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Certifico M.I.U.M 5

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Certifico ADR 5 PRO Server - Aggiornamento


   

    

Documenti acquistabili

CATEGORIA APPROFONDIMENTI   (12 risultati)

/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Tavola di concordanza tra la Dir. 98/37/CE e la Dir. 2006/42/CE
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine Dir. 98/37/CE e la Nuova Direttiva Macchine Dir. 2006/42/CE - Formato word

Tavola di concordanza 98-37-CE 06-42-CE.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Marcatura CE/Direttiva PED/Guida pratica ISPESL sulla Direttiva PED per i sistemi in pressione
Documento elaborato dall'Ispesl per la applicazione della Direttiva PED agli apparecchi e sistemi in pressione, con riferimento al D.Lgs. 93/00 applicativo della Direttiva PED.

Guida pratica Direttiva PED.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocita'
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto.

Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici.

La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità.

Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose.

Le soluzioni proposte sono:

- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche
- Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile

Adeguamento presse piegatrici.pdf| Descrizione

Acquista (€ 30.00)


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Guida alla normativa comunitaria sulle macchine
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi.
Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce.
L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.

Direttiva macchine commentata.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Trasporto ADR/Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale ed ADR Classe 6.2 Materie infettanti
Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale:
CER 18 01 03
CER 18 01 04
CER 18 02 02
CER 18 02 03
classificazione in ADR Classe 6.2 Materie infettanti
ONU 2814
ONU 2900
ONU 3291
ONU 3373

ADR 2007 - Classe 6 2.pdf| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Modello di Delega in materia di sicurezza - Mandato speciale
Modello di Delega in materia di Sicurezza - Cura del rispetto e della applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori, ad eccezione dei compiti e delle funzioni che la legge riserva espressamente al datore di lavoro, e che il delegante provvede a svolgere in maniera autonoma.

Delega Funzioni Sicurezza.doc| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Vibrazioni/Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei Lavoratori alle vibrazioni D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Modello di Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni in una azienda di trasporti e con attività di officina riparazione veicoli.

Individuata la tipologia di mansioni si procede a valutazione attraverso:
- dati misurati.
- dati estrapolati dalla banca dati ISPESL.

[formato doc]


Norme tecniche di riferimento:

Generale
- Norma ISO 8041 (1990) “Human response to vibration – Measuring instrumentation”.

Sistema mano-braccio
-
Norma ISO 5349 (2001) “Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand-trasmitted vibration - Part 1: General guidelines and Part 2: Practical guidance for measurement in the workplace".

Corpo intero
-
Norma ISO 2631-1 (1997) "Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part. 1: General requirements";

-
Norma ISO 2631/3 (1985) "Evaluation of human exposure to wholebody vibration. Part.3: Evaluation of exposure to whole-body z-axis vertical vibration in the frequency range 0,1 to 0,63 Hz".

Relazione Valutazione Rischio Vibrazioni.doc| Descrizione

Acquista (€ 60.00)


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI delle vie respiratorie
L'incisiva trattazione normativa e regolamentare relativa ai dispositivi di protezione individuale contenuta anche nel Titolo III, D. Lgs. n. 81/2008, non deve far solo dimenticare che solo una corretta prassi igienistico-occupazionale consente di indentificare i rischi dai quali proteggere gli adetti e, conseguentemente, di selezionare e di mettere a disposizione i DPI puà adeguati fra i numerosi e diversificati disponibili oggi sl mercato.
Tuttavia, solo un'adeguata gestione integrata con piani di formazione per gli addetti può fornire una reale garanzia per la salute e la sicurezza nell'impiego.

DPI vie Respiratorie.pdf| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI in azienda
Luoghi e attrezzature di lavoro devono essere progettati in modo tale da non porre in pericolo la salute e la sicurezza degli operatori che svolgono determinate attività.
Quasi in nessun caso è possibile riscontrare un ambiente privo di rischi, è necessario quindi, che il datore di lavoro fornisca, ai propri dipendenti, gli opportuni dispositivi di protezione individuale che contrastino quella quota di pericolo residua ineliminabile.
Affinché questi DPI siano realmente efficaci, devono essere scelti in maniera adeguata e mantenuti secondo le corrette procedure fornite dal produttore.

DPI in azienda.pdf| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Chimico/Valutazione Rischio Chimico D.Lgs 81/2008 - Applicazione pratica
Valutazione Rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo 1

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico.
Confronto con la norma UNI EN 689:1997 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

Applicazione pratica ai processi di saldatura e verniciatura di una azienda metalmeccanica [formato doc]

Documento Valutazione Rischio Chimico.doc| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Documento di Valutazione Rischio ATEX - D.Lgs. 81/2008 Titolo XI
Documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008.
Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono effettuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:

- Attività di saldatura
- Attività di taglio ossiacetilenica
- Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione
- Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti

Documento [formato word].

Documento Valutazione Rischio ATEX.doc| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Rumore/Documento di Valutazione Rischio Rumore - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII capo II

Modello di Documento di Valutazione Rischio Rumore in una azienda metalmeccanica.

