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Acquistando il servizio di ABBONAMENTO si ha la possibilità di scaricare tutti documenti presenti nel sito segnalati come:

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I seguenti documenti sono SCARICABILI da chi ha acquistato il servizio ABBONAMENTO:

CATEGORIA APPROFONDIMENTI   (18 risultati)

/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Tavola di concordanza tra la Dir. 98/37/CE e la Dir. 2006/42/CE
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine Dir. 98/37/CE e la Nuova Direttiva Macchine Dir. 2006/42/CE - Formato word

Tavola di concordanza 98-37-CE 06-42-CE.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Linee guida CIG
Linee guida riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchi utilizzati negli impianti di regolazione della pressione e di odorizzazione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas combustibile.

Le presenti Linee Guida si propongono di:

- dare indicazioni per le sole attività connesse all’installazione e/o sorveglianza di apparecchi utilizzati esclusivamente negli impianti di trattamento, regolazione della pressione e di odorizzazione del gas combustibile, realizzati in conformità alle norme sotto elencate;
- costituire uno strumento di lavoro specifico qualora tale servizio venga espletato da seconde parti incaricate;
- per le situazioni specifiche di cui sopra, indicare modalità pratiche di attuazione delle prescrizioni del DLgs. 81/2008, e delle relative Linee Guida europee allegate alla Comunicazione della Commissione COM(2003) 515 definitivo.

Linee Guida CIG.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Marcatura CE/Direttiva PED/Guida pratica ISPESL sulla Direttiva PED per i sistemi in pressione
Documento elaborato dall'Ispesl per la applicazione della Direttiva PED agli apparecchi e sistemi in pressione, con riferimento al D.Lgs. 93/00 applicativo della Direttiva PED.

Guida pratica Direttiva PED.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocita'
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto.

Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici.

La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità.

Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose.

Le soluzioni proposte sono:

- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche
- Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile

Adeguamento presse piegatrici.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Guida alla normativa comunitaria sulle macchine
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi.
Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce.
L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.

Direttiva macchine commentata.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Trasporto ADR/Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale ed ADR Classe 6.2 Materie infettanti
Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale:
CER 18 01 03
CER 18 01 04
CER 18 02 02
CER 18 02 03
classificazione in ADR Classe 6.2 Materie infettanti
ONU 2814
ONU 2900
ONU 3291
ONU 3373

ADR 2007 - Classe 6 2.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Modello di Delega in materia di sicurezza - Mandato speciale
Modello di Delega in materia di Sicurezza - Cura del rispetto e della applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori, ad eccezione dei compiti e delle funzioni che la legge riserva espressamente al datore di lavoro, e che il delegante provvede a svolgere in maniera autonoma.

Delega Funzioni Sicurezza.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/TITOLO XI - Atmosfere esplosive: un metodo di valutazione
L'applicazione del Titolo XI, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto i concetti di prevenzione e di protezione contro le esplosioni riconducibili alle direttive comunitarie 94/9/CE e 99/92/CE. Queste, pur essendo ispirate a principi sostanzialmente simili, necessitano di una contestualizzazione, di volta in volta, a seconda dei limiti all'interno dei quali possono operare i soggetti responsabili di ciascuna direttiva ovvero il fabbricante delle attrezzature e il datore di lavoro utilizzatore. Dopo una rapida esposizione dei principi fondamentali delle due direttive e dei principali obblighi dei soggetti interessati, sarà esposta una metodologia di valutazione del rischio esplosione applicabile a una larga parte dei processi industriali nei quali possono essere presenti atmosfere potenzialmente esplosive derivanti da gas, da vapori,' da nebbie o da polveri combustibili. La metodologia proposta, tuttora in fase di sperimentazione, è basata su una impostazione di tipo semiquantitativo, in maniera tale da condurre ad approssimazioni conservative in favore della sicurezza. Nella metodologia sono sempre distinte le azioni intraprese dai fabbricanti delle attrezzature e del datore di lavoro utilizzatore evidenziando, in questo modo, la necessità del reciproco scambio di informazioni al fine di raggiungere il risultato finale della sicurezza dell'impianto.

Titolo XI-Atmosfere esplosive.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Sicurezza lavoro/Rischio Vibrazioni/Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei Lavoratori alle vibrazioni D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Modello di Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni in una azienda di trasporti e con attività di officina riparazione veicoli.

Individuata la tipologia di mansioni si procede a valutazione attraverso:
- dati misurati.
- dati estrapolati dalla banca dati ISPESL.

[formato doc]


Norme tecniche di riferimento:

Generale
- Norma ISO 8041 (1990) “Human response to vibration – Measuring instrumentation”.

Sistema mano-braccio
-
Norma ISO 5349 (2001) “Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand-trasmitted vibration - Part 1: General guidelines and Part 2: Practical guidance for measurement in the workplace".

Corpo intero
-
Norma ISO 2631-1 (1997) "Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part. 1: General requirements";

-
Norma ISO 2631/3 (1985) "Evaluation of human exposure to wholebody vibration. Part.3: Evaluation of exposure to whole-body z-axis vertical vibration in the frequency range 0,1 to 0,63 Hz".

