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1 LEGGI & NORME)

LEGGI & NORME   (1 risultato)

(1/1) leggi/Sicurezza lavoro/Sanzioni e contravvenzioni/L. 24/11/1981 n°689

Modifiche al sistema penale.

Modifiche al sistema penale. ... (leggi tutto)


L. 24_11_ 1981 n.689.pdf

Tag: giurisprudenza

2 APPROFONDIMENTI)

APPROFONDIMENTI   (20 risultati)

10.07.2007(1/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione penale, sez, IV, (ud. 20 marzo 2007) 19 aprile 2007, n. 151173,

Infortuni sul lavoro - Lesioni personali – Macchinari da lavoro - Difetti - Pericolosità – Dispositivi di sicurezza - Responsabilità – Datore di lavoro - Costruttore e Rivenditore.

Il costruttore risponde per gli eventi dannosi casualmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Infortuni sul lavoro - Lesioni ... (leggi tutto)


Cassazione penale Sez IV 19 aprile 2007, n. 151173.pdf

Tag: giurisprudenza, rischio macchine, testo unico sicurezza

02.07.2008(2/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Carrello elevatore e responsabilitą Datore di Lavoro

La Cassazione ribadisce che la delega delle funzioni prevenzionistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite, tanto più quando sia prassi aziendale “normale” l’uso improprio delle attrezzature di lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, 7 dicembre 2000 n. 12773, Pres. Battisti, rel. Bianchi, ric. Bertani riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4mt. Da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione, come invece prevede l’articolo 184 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Il ricorso per Cassazione dell’imputato veniva articolata motivando che lo stesso, in quanto “titolare di una impresa di grandi dimensioni articolata in varie sedi, aveva affidato la direzione del personale a un capo del personale e aveva provveduto a dotare le singole sedi di un apposito dirigente, dotandole dei mezzi necessari (scale e gabbie di protezione) per effettuare le operazioni di carico e scarico in regime di sicurezza” e che quindi era costui, quale preposto, “ a dover rispondere dell’incidente, non potendosi ritenere che l’imprenditore in una imrpesa di grandi dimensioni sia tenuto costantemente alla vigilanza diretta sulla concreta attuazione delle direttive impartite”.

La Suprema Corte, riprendendo in modo letterale gli argomenti della precedente pronuncia (Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1986, Visotto e altro, in Giur. it. 1986, II,417; Giust. pen. 1988, III,222; m.u. 172040) ha negato fondamento agli argomenti del ricorrente enunciando il seguente principio di diritto: In materia di prevenzione degli infortuni la delega di funzioni che esclude la responsabilità penale del datore di lavoro non esclude la sussistenza della culpa in vigilando.

Nel diritto penale del lavoro quando la norma prevede che tenuto all’adempimento è il “datore di lavoro” l’obbligo primario di osservare e far rispettare tutte le disposizioni, che regolano la complessa e varia attività dell’azienda, ricade sul legale rappresentante o sul titolare dell’impresa.

Nell’ipotesi in cui l’organizzazione aziendale lo imponga, egli può tuttavia delegare ai suoi collaboratori l’espletamento di attività penalmente sanzionate. In tal caso egli dovrà vigilare sul delegato o predisporre ogni misura idonea, affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati. La sua responsabilità in questa ipotesi sussiste soltanto se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l’illecito realizzato (cosidetta “politica d’impresa”).

Rientra in tale fattispecie la mancata vigilanza su prassi di lavoro scorrette che costituiscano “prassi normale” nel lavoro aziendale.
La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.
Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.

Il principio è identico a quello affermato, in diversa fattispecie, da altra sentenza della Cassazione: “Nell'ambito del servizio di nettezza urbana gestito da un ente locale (amministrazione comunale) l'obbligo gravante sul datore di lavoro di munire gli operatori ecologici di mezzi personali di protezione (guanti antinfortunistici) comporta non solo l'acquisto e la fornitura ai dipendenti di tali mezzi, ma anche la vigilanza affinché ne facciano uso durante l'attività lavorativa a rischio” (Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5407, Gargiulo, D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 408).