[formato doc]
____________________________________________________________________________________________________________
Norme di riferimento:


- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)
- DIRETTIVA 22 giugno 1998, 98/37/CE (Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine)
- D.M. 2 maggio 2001 (Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI))
- ISO 1999:1990 (Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and estimation of noiseinduced hearing impairment)
- UNI EN 458:1995 (Protettori auricolari. Raccomandazioni acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove)
- UNI 9432:2002 (Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro)

Documento Valutazione Rischio Rumore.doc| Descrizione

Acquista (€ 100.00)


CATEGORIA NEWS   (2 risultati)

/Certifico Macchine/Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati



Direttiva macchine 2006/42/CE


Modello esempio Valutazione dei Rischi
Formato DOC

RESS All. I p. 1,4 
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P.1

[Modello esempio CM 4-2010 - pag. 107 - Riservato Abbonati o in acquisto]

Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Certifico/Offerta Abbonamento 2010
Offerta Abbonamento 2010

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Marcatura CE

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LMO-CER2010_Rev03.pdf| Descrizione

Acquista (€ 250.00)


CATEGORIA DOWNLOAD   (22 risultati)

/Documenti sicurezza/Distributori di carburante

Disciplina distribuotri di carburante per autrazione

Indice del Documento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale.
Normativa Regione Umbria

DOCUMENTAZIONE DI GESTIONE DEL DISTRIBUTORE (Ambiente e sicurezza)

PROFILI DI RISCHIO NEL COMPARTO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Fase 1: Rifornimento impianto.
Fase 2: Stoccaggio.
Fase 3: Erogazione carburante.
Fase 4: Servizi vari alle autovetture.
Fase 5: Servizi di manutenzione e pulizia.
Fase 6: Autofficina.
Fase 7: Autolavaggio.
Fase 8: Vendita prodotti per autoveicoli /altro.

Distributori carburante.zip| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Documenti sicurezza/Relazione di verifica conformitą e adeguamento tornio D.Lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
Nella relazione sono riportate la struttura e tutte le indicazioni per redigere correttamente una valutazione della conformità per torni ad asse orizzontale. Sono messi in evidenza i pericoli e le zone di rischio per questa tipologia di macchina e le soluzioni da adottare per l'adeguamento alla normativa vigente. La relazione è strutturate con schede di analisi specifiche per ogni aspetto trattato.

Relazione verifica e adeguamenti tornio.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti ipertesto/Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE "Nuova direttiva macchine"

La Nuova Direttiva Macchine in formato Ipertesto Help di Windows.
- Collegamenti ipertestuali degli Articoli e Requisiti
- Ricerca per sommario e per indice.
- Stampa per argomento.

Dir 2006-42-CE.zip| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Modulistica/Sicurezza/Check List Testo Unico Sicurezza - Ambiente 2008
La Check Testo Unico Sicurezza - Ambiente elenca gli adempimenti legislativi necessari all’espletamento di una attività. Tali adempimenti sono classificati secondo le seguenti categorie:

1 Autorizzazioni generali per l’esercizio dell’attività
2 Antincendio
3 Impianti ed attrezzature
4 Settore ecologia
5 Igiene e salute dei lavoratori
6 Sostanze utilizzate

Check List Sicurezza-Ambiente 2008.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Formazione/Il Conducente di Carrelli Elevatori
Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".

"Il Conducente di Carrelli Elevatori"
Formazione dei lavoratori conducenti di carrelli elevatori - Presentazione [formato.ppt] pag. 117

DLgs 81-2008 Corso Carrellisti.zip| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Formazione/D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale - Documento .pdf 88 pagine
Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, titolo IV – Dlgs 626/94 e s.m. e i.).

Dispositivi di protezione Individuale DPI.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti sicurezza/DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all’eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

In particolare:

Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell’azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività.

DUVRI.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti sicurezza/Modello Perizia Asseverata Macchine Usate
Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE in accordo con:

D.P.R. 459/96 Art. 11
(Norme finali e transitorie)

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

D.Lgs 81/2008 Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Perizia Assseverata 2010.doc| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Modulistica/Sicurezza/Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008
Moduli per la Gestione della Sicurezza, in accordo con in Testo Unico D.Lgs. 81.2008 con dttaglio dei riferimenti normativi previsti

Mod. 00Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01Designazione RSSP interno
Mod. 02Designazione RSSP esterno
Mod. 03Invito alla nomina da parte dei lavoratori del RLS
Mod. 04Nomina Medico Competente
Mod. 05Designazione Addetti Antincendio - Primo Soccorso
Mod. 06Comunicazione RLS ad INAIL
Mod. 07Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 08Comunicazione RSPP ad RLS
Mod. 09Consultazione RLS
Mod. 10Rinuncia nomina RLS
Mod. 11Riconoscimento nomina RLS
Mod. 12Elenco Addetti
Mod. 13Numeri utili di emergenza
Mod. 14Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 15Delega Funzioni di Sicurezza
Mod. 16Autocertificazione Rumore
Mod. 17Omologazione impianti di messa a terra
Mod. 18Registro DPI
Mod. 19Elenco macchinari
Mod. 20Elenco sostanze pericolose
Mod. 21Scheda attività di Formazione ed Informazione Individuale
Mod. 22Verbale riunione periodica

Moduli Sicurezza.zip| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza
Modello di POS (Piano Operativio di Sicurezza) in ottemperanza all'Art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs 81/2008.