Relazione Valutazione Rischio Vibrazioni.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Documento Valutazione Rischi/La data certa del DVR e la nuova posizione della Cassazione
Un primo ulteriore fondamentale obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/ 2008, entrato in vigore dallo scorso 16 maggio 2009, è quello per il datore di lavoro di conferire la data certa al documento di valutazione dei rischi.

La data certa del DVR e la nuova posizione della Cassazione.pdf| Descrizione

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/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Guida alla redazione del Documento Contro le Esplosioni

La Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio per atmosfere esplosive richiede che il datore di lavoro prepari un documento sulla protezione contro le esplosioni per tutti i luoghi dove possono verificarsi atmosfere esplosive.

Questo documento deve dimostrare che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che i luoghi dove si possono verificare atmosfere esplosive sono stati classificati e che sono state documentate le misure di sicurezza adottate.

Devono essere considerati fra gli altri i seguenti aspetti:

- i luoghi che potrebbero contenere atmosfere esplosive devono essere classificati in zone;

- le misure di sicurezza esistenti devono essere confrontate con i rischi di esplosione e dove necessario devono essere implementate nuove misure;

- le misure di sicurezza devono essere descritte

- devono essere adottate misure tecniche ed organizzative adeguate

- dove appropriato dovrebbero essere descritte le misure e le procedure di coordinamento.

Dovrebbe essere utilizzata una procedura di valutazione sistematica come viene già fatto in molte altre situazioni dove questa Direttiva non si applica.
Questo compendio che è stato preparato in stretta collaborazione con la sezione "Chimica" dell'AISS, ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro e/o le persone da loro delegate a preparare il documento sulla protezione contro l'esplosione. Si prevede in futuro di predisporre esempi di documenti sulla protezione contro l'esplosione basati su situazioni pratiche per differenti applicazioni industriali (per esempio il settore alimentare) ed impianti (per esempio essiccatori).

Guida ISPESL documento contro esplosioni.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI delle vie respiratorie
L'incisiva trattazione normativa e regolamentare relativa ai dispositivi di protezione individuale contenuta anche nel Titolo III, D. Lgs. n. 81/2008, non deve far solo dimenticare che solo una corretta prassi igienistico-occupazionale consente di indentificare i rischi dai quali proteggere gli adetti e, conseguentemente, di selezionare e di mettere a disposizione i DPI puà adeguati fra i numerosi e diversificati disponibili oggi sl mercato.
Tuttavia, solo un'adeguata gestione integrata con piani di formazione per gli addetti può fornire una reale garanzia per la salute e la sicurezza nell'impiego.

DPI vie Respiratorie.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI in azienda
Luoghi e attrezzature di lavoro devono essere progettati in modo tale da non porre in pericolo la salute e la sicurezza degli operatori che svolgono determinate attività.
Quasi in nessun caso è possibile riscontrare un ambiente privo di rischi, è necessario quindi, che il datore di lavoro fornisca, ai propri dipendenti, gli opportuni dispositivi di protezione individuale che contrastino quella quota di pericolo residua ineliminabile.
Affinché questi DPI siano realmente efficaci, devono essere scelti in maniera adeguata e mantenuti secondo le corrette procedure fornite dal produttore.

DPI in azienda.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Rischio Chimico/Valutazione Rischio Chimico D.Lgs 81/2008 - Applicazione pratica
Valutazione Rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo 1

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico.
Confronto con la norma UNI EN 689:1997 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

Applicazione pratica ai processi di saldatura e verniciatura di una azienda metalmeccanica [formato doc]

Documento Valutazione Rischio Chimico.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina
Indicazioni sul contenuto del Manuale Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina (M.I.U.M.).
L'indicazione del contenuto minimo delle Istruzioni per l’Uso, che devono accompagnare una macchina marcata CE, può essere estrapolata dal R.E.S.S. 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva Macchine.
Il documento fornisce informazioni su tale contenuto con i Commenti Ufficiali CE.

Info Manuale Istruzioni Uso Manutenzione macchine.pdf| Descrizione

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/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Documento di Valutazione Rischio ATEX - D.Lgs. 81/2008 Titolo XI
Documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008.
Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono effettuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:

- Attività di saldatura
- Attività di taglio ossiacetilenica
- Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione
- Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti

Documento [formato word].

Documento Valutazione Rischio ATEX.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza lavoro/Rischio Rumore/Documento di Valutazione Rischio Rumore - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII capo II

Modello di Documento di Valutazione Rischio Rumore in una azienda metalmeccanica.

