento EMAS 2009

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del ... (leggi tutto)


Regolamento EMAS 2009.pdf

Tag: emas

30.05.2010(5/5) leggi/ErP - Ecocompabilita'/Direttiva 2009/125/CE - ErP

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione)
La presente direttiva è una rifusione della direttiva 2005/32/CE, come modificata dalla direttiva 2008/28/CE, entrambe abrogate.

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO ... (leggi tutto)


Direttiva 2009-125-CE.pdf

Tag: direttiva erp

2 APPROFONDIMENTI)

APPROFONDIMENTI   (8 risultati)

09.08.2006(1/8) approfondimenti/Ambiente/Schema di Decreto Legislativo per la modifica del Testo Unico delle norme ambientali (D.Lgs. 152/06)

Schema di Decreto Legislativo di modifica del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, licenziato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 30/06/2006

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro il 31 gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è adottato il decreto correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell’ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

2. Con decreto correttivo adottato entro il 30 novembre 2006, sono indicate, in ogni caso, le disposizioni delle Parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

3. All’articolo 170, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino del 30 aprile 2006 sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Schema di Decreto Legislativo ... (leggi tutto)


Tag: emissioni atmosfera, rifiuti, scarichi idrici

14.07.2006(2/8) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Rischio Amianto/Opuscolo ASL Mantova su bonifica amianto

Documento elaborato dalla Azienda ASL di Mantova sulla bonifica dell'amianto. Parte 1

Documento elaborato dalla Azienda ... (leggi tutto)


t_amianto_opuscolo1.pdf

Tag: organi controllo, rischio amianto

01.08.2006(3/8) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Rischio Amianto/Opuscolo ASL Mantova bonifica amianto parte 2

Seconda parte del documento eleborato dalla Azienda ASL di Mantova.

Seconda parte del documento ... (leggi tutto)


t_amianto_opuscolo2.pdf

Tag: organi controllo, rischio amianto

20.11.2007(4/8) approfondimenti/Ambiente/Rifiuti/Raggruppamenti di RAEE- Allegato 1 DM 25-07-2007

Allegato 1
(articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta  di  cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Raggruppamento 1 - Freddo e clima:
rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: 
rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT  e  Consumer  electronics,  apparecchi  di illuminazione (privati  delle  sorgenti  luminose), PED e altro:
rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne  quelle rientranti nel  raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie  non  menzionate  negli  altri  raggruppamenti  di  cui  al
presente allegato.

Raggruppamento 5 - Sorgenti  luminose: 
rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.

Allegato 1(articolo 9, comma ... (leggi tutto)


Tag: raee

11.03.2008(5/8) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Rischio Rumore/Interazione tra solventi e rumore: stato dell’arte

Molteplici sono gli scenari ambientali e occupazionali in cui si verifica una co-esposizione a rumore e solventi, quindi fra agenti neurotossici e un agente ototossico.
Vengono analizzati gli studi epidemiologici e sperimentali con esposizione simultanea a rumore e a solventi come toluene, stirene e solfuro di carbonio che indagano eventuali effetti ototossici tramite audiometria, auditory brainstem response, potenziali evocati, reflex decay test.

I dati attualmente disponibili indicano che ad alti livelli espositivi, che di per se stessi sono responsabili di danno tessutale, l’interazione tra rumore e solventi può aver luogo.

Le conoscenze attuali non permettono nessuna conclusione relativa ai bassi livelli di esposizione.

Molteplici sono gli scenari ... (leggi tutto)


Interazione tra solventi e rumore.pdf

Tag: rischio rumore

06/05/2009(6/8) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Incentivi INAIL e prevenzione: le innovazioni e le criticità dai sistema

Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di sicurezza, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha rivisto il sistema degli incentivi per la salute e la sicurezza sul lavoro, prevedendo una serie di misure molto articolate, ancora in attesa, però, di essere attuate, e ponendo nuovamente al centro del modello di gestione dell'attività di prevenzione INAIL. In attesa che prenda vita questo nuovo sistema, le imprese possono ricorrere, per il momento, solo alla già collaudata istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24, D.M. 12 dicembre 2000, che si trasforma in uno sconto del 10% del premio assicurativo obbligatorio. Il beneficio è riservato alle aziende che hanno adottato misure per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelle minime previste dalla normativa in materia.

Al fine di agevolare l'adempimento ... (leggi tutto)


Tag: inail

18.09.2008(7/8) approfondimenti/Sicurezza lavoro/Rischio Amianto/I quaderni ARPA Piemonte: Amianto

In greco la parola amianto significa immacolato e incorruttibile e asbesto significa perpetuo e inestinguibile.

L’amianto, chiamato perciò anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.

In natura l’amianto è molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre.
La struttura fibrosa attribuisce all’amianto particolari caratteristiche:
- resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica)
- è facilmente filabile e può essere tessuto
- è dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti
- si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC)

Tali caratteristiche spiegano il largo utilizzo che è stato fatto del materiale in campo edile.