Art. 89 comma 1 lettera h: piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Art. 89. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

ALLEGATO X
- ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLEGATO XV

......omiss

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

POS.zip| Descrizione

Acquista (€ 100.00)


/Documenti sicurezza/Attestazione conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.

Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature:
D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.

D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.


intendendo per attrezzature:
D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Documenti sicurezza/Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Interventi manutenzione Attrezzature
Attestazione di Conformità al D.Lgs. 81/2008 per interventi di riparazione, manutenzione di attrezzature di lavoro non eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione e che sulle quali non sono state effettuate modifiche o aggiunte alle caratteristiche originarie che influiscano sugli aspetti di sicurezza e di modifica del funzionamento, per i quali si debba effettuare nuova marcatura CE (Dir. 98/37/CE).

Art. 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

intendendo per attrezzature:
Art. 69 - Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
...omiss...

Attestazione D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature.doc| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Documenti sicurezza/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III

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Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc| Descrizione

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/Attrezzature - Macchine/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

Manutenzione
- Ordinaria
- Straordinaria

Controllo Sicurezza
- controllo iniziale
- interventi di controllo periodici
- interventi di controllo straordinari 

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D. Lgs. 81/2008 - Art. 71

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.

12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13.Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Procedura_Art_71_Rev02_2010.doc| Descrizione

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/Documenti sicurezza/Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili

Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.

Struttura Modello:
- Identificazione beni
- Criteri di valutazione
- Deprezzamento
- Documentazione fotografica

[Formato doc]

Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc| Descrizione

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/Documenti sicurezza/Documento di Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato
Il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza, impone espressamente di valutare tra gli altri, il rischio da stress lavoro-correlato (art. 28).
Il modello allegato non può avere carattere esaustivo per la valutazione di tale rischio, ma risulterà utile come linea guida per un approccio integrato con questionari informativi e valutazioni specialistiche mediche/psicologiche.

DVR Stress lavoro-correlato.doc| Descrizione

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/Documenti sicurezza/Check List Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008
LINEA GUIDA di Verifica della capacità di gestione della conformità Legislativa secondo il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 (del 9 aprile 2008).

Il presente documento vuol essere una lista di riscontro utile per il Team di Audit dell’organizzazione, durante le Visite Ispettive, ai fini dell’autovalutazione della conformità legislativa interna sulla sicurezza in conformità del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

All’interno della Check List sono formulate delle domande utili da utilizzare al momento dell’Audit, ci teniamo a puntualizzare che le risposte non devono limitarsi nel barrare la casella di risposta corrispondente (vedere “Istruzioni per la compilazione della Linea Guida”) ma per ogni quesito posto, si deve dare l’evidenza oggettiva (attraverso le opportune verifiche effettuate dal Team di Audit).

Tale Linea Guida, costituisce un orientamento per eventuali verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure e controlli che interessano le aree ritenute prioritarie per identificare (sulla base della valutazione dell’analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti): criticità dei rischi (es.: produzione/gestione di sostanze tossiche, elevato rischio d’incendio, apparecchiature contenente sostanze tossiche) e tipologia del rischio in relazione all’attività dell’Organizzazione (es.: esposizione a cancerogeni).

In ogni caso tale documento costituisce una guida e non è limitativa.
 

Check List Sicurezza.doc| Descrizione

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/Documenti sicurezza/Check List impianti e apparecchiature elettriche
D. Lgs. 81/2008 - Valutazione del Rischio Elettrico
Linea guida - Check list Impianti ed epparecchiature elettriche

Check List Impianti Elettrici.doc| Descrizione

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/Modulistica/Sicurezza/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Vendita-Locazione Attrezzature.doc
D.Lgs 81/2008 - Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista

Sanzioni a carico del noleggiatore o il concedente in uso
Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro [Art. 87, co. 7]

Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

intendendo per attrezzature:
Art 69 – Definizioni
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

Allegato Modello [doc]

Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Vendita-Locazione Attrezzature.doc| Descrizione

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/Modulistica/Marcatura CE/DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico.
Direttiva 2006/95/CE BT
Direttiva 2004/108/CE EMC 

DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc| Descrizione

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/Documenti sicurezza/Analisi UNI EN 982 - Sistemi oleidraulici - Certifico macchine
Esempio di Analisi della norma UNI EN 982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche - Effettuata con Certifico Macchine.

Analisi UNI EN 982.zip| Descrizione

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/Formazione/Formazione ed Informazione lavoratori settore metalmeccanico
Formazione ed Informazione generale lavoratori settore metalmeccanico.
Presentazione ppt - n. 120 slides.
Test di verifica apprendimento

Formazione Lavoratori Metalmeccanici.zip| Descrizione

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