La Cassazione ribadisce che ... (leggi tutto)


Tag: datore di lavoro, giurisprudenza, lavoratori

07.09.2006(3/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Infortunio ed onere della prova

Ripartizione dell'onere della prova fra lavoratore infortunato e datore di lavoro, in caso di richiesta di risarcimento del danno da parte del lavoratore.

Ripartizione dell'onere ... (leggi tutto)


infortunio ed onere della prova.doc

Tag: datore di lavoro, lavoratori

21/06/2007(4/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Documento di Valutazione dei Rischi/Datore di Lavoro e Valutazione dei Rischi in aziende fino a dieci dipendenti

Con questa sentenza e' stata inflitta una ammenda di 1600 euro ad un datore di lavoro di una azienda di piccole dimensioni per non aver predisposto l'autocertificazione relativa alla valutazionepreventiva dei rischi impostagli dall'art. 4 comma 11 in relazione al comma 2 del D.Lgs. 626/1994,e per non aver adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza del termine concesso perl'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro.

Con questa sentenza e' ... (leggi tutto)


20070621-A-003.pdf

Tag: datore di lavoro, documento valutazione rischi

03.08.2007(5/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Condotta anomala del lavoratore

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, affatto eccezionale e imprevedibile.

In tema di prevenzione degli ... (leggi tutto)


Condotta anomala del lavoratore.pdf

Tag: giurisprudenza, lavoratori

29/10/2008(6/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/TITOLO XII: Sulla Procedura penale le novitą introdotte dal TU

L‘attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2 lettera f) legge 3 agosto 2007, .n: 123, per la "riformulazione e razionalizzazione” delle sanzioni penali e amministrative applicabili alle violazioni in tema di salute e di sicurezza sul. lavoro, ha costituito uno del punti più importanti e controversi dell'intero Testo Unico. A questo scopo Il D.Lgs. n. 81/2008 ha provveduto a rivisitare le sanzioni applicabili in materia modulate, in ragione della effettiva responsabilità del soggetto obbligato, tenendo conto della gravità della violazione rispetto alla garanzia delle condizioni di tutela degli ambienti di lavoro nonché a prevedere l'arresto (non più anche l’ammenda, come era previsto dal previdente assetto normativo) per le violazioni più gravi, appunto in quanto legate a situazioni di rischio particolarmente critiche.

L‘attuazione del criterio ... (leggi tutto)


TITOLO XII - Procedura penale.pdf

Tag: giurisprudenza, testo unico sicurezza

16.09.2008(7/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione, Sentenza, 30812, 23 luglio 2008 - Coordinatore per la sicurezza

La Cassazione conferma la condanna nei confronti di un coordinatore per la sicurezza a seguito del crollo di un muro non adeguatamente puntellato in un cantiere edile: aveva predisposto in modo generico il piano di sicurezza.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 30812 del 23 luglio 2008 - Pres. Galbiati – Est. Galbiati – P.M. (Conf.) Stabile – Ric. M. A.

Ancora una conferma di condanna da parte della Corte di Cassazione di un coordinatore in fase di esecuzione a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore in un cantiere edile. L’accusa questa volta, già oggetto di condanna da parte del Tribunale e della Corte di Appello, è stata quella di aver predisposto in modo molto generico il piano di sicurezza e di coordinamento, essendo risultato lo stesso privo delle procedure specifiche richieste dalla particolarità dei lavori e carente di precise indicazioni delle misure di sicurezza da attuare ai fini della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro. Già in precedenza la stessa Corte di Cassazione si era espressa in senso analogo in alcune sentenze fra le quali la n. 21002 del 26 maggio 2008 Ric. V. R., con la quale la Corte affermava che il PSC deve avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche del cantiere a cui fa riferimento e non deve essere una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi nel cantiere medesimo, e la n. 19372 del 18 maggio 2007 Ric. G ed altri nella quale il coordinatore in fase di esecuzione veniva accusato di non aver esercitato un adeguato controllo e di non aver accertato che fossero state realizzate tutte le prescrizioni fornite con il PSC, sentenze queste pubblicate e commentate su questo stesso sito.

