- Norme Tecniche Direttiva Macchine 2006/42/CE: 26.05.2010
- Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.1.3
- Direttiva 2009/125/CE - ECODESIGN
- Prodotti da Costruzione: Norme armonizzate 25.06.2010
- Guida applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2010 - EN
- Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Certifico M.I.U.M. - Manuale Istruzioni Uso Manutenzione R. 5.2.0
- Testo Unico Sicurezza - D. Lgs. 81.08 - Ed. Ottobre 2009
- Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
- Direttiva Macchine: Decreto Legislativo di attuazione n. 17 - 2010
- Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati
- Certifico CDM Direttiva Macchine
- 5° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
- Direttiva macchine 2006/42/CE: Valutazione dei rischi
- Percorso di Conformità CE NEW 2010
- ACCORDO ADR 2009 - Testo in italiano
- ISO/TR 16738:2009 Fire-safety engineering
- ISO/TR 14121-2:2007 - Safety of machinery - Risk assessment
- Europe-China Standardization Information Platform
- ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche - Rapporto 2009
- Linee guida Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Ed. 06.2009 - EN
- Guida Direttiva ATEX Lavoro 99/92/CE - Ed. 04.2003
- Manuale Uso Certifico Macchine 4 PRO Rel. 407 - 2V
- Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Ed. 2009
Glossario
LL - luoghi di lavoro
M - macchine
E - impianti e componenti elettrici
A/I - antincendio/incendio
BA - barriere architettoniche
V - varie
| Voce | Pertinenza | Descrizione |
|---|---|---|
| AASSLL | V | Vedi USL. |
| Abbagliamento | V | Diminuzione delle facoltà percettive dell'occhio che si verifica quando questo è esposto improvvisamente a una fonte luminosa di forte intensità. |
| Accessibilità | BA | Possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e di attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. |
| Accessori di sollevamento | V | Componenti o attrezzature non collegate alla macchina e disposte tra la macchina e il carico per consentire la presa di quest'ultimo. |
| Acustica | V | Scienza che studia il suono, le sue proprietà, il suo meccanismo di formazione, propagazione e ricezione. |
| Adattabilità | BA | Possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. |
| Addetti al pronto soccorso | LL | Vedi lavoratori incaricati della gestione del pronto soccorso. |
| Addetto | V | Persona assegnata a un determinato compito, non necessariamente un 'lavoratore dipendente'. |
| Addetto alla gestione del pronto soccorso | LL | Vedi lavoratore incaricato del pronto soccorso. |
| Addetto alla gestione delle emergenze | LL | Vedi lavoratore incaricato della gestione delle emergenze. |
| Adeguamento | BA | Insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto ai requisiti del D.M. 14 Giugno 1989, n. 236. |
| Affidabilità | M | Capacità di una macchina, di un componente o di un apparecchio, di svolgere una funzione richiesta senza guastarsi, in condizioni specificate e per un dato periodo di tempo. |
| Agente | V/LL | L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. |
| Agente biologico | LL | Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti 4 gruppi a seconda del rischio di infezione:1. agente biologico del gruppo 1: un agente che rapprsenta poche probalità di causare malattie in soggetti umani; 2. agente biologico del gruppo 2: una gente che puo' causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 3. agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. |
| Agente cancerogeno | LL | Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni. |
| Agenti chimici | V/LL | Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. |
| Altezza | BA | degli apparecchi di comando, interruttori, prese e pulsanti: distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio;dei corrimano: distanza misurata in verticale dal lembo superiore del corrimano al piano di calpestio;delle maniglie: distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero dal lembo superiore del pomello al piano di calpestio;dei parapetti o dei corrimano delle scale: distanza dal lembo superiore del parapetto al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso. |
| Altezza ai fini antincendi degli edifici civili | A/I | Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici del piano esterno più basso. |
| Altezza dei piani | A/I | Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto. |
| Ambienti di lavoro - altezza, cubatura e superficie | LL | I limiti per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, sono i seguenti: - altezza netta non inferiore a metri 3,00; - cubatura non inferiore a m3 10,00 per lavoratore; - ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno m2 2,00. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzioni dei mobili, delle macchine e degli impianti fissi. |
| Amianto | V/LL | Sostanza molto utilizzata in passato per la sua notevole resistenza al calore, della quale la legge 27 marzo 1992 n. 257, vieta l'estrazione, la lavorazione, l'impiego, la commercializzazione e il trattamento nel terrotorio nazionale a causa della sua nocività per la salute. |
| Ammenda | V | Pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, di regola non inferiore ai 2 € e non superiore ai 1.032 € (art. 26 codice penale). |
| Ampere | V | Unità di misura dell'intensità della corrente elettrica. |
| Amperometro | Strumento per la misurazione della corrente elettrica, tarato in ampere. | |
| Anemometro | Strumento per la determinazione della velocità e della direzione del vento (ovvero, dell'aria). | |
| Angolo visivo | Angolo compreso tra due linee che hanno origine nell'occhio dell'osservatore, ciascuna delle quali raggiunge un'estremità di un oggetto. | |
| Apparecchiatura | M | Insieme di componenti dell'impianto destinati a essere in un circuito elettrico per realizzare una o più delle seguenti funzioni: - protezione di comando; - sezionamento; - connessione. |
| Apparecchio di sollevamento | V/M | Apparecchiatura utilizzata per il sollevamento di cose e persone. |
| Archivi e depositi nei locali destinati ad uffici | LL | Locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio ove normalmente non vi è presenza di persone. Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in pianta non eccedente 1,50 m2. |
| Area di ricezione di un segnale acustico | LL | Area nella quale le persone devono poter riconoscere un segnale acustico e reagire di conseguenza. |
| Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive | LL | Sono quelle aree ove puo' formarsi un'atmosfera esplosiva tale da richiedere provvedimenti di protezione per t utelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati. Le sostanze infiammabili e combustibili devono essere considerate come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva, a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. |
| Arresto di emergenza di una macchina | M | Vedi dispositivo di arresto normale di una macchina. |
| Arresto normale di una macchina | M | Vedi dispositivo di arresto normale di una macchina. |
| Ascensore | M | Apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti, comprendente una cabina le cui dimensioni e costituzione permettono in modo evidente l'accesso alle persone, che si sposta almeno parzialmente, tra guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale. |
| ASPP | V | Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione. |
| Attacco di mandata per autopompa | A/I | Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione e una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubaioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria. |
| Attività a rischio d'incendio | A/I | Classificazione, secondo i criteri di cui all'Allegato I al D.M. 10 Marzo 1998, a rischio di incendio: - elevato; - medio; - basso. |
| Attività soggetta | A/I | Qualsiasi attività, impianto, deposito ecc. soggetti al controllo dei VVF e/o compresa nell'apposito elenco pubblicato nel D.M. 16 Febbraio 1982 e successive modifiche. |
| Attrezzatura di lavoro | LL | Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. |
| Attrezzature da sottoporre a verifica | V | Le attrezzature da sottoporre a verifica comprendono: 1. Scale aree a inclinazione variabile; 2. Ponti mobili sviluppati su carro; 3. ponti sospesi muniti di argano; 4. idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50cm; 5. funi e catene di impianti e di apparecchiature di sollevamento; 6. funi e catene di impianti e di apparecchi di trazione;7. gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;8. organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;9. macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;10. elementi di ponteggio;11. ponteggi metallici fissi;12. argani dei ponti sospesi;13. funi dei ponti sospesi;14. armature degli scavi;15. freni dei locomotori;16. micce;17. materiali recuperati da costruzioni sceniche;18. opere sceniche;19. riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20. teleferiche private;21. elevatori trasferibili;22. ponteggi sospesi motorizzati;23. funi dei ponteggi sospesi motorizzati;24. ascensori e montacarichi in servizio privato;25. apparecchi a pressione semplici;26. apparecchi a pressione di gas;27. generatori e recipienti di vapore d'acqua;28. generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;29. forni per oli minerali;30. generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;31. recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. |
| Attrezzature di lotta agli incendi | A/I | Qualsiasi attrezzatura destinata alla lotta agli incendi. Le più diffuse sono: - gli estintori portatili e carrellati; - gli idranti; - altre attrezzature comprendenti il secchiello di sabbia, il picozzino, la coperta antifiamma ecc. |
| Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso aziendale | LL | Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, quando previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso. |
| Attuatore (interruttore) | M | Dispositivo mediante il quale si apre e si chiude un circuito elettrico. |
| Audimetria | V | Misurazione della funzione auditiva che viene di norma eseguita stimolando l'orecchio con i suoni di caratteristiche note, emessi da appositi dispositivi, oppure sfruttando, a tal fine, la voce dell'esaminatore, il quale pronuncia una serie di parole o di gruppi convenzionali mono o bisillabici. |
| Audiometro | V | Strumento radioelettrico utilizzato in medicina per l'esame del campo acustico, in particolare, per l'accertamento delle varie forme di sordità. |
| Autorimessa | A/I | Area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con annessi servizi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. |
| Autoveicolo | A/I | Veicolo o macchina di motore a combustione interna. |
| Avaria | M | Stato di un'entità caratterizzato dall'incapacità di eseguire una funzione richiesta, esclusa l'inabilità durante la manutenzione preventiva o altre azioni programmate o dovuta alla mancanza di mezzi esterni. |
| Avaria del circuito di alimentazione di energia di una macchina | M | L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia di una macchina, non deve creare situazioni pericolose.In particolare, occorre evitare:- l'avviamento intempestivo;- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato;- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina;- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo;- l'inefficacia dei dispositivi di protezione. |
| Avaria del circuito di comando di una macchina | M | L'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.In particolare occorre evitare:- l'avviamento intempestivo;- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato;- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina;- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo;- l'inefficacia dei dispositivi di protezione. |
| Avvertimenti e informazioni per gli utilizzatori sui pericoli residui | M | E' necessario avvertire e informare gli utilizzatori sui pericoli residui, cioè sui pericoli contro i quali la riduzione, attraverso la progettazione e le tecniche di protezione, non sono, o non sono totalmente, efficaci; gli avvertimenti e le situazioni devono prescrivere le procedure e i modi d'uso previsti per superare questi pericoli, indicare se è necessario un addestramento particolare e, nel caso, specificare i dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare. |
| Avviamento di una macchina | M | L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine. |
| Avviamento inatteso o imprevisto | M | Qualsiasi avviamento che, a causa della sua natura imprevista, genera un pericolo per la persona. |
| Azione pericolosa | V | Azione che un soggetto (ovvero un lavoratore) compie di sua volontà e che può essere causa di un infortunio. |
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