L’amianto, tuttavia, è una sostanza cancerogena; la legge n. 257 del 27/3/1992, per questa ragione, ha vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La Legge ha impedito qualsiasi ulteriore diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto sul territorio nazionale, non prevedendo alcun obbligo di rimozione dagli edifici di materiali contenenti amianto.

L’amianto rappresenta un pericolo per la salute solo quando esiste la possibilità che le fibre (costituenti la polvere) siano inalate.
La presenza di amianto in un edificio, pertanto, non presenta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; se il materiale contenente amianto è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.

Quanto affermato è valido principalmente per i manufatti realizzati in cemento amianto.

Il cemento-amianto e un materiale che, quando e nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente.
L’amianto può trovarsi all’interno degli edifici in diverse forme:

- rivestimento di superfici applicato a spruzzo o a cazzuola (che sono naturalmente i più pericolosi perché generalmente molto friabili) utilizzati in genere per rivestire strutture portanti in acciaio e su pareti e soffitti di molti locali soprattutto dove vi era necessita di materiali fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco (scuole, teatri, locali caldaia, ecc.).
- rivestimenti di tubi e caldaie
- pannelli (utilizzati come controsoffittatura, come pareti divisorie o come tamponamenti interni)
- linoleum e piastrelle per pavimenti (possono contenere amianto ma sono in matrice molto compatta)
- materiali in cemento-amianto (Canne fumarie, tegole, lastre ondulate o piane, pareti, tamponamenti e controsoffittature)
- tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue
- pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate

Che cosa fare se si sospetta la presenza di amianto nella propria abitazione?

L’Arpa Piemonte ha realizzato una pubblicazione (rivolta a tecnici e non) con lo scopo di facilitare l’identificazione dei materiali contenenti amianto presenti nell’edificio ed illustrare i comportamenti da tenere nel caso in cui ne sia accertata la presenza.

La pubblicazione illustra, caso per caso, le procedure da seguire alla luce della normativa soffermandosi in particolare sui controlli da eseguire sullo stato del materiale, sulla necessità di intervenire con interventi di bonifica e sull’individuazione dell’intervento più efficace.

Fonte: ARPA Piemonte

In greco la parola amianto ... (leggi tutto)


Amianto ARPA - Piemonte.pdf

Tag: rischio amianto

02.02.2009(8/8) approfondimenti/Ambiente/Sostanze pericolose/Scheda di Sicurezza Sostanze Pericolose - Struttura

Tutte le sostanze chimiche ed i preparati pericolosi poste in commercio in Italia devono essere accompagnate da una scheda di sicurezza, compilata a cura e sotto la responsabilità di chi la immette sul mercato (fabbricante, importatore, distributore).

Le schede di sicurezza devono descrivere 16 aspetti diversi:

1. Identificazione della sostanza e del produttore
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione - Informazione sugli ingredienti
4. Misure di pronto soccorso
5. Misure di lotta antincendio
6. Misure da prendere in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio - immagazzinamento
8. Controlli sull’esposizione - protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazione tossicologica
12. Informazione ecologica
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni relative al trasporto
15. Informazione sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Il responsabile dell’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi (RIMPP):

- deve compilare la scheda dei dati di sicurezza;
- deve fornirla gratuitamente almeno alla prima fornitura ed ad ogni revisione con aggiornamenti rilevanti per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
- deve essere ritrasmessa la scheda a seguito di aggiornamenti;
- redazione con data di compilazione/aggiornamento ed in lingua italiana;
- la fornisce gratuitamente (almeno alla prima fornitura) su supporto cartaceo o informatico;
- la fornisce gratuitamente, su richiesta dell’Utilizzatore Professionale, anche per preparati non pericolosi contenenti almeno una sostanza pericolosa.

Tutte le sostanze chimiche ... (leggi tutto)



3 NEWS)

NEWS   (3 risultati)

05.05.2008(1/3) news/Sicurezza/Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Allegati

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Allegati
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto Legislativo 9 aprile ... (leggi tutto)


Allegati da pag. 93 a pag. 324.pdf

Tag: testo unico sicurezza

19.05.2010(2/3) news/Sicurezza/Modello/Linea guida DVR stress lavoro-correlato



Modello/Linea guida

Documento Valutazione
Rischio stress
lavoro-correlato

entro il 1° agosto 2010

Il D.Lgs 81/2008 Testo Unico Sicurezza, impone espressamente di valutare tra gli altri, il "Rischio da stress lavoro-correlato" (art. 28).

Proponiamo un Modello/Linea guida di Documento di Valutazione del Rischio sl-c che potrà avere carattere esaustivo se approcciato ed integrato con questionari informativi e valutazioni specialistiche medico/psicologiche.

» Acquista documento

Modello/Linea guidaDocumento ... (leggi tutto)


Tag: rischio stress lavoro-correlato

07.08.2009(3/3) news/Certifico/Estate 2009 - Toscana

.