L’infortunio di cui alla sentenza in esame si era verificato in un cantiere edile nel quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione ed a seguito del quale, a causa delle lesioni riportate per il crollo di una parte di un muro perimetrale di un fabbricato, perdeva la vita un artigiano al quale erano stato affidato in subappalto il compito di demolire con l’uso di un martello pneumatico alcune parti del muro stesso onde aprire dei varchi per la realizzazione di alcune vetrine.

Il Tribunale nel giudizio di primo grado aveva ritenuto che il crollo del muro fosse stato determinato dalla mancanza di un adeguato puntellamento dello stesso ed aveva attribuito la responsabilità dell’accaduto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; lo dichiarava pertanto colpevole di omicidio colposo e di due contravvenzioni per violazione ad alcune disposizioni previste dal D. Lgs. n. 494/1996 e lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione e di euro 3.000,00 di ammenda. Secondo il Tribunale, infatti, il piano di sicurezza e di coordinamento “era stato predisposto in modo molto generico, era privo di indicazioni sulla procedura specifica da seguire per praticare le aperture nel muro perimetrale, ed in specie mancava della prescrizione relativa alla collocazione di puntelli, da porsi diagonalmente rispetto ai due lati del muro che circoscrivevano le aperture, e da ancorarsi al muro stesso ed al pavimento” ed il coordinatore per la sicurezza aveva provveduto in esecuzione a far eseguire dei puntellamenti risultati poi inidonei ed insufficienti ad assicurare la struttura contro il crollo.

Avendo anche la Corte di Appello confermata la condanna dell’imputato, pur rideterminando la pena in un anno di reclusione per estinzione dei reati contravvenzionali per prescrizione, il coordinatore per la sicurezza ha avanzato ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi che la Corte di Appello si era fondata esclusivamente sulle deduzioni esposte dal consulente nominato dal P. M ed aveva rigettata altresì la richiesta di far effettuare una perizia ad un soggetto terzo rispetto alle parti processuali acché approfondisse maggiormente gli accertamenti e determinasse le precise cause del crollo.

La Corte di Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo corretta la decisione assunta dalla Corte di Appello e sostenendo inoltre che il P. M. aveva correttamente individuate le cause dell’accaduto e rilevate le omissioni fatte dal coordinatore nel predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento e nell’attuare i successivi interventi operativi.

La Sez. IV, nell’esprimere la sentenza di condanna, ha tenuto altresì a precisare, per mettere a fuoco i limiti dell’intervento della Corte di Cassazione, che “la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito” ed in merito poi alla attendibilità delle fonti di prova ha dichiarato che “né la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poiché esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità”.

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale - Sentenza n. 30812 del 23 luglio 2008 - Pres. Galbiati – Est. Galbiati – P.M. (Conf.) Stabile – Ric. M. A. - La corte di cassazione conferma la sentenza di condanna nei confronti di un coordinatore per la sicurezza a seguito del crollo di un muro non adeguatamente puntellato in un cantiere edile: aveva predisposto in modo generico il piano di sicurezza e coordinamento.

La Cassazione conferma la condanna ... (leggi tutto)


Tag: coordinatore sicurezza, giurisprudenza

04.08.2006(8/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Responsabilita' penali del R.S.P.P.

Limiti dei poteri e delle responsabilità del RSPP rispetto al datore di lavoro.

Limiti dei poteri e delle responsabilità ... (leggi tutto)


responsabile SPP_suo operato_limiti e responsabilitą.doc

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

03.08.2006(9/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Societa' di persone e responsabilitą dei legali rappresentanti

Società di persone - mancanza di individuazione di organi deputati alla sicurezza - legali rappresentanti - responsabilità - sussiste.

Società di persone - ... (leggi tutto)


responsabilitą_legale rappresentante_societą di persone.doc

Tag: datore di lavoro

15/06/2007(10/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Responsabilitą del preposto in azienda

Estratti di sentenze della Cassazione in merito alle responsabilità del preposto in azienda

Estratti di sentenze della ... (leggi tutto)


Breve rassegna giurisprudenza preposto.pdf

Tag: preposto

01.09.2008(11/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Esposizione a rumore: Sentenza Cass. sez. III pen. 7.8.06

Sentenza cassazione - Sicurezza del lavoro - Esposizione a rumore
Sentenza Cass. sez. III pen. 7.8.06 (ud. 6.4.06) n. 28146, ric. Doati Sicurezza del lavoro - esposizione a rumore - valutazione del rumore - valutazione iniziale, periodica, nuova e ordinata - termini di effettuazione - individuazione. (rif. norm.: artt. 11-40 D.Lgs. n. 277/91)
Data 7 agosto 2006.

Sentenza cassazione - Sicurezza ... (leggi tutto)


Sentenza Sentenza Cass. sez. III pen. 7.8.06.pdf

Tag: rischio rumore

30.07.2007(12/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Valutazione dei Rischi in aziende fino a 10 addetti

Con questa sentenza e' stata inflitta una ammenda di 1600 euro ad un datore di lavoro di una azienda di piccole dimensioni per non aver predisposto l'autocertificazione relativa alla valutazionepreventiva dei rischi impostagli dall'art. 4 comma 11 in relazione al comma 2 del D.Lgs. 626/1994,e per non aver adempiuto a tale obbligo a seguito della scadenza del termine concesso perl'ottemperanza alle prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro.

Con questa sentenza e' ... (leggi tutto)


Valutazione rischi aziende fino a 10 addetti.pdf

Tag: documento valutazione rischi

03.01.2008(13/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Colpa professionale e colpa tecnica del RSPP

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007) - Pres. Marini – Rel. Amendola
Come si prevedeva dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003 sulla formazione e sulla qualificazione della figura del RSPP si fa strada  la "colpa professionale" e la "colpa tecnica" del RSPP. Condannato dalla Corte di Cassazione un RSPP per aver omesso di segnalare una situazione di pericolo che ha portato all'infortunio mortale di una lavoratrice dipendente di una ditta appaltatrice.

Cassazione Penale Sez. IV - ... (leggi tutto)


Sentenza.pdf

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

03.01.2008(14/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Sentenza RSPP

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007 - Pres. Coco – Rel. Bianchi – P. M. Viglietta – Ric. A. G.
La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia presi ancora a riferimento dalla cassazione per determinare le capacita’ professionali del RSPP. e” venuto meno ai suoi compiti istituzionali omettendo di segnalare una situazione di rischio.