. (leggi tutto)



4 DOWNLOAD)

DOWNLOAD   (2 risultati)

(1/2) Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione

Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine]

Direttiva Macchine 2006/42/CE ... (leggi tutto)


Dichiarazione di Incorporazione All. IIb Dir. 2006-42-CE.PDF

Tag: dichiarazione incorporazione, direttiva macchine

15.01.2010 (2/2) INAIL: Linee guida Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo  finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.

Adottare un SGSL non  è un obbligo di legge ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della sicurezza propria e degli altri.

Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza:

- indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono
- diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso di tariffa, ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT): tale riduzione, congiunta con il meccanismo bonus malus, può determinare uno sconto complessivo del 35%-40% dei premi assicurativi INAIL, in funzione di diversi parametri.

Inoltre l'adozione di un SGSL conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (D.Lgs. 231/2001).

In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro",  un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza.

Le linee Guida UNI-INAIL hanno validità generale. La loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell'impresa (dimensioni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell'organizzazione, ecc.) che intende adottarle.

Per favorire la diffusione dei SGSL nelle imprese, in particolare nelle piccole e medie, INAIL rende disponibili i modelli applicativi, riferiti a specifici comparti produttivi, frutto della collaborazione con le Parti sociali e con i relativi Organismi paritetici o bilaterali.

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL):

Linee guida (Settembre 2001) §
Il Manuale (Giugno 2003)
Guida operativa (Ottobre 2003) (.pdf 1,5 MB)

Gli SGSL nei comparti produttivi:
Industrie energia e petrolio (28 giugno 2007) (.doc 676 KB)

Un Sistema di gestione della ... (leggi tutto)


Linee Guida SGLS - INAIL.zip

Tag: inail, sgsl

5 FAQ)
6 NEWSLETTER)

NEWSLETTER   (7 risultati)

(1/7) 2007: Termine detassazione costi per investimenti ambienatali

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Tag: ambiente

(2/7) Novità a partire dal 13 febbraio: vidimazione registro carico/scarico

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Tag: rifiuti

(3/7) 18 febbraio 2008: scadenza per l’iscrizione al Registro nazionale dei produttori Aee

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Tag: rifiuti

(4/7) Nuovo limite temporale per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi

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Tag: rifiuti

(5/7) MUD: torna l’obbligo per i rifiuti non pericolosi, per le aziende con più di 10 dipendenti

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Tag: rifiuti

(6/7) Denuncia acque industriali scaricate in fognatura

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Tag: scarichi idrici

(7/7) Testo Unico: il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto

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Tag: testo unico sicurezza

7 NORME)
8 TESTO UNICO SICUREZZA)

TESTO UNICO SICUREZZA   (2 risultati)

(1/2) testo_unico/Indice Allegati/Indice ALLEGATI

Indice ALLEGATI

Allegato I. Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Allegato II. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti prevenzione e protezione dai rischi (art.10)

Allegato IIIA. Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III.B.
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Allegato III.C. Libretto formativo

Allegato IV. Requisiti dei luoghi di lavoro

Allegato V.
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

Allegato VI.
Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

Allegato VII.
Verifiche di attrezzature

Allegato VIII.
Elenco attrezzature di protezione e valutazione dei dispositivi di protezione

Allegato IX.


Allegato X.
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

Allegato XI.
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1

Allegato XII. Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

Allegato XIII. Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

Allegato XIV.
Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

Allegato XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Allegato XV.1. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

Allegato XV.2.
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1

Allegato XVI.
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Allegato XVII.
Idoneità tecnico professionale

Allegato XVIII.
Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

Allegato XIX.
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Allegato XX.


Allegato XXI.
Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Allegato XXII.
Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

Allegato XXIII.
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

Allegato XXIV.
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

Allegato XXV.
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

Allegato XXVI.
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e dellle tubazioni

Allegato XXVII.
Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

Allegato XXVIII.
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

Allegato XXIX.
Prescrizioni per i segnali luminosi

Allegato XXX.
Prescrizioni per i segnali acustici

Allegato XXXI.
Prescrizioni per la comunicazione verbale

Allegato XXXII.
Prescrizioni per i segnali gestuali

Allegato XXXIII.


Allegato XXXIV.
Requisiti minimi

Allegato XXXV.


Allegato XXXVI.
Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici

Allegato XXXVII.
Radiazioni ottiche

Allegato XXXVIII.
Valori limite di esposizione professionale

Allegato XXXIX.
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

Allegato XL.
Divieti

Allegato XLI.


Allegato XLII.
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII.
Valori limite di esposizione professionale

Allegato XLIV.
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Allegato XLV.
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI.
Elenco degli agenti biologici classificati

Allegato XLVII.
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Allegato XLVIII.
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX.
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Allegato L.
(articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)

Allegato LI.
(articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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Tag: testo unico sicurezza

(2/2) testo_unico/Allegato XXXVII/Allegato XXXVII Formule discrete

































 

Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

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Tag: rischio esposizione radiazioni ottiche artificiali

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