Ancora una volta la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia sono stati presi dalla Corte di Cassazione quali metro di riferimento per valutare e determinare la capacità professionale di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), elementi addebitati al tecnico per essere venuto meno all’assolvimento dei propri compiti istituzionali fissati dal D. Lgs. n. 626/1994 e per aver omesso di segnalare una situazione di rischio a seguito della quale si è verificato un infortunio sul lavoro condizionando in tal modo il datore di lavoro a non adottare una doverosa misura prevenzionale.
Nel caso in esame un lavoratore, mentre procedeva a scaricare da un camion mediante una gru dei pesantissimi cilindri fatti di fogli di acciaio arrotolati, ciascuno di circa 1700 kg, ed a posizionarli uno sull’altro in delle stive costituite da grossi gabbioni metallici, rimaneva infortunato, investito da uno di questi cilindri ribaltatosi, subendo gravissime lesioni consistenti in un grave trauma da schiacciamento della gamba con conseguente amputazione.
Dalle indagini veniva accertato che le stive per collocare i cilindri metallici erano insufficienti e che tale situazione era ben nota all’azienda senza che fossero stati adottati dei provvedimenti per aumentare il numero delle stive stesse né che fossero state impartite delle precise disposizioni su come effettuare le operazioni di scarico. A seguito dell’accaduto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda veniva condannato in primo e secondo grado di giudizio per il reato di lesioni colpose e la Corte di appello in merito all’incidente aveva ad indicare che si era trattato di un infortunio che poteva dirsi “annunciato”. Il RSPP veniva ritenuto responsabile delle lesioni riportate dal lavoratore infortunato ed il suo comportamento negligente veniva considerato una concausa, accanto al comportamento del datore di lavoro, dell’infortunio verificatosi. Nell’occasione i giudici affermavano che “compete al responsabile del servizio di prevenzione, specie quando esso sia come nella specie un dipendente dell’imprenditore, lo specifico dovere, per contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di intervenire; il suo compito non si risolve nella mera consulenza verso il datore di lavoro, ma comprende l’obbligo concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scelta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavoro. Prova ne è che, in caso di mancata attivazione, il datore di lavoro può non essere a conoscenza della specifica situazione esistente” e precisavano che nel caso specifico era risultato che nulla avesse fatto il RSPP “violando dunque gli obblighi contrattualmente accettati con l’assunzione dello specifico incarico”.
Avverso la sentenza di condanna il RSPP ha inteso far ricorso per Cassazione adducendo a sua discolpa il motivo che egli fosse stato ritenuto responsabile dell’accaduto erroneamente dal momento che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D. Lgs. 626/1994 “e’ organo meramente consultivo e propositivo del datore di lavoro con assenza di responsabilità penale, anche a titolo di concorso con il datore di lavoro “ e che non poteva essere chiamato a rispondere delle lesioni del lavoratore conseguenti alla inosservanza della normativa antinfortunistica “non essendo stata costruita a suo carico una posizione di garanzia”. Lo stesso RSPP non condivideva, altresì, le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di Appello in base alle quali l’infortunio non sarebbe accaduto se fosse stato informato della situazione il datore di lavoro in quanto la direzione dell’azienda era ben al corrente della pericolosità delle manovre in atto senza che avesse fatto nulla per impedirle.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha confermata la sentenza di condanna dell’imputato formulando nella stessa delle interessanti osservazioni. Afferma la Sez. III che “dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 8 commi 3 e 10, emerge che i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perchè difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda - ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico - vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui e’ esclusivo destinatario. Tanto e’ vero che il medesimo decreto legislativo ha escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti da parte dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione”.
La Suprema Corte prosegue comunque sostenendo che “come ritiene la dottrina più attenta e come già osservato da questa Corte (sez. 4 20.4.2005 n. 11351 rv. 233657), il fatto che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 abbia escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto”.
Interessanti sono poi le conclusioni alle quali è pervenuta la III Sezione secondo la quale “Occorre distinguere infatti il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali l’assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli articoli 589 e 590 c.p.” per cui ne consegue che “il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale”.
A queste medesime conclusioni del resto era già pervenuta la stessa Sez. IV della Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n. 15226 del 17/4/2007, con la quale veniva individuata la responsabilità tecnica e professionale del RSPP e veniva riconosciuta allo stesso, pur se dipendente del datore di lavoro, una posizione di garanzia che trova il suo fondamento nella previsione legislativa di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e che gli attribuisce un ruolo importante nel complessivo sistema della prevenzione e della tutela del lavoratore.

Cassazione Penale Sez. IV - ... (leggi tutto)


Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

03.01.2008(15/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) - Pres. Marini – Est. Novarese - P. M. (Parz. Conf.) Iannelli - Ric. Pittarello e altro.

Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una situazione di pericolo.

Si registra un’altra sentenza della Corte di Cassazione che pone in evidenza gli indirizzi che la giurisprudenza sta assumendo in merito alla individuazione delle responsabilità penali della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al rapporto di questa con quella del datore di lavoro.
In particolare nella sentenza in esame la Corte di Cassazione precisa che «i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti al vertice dell’azienda e sono in un certo senso subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività, sicché il vertice della struttura piramidale è garante di tutti gli adempimenti legislativi, contrattuali e ritenuti solo opportuni o necessari per attuare la disciplina della sicurezza, protezione e prevenzione degli incidenti per i lavoratori».
Precisa inoltre la Sez. IV che «i compiti meramente consultivi e non operativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994, e la mancanza di un’espressa sanzione circa gli inadempimenti dei suoi obblighi, risultanti dall’art. 9 D. Lgs. citato, assumono rilievo, ove tale ‘‘consulente’’ non assuma il ruolo di delegato con procura scritta dell’imprenditore in tutta la materia prevenzionale, e non esista alcuna ingerenza o posizione dominante del datore di lavoro, mentre un altro orientamento giurisprudenziale rinviene profili di responsabilità, qualora esistano inadempimenti dei doveri di adeguata consulenza tecnica».
Conclude la Sez. IV che, «consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma l’insufficienza della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione per escludere la responsabilità dei datore di lavoro, essendo detta figura obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994 e difettando di un autonomo potere decisionale», ma che «detto soggetto risponderà insieme al datore di lavoro, qualora, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio».

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Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

01.09.2008(16/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2005, n. 11351 - Colpa professionale del RSPP

E' ormai prassi che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: questi infatti, qualora per imperizia, negligenza, imprudenza od inosservanza di leggi e discipline abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, così determinando l'omessa adozione di una doverosa misura prevenzionale, dovrà rispondere insieme al datore di lavoro - nel caso che occupa cumulandosi le due diverse vesti nella persona dell'imputato - dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile uno specifico titolo di colpa professionale (Cass. sez. IV, 20.4.2005, n°11351)

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Cassazione penale Sez. 4, 20 aprile 2005, n 11351.pdf

Tag: responsabile servizio prevenzione protezione

01.09.2008(17/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Responsabilitą dei datori di lavoro per insufficiente o non corretta formazione dei lavoratori

Alcune recenti sentenze di Cassazione sintetizzano le responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti nel caso di insufficiente e incompleta formazione e informazione dei lavoratori:

Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4870 - «Il datore di lavoro ha il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro»;

Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638 - «Risulta insufficiente la mera predisposizione di cartelli che facciano divieto di operare sulle macchine in movimento e di una lettera informativa ai lavoratori che vieti la manomissione o la rimozione delle protezioni presenti sulle macchine. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi, anche instaurando prassi di lavoro non corrette»;

Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2003, n. 22407 - «In base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, il datore di lavoro è debitore di una attività di informazione e di formazione dei dipendenti, atta ad indurre in costoro la consapevolèzza dei rischi cui vanno incontro per omesso o inadeguato uso degli strumenti di prevenzione (nel caso di specie, adozione permanente del casco protettivo); consapevolezza che i dipendenti, sforniti di particolari conoscenze tecniche, possono non possedere, o sottovalutare, con comportamenti imprudenti che è obbligo datoriale impedire»;

Cass. pen., sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 40194 - «Il datore di lavoro viene condannato per aver omesso di garantire un addestramento adeguato e specifico al lavoratore addetto alla gru, tale da porlo in grado di usare la gru in modo idoneo e sicuro in relazione ai particolari e gravi rischi legati alle operazioni di carico e scarico dei manufatti in violazione dell'art. 38 del D.Lgs. 626/1994. I corsi informativi attuati dall'impresa dell'imputato, prima dell'infortunio, erano stati del tutto generici, mentre il corso di informazione dedicato specificatamente agli apparecchi di sollevamento era stato attuato in epoca successiva all'infortunio in argomento, ed era stato finalizzato proprio ad evitare in futuro analoghi infortuni»;

Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2003, n. 22355- «Il dovere di informazione e di formazione dei lavoratori che grava sul datore di lavoro ai sensi delle norme di cui al D.Lgs. 626/1994, e, genericamente, della disposizione generale di cui all'art. 2087 c. c, è tale da far sì che i lavoratori siano avvertiti dei pericoli che loro derivano, nello svolgimento dei loro compiti, dall'uso di strumenti impropri e non a norma, quali gli attrezzi precari che non fanno parte della dotazione fornita loro dal datore di lavoro. L'attestata e regolare assenza del datore di lavoro dai luoghi ove si svolgevano le attività dei propri dipendenti, senza nemmeno delega delle proprie funzioni a soggetti idonei a fornire, in sua vece, quelle idonee garanzie atte a prevenire le menzionate situazioni di pericolo, costituisce di per sé consistente motivo di responsabilità per la tipica culpa in vigilando che ne deriva».

L’importanza che attiene a una corretta informazione dei lavoratori è dimostrata da una recentissima sentenza di Cassazione e precisamente

Cass. pen., sez, IV. 21 aprile 2006, n. 14175, relativa a un infortunio subito da un lavoratore adibito a una macchina spalmatrice.Per l'infortunio era stato condannato il legale rappresentante della società per non avere predisposto i necessari corsi di informazione e lo stesso si era difeso affermando che«l'operaio aveva ricevuto istruzioni in ordine all'uso della macchina e alle cautele da adottarsi».Invece, il giudice faceva presente che «con le semplici "istruzioni" sull'uso della macchina e sulle cautele da adottarsi non può ritenersi adempiuto, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di informazione che la legge gli impone a tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore; infatti "informazione" ha evidentemente portata ben più ampia e specifica rispetto alle generiche e rutinarie istruzioni sull'uso della macchina».

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Tag: formazione informazione

17.09.2008(18/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 6280 dell’8 febbraio 2008

Cassazione penale sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280, responsabilità datore di lavoro

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare,  neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori epiù sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.

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Cassazione penale sez. IV 11 dicembre 2007 n. 6280,.pdf


18/06/2009(19/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/D.P.C.M 6 maggio 2009

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 maggio 2009 n. 119.

Decreto del Presidente del ... (leggi tutto)


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.pdf


17.09.2008(20/20) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza/Cassazione Penale, Sez. 4 - 13 Maggio 2008 n. 19523

Responsabilità del RSPP e del direttore tecnico delegato alla sicurezza per infortunio occorso a lavoratore occupato a sostituire uno stampo in una pressa - Omissione dei necessari dispositivi di sicurezza della macchina - Sussiste.

La Corte afferma, innanzitutto, che la condotta imprudente di altri, come il caso di errore di un altro lavoratore che aveva comandato la chiusura della pressa stessa provocando lo schiacciamento del polso, non vale ad escludere la concorrente responsabilità dei due soggetti imputati.
In secondo luogo, la posizione di garanzia ricoperta dal RSPP imponeva allo stesso precisi doveri di formazione e vigilanza proprio per evitare comportamenti imprudenti da parte dei lavoratori stessi.  
Se è vero che "i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perchè difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni … vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario" è altrettanto vero che ciò "non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP.  Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione."
Infine nemmeno l'eventuale colpa dei lavoratori può escludere la responsabilità del datore di lavoro che, in qualità di garante della sicurezza, deve appunto garantire la correttezza dell'agire del lavoratore: l’unico modo per interrompere il nesso causale tra condotta colposa del datore di lavoro e l'evento derivatone è un vero e proprio comportamento abnorme, imprevedibile ed inevitabile da parte del lavoratore stesso.

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