[formato doc]
____________________________________________________________________________________________________________
Norme di riferimento:


- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)
- DIRETTIVA 22 giugno 1998, 98/37/CE (Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine)
- D.M. 2 maggio 2001 (Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI))
- ISO 1999:1990 (Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and estimation of noiseinduced hearing impairment)
- UNI EN 458:1995 (Protettori auricolari. Raccomandazioni acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove)
- UNI 9432:2002 (Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro)

Documento Valutazione Rischio Rumore.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Impianti/Impianti termici/L’impianto elettrico nelle centrali termiche

INTRODUZIONE

Una centrale termica può essere definita come quel locale, o quei locali fra loro direttamente comunicanti, all'interno del quale è installato un impianto termico di produzione del calore di portata termica complessiva maggiore di 35 kW. L’alimentazione è generalmente ottenuta mediante combustibili gassosi o liquidi. Se la centrale termica è alimentata a gas deve sottostare al DM 12/04/96, mentre se l’alimentazione è a gasolio la centrale termica è soggetta al DM 28/04/05.

A seconda del tipo di alimentazione l’ambiente potrebbe in alcuni casi essere a maggior rischio in caso d’incendio, in relazione alla quantità di gasolio che potrebbe alimentare un incendio, oppure, presentare pericolo di esplosione, ad esempio metano o GPL. In effetti il pericolo d’esplosione si manifesta solo in pochi casi particolari in quanto il DLgs 233/03, direttiva Atex 99/92/CE, esclude dal suo campo di applicazione gli apparecchi a gas (normalmente utilizzati) di cui al DPR 661/96.

Il pericolo d’esplosione deve comunque essere sempre valutato ai fini della progettazione e installazione dell’impianto elettrico (guida CEI 31-35/A). Quando la portata termica è superiore a 116 kW, attività n. 91 del DM 16/02/98, e richiesto anche il certificato di prevenzione incendi (CPI) da rinnovare ogni sei anni. In questo caso, ai fini della prevenzione incendi, è richiesto anche un comando di emergenza collocato, in posizione segnalata ed accessibile, all’esterno della centrale termica.

CENTRALE TERMICA A GAS

DPR 661/96

Il DPR 661/96, “regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas”, impone al costruttore e all'installatore dell'apparecchio, l’adozione di accorgimenti atti a ricondurre entro livelli accettabili il pericolo di esplosione. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati al chiuso devono essere equipaggiati con uno specifico dispositivo che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato. Ogni apparecchio, per evitare la formazione di pericolosi accumuli di gas incombusto, deve essere costruito in modo da ridurre al minimo le fughe di gas che potrebbero manifestarsi durante l’accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma.

Per scongiurare tale pericolo il DPR richiede appunto un dispositivo di intercettazione del gas o un’adeguata aerazione dei locali (Allegato I, 3.2.3):
“Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato. Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi. Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.”

Il costruttore dell'apparecchio a gas è inoltre tenuto fornire all'installatore tutte le informazioni tecniche necessarie per una corretta installazione (Allegato I, art. 1.2):
“L'apparecchio immesso sul mercato deve: essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore... L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio”. Le istruzioni devono in particolare precisare:

  • il tipo di gas utilizzato;
  • la pressione di alimentazione utilizzata;
  • l'aerazione dei locali richiesta:
    • per l'alimentazione con aria per la combustione;
    • per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli
    • apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3..."

Un manuale d’uso e manutenzione, per un’utilizzazione sicura dell’apparecchio, deve essere fornito anche all’utente:
… “Le istruzioni per l’uso e la manutenzione elaborate per l’utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per l’utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l’attenzione dell’utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.
Le avvertenze che figurano sull’apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d’alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l’uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si deve installare l’apparecchio unicamente in locali sufficientemente areati”.

In pratica, ai fini dell’impianto elettrico, se gli apparecchi sono rispondenti al DPR 661/96, la possibilità che si possa formare una miscela esplosiva è piuttosto remota e dunque non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione. Detto questo, le centrali termiche a gas possono essere divise in due gruppi, quelle che utilizzano e quelle che non utilizzano apparecchi rispondenti al DPR 661/96.

Centrali termiche con apparecchi e componenti rispondenti al DPR 661/96

L’Art. 1 definisce il campo di applicazione del DPR 661/96:

a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il
raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 °C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;

b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati
separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".

2. Ai fini del presente regolamento si intende per combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1 bar.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Ai fini dell’impianto elettrico, utilizzando apparecchi rientranti nel campo d’impiego del DPR 661/96, in genere si può dunque escludere il pericolo di esplosione. Anche il maggior rischio in caso d'incendio è normalmente assente, non presentandosi quasi mai una delle tre tipologie di ambienti individuate dalla norma CEI 64-8/7 in relazione alle cause che possono determinare un maggior rischio in caso d’incendio:

  • elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose;
  • strutture portanti combustibili;
  • presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali.

Non riguardano solitamente le centrali termiche le prime due tipologie di ambienti, ma nemmeno la terza, essendo il gas contenuto e convogliato attraverso un idoneo sistema di distribuzione. L’impianto elettrico può essere ordinario, infatti, un incendio provocato dall’impianto elettrico stesso, non avrebbe in questo caso esiti particolarmente gravi.

Fonte: Voltimum

guida_impianto_centrale_termica_voltimum_2010.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


CATEGORIA NEWS   (8 risultati)

/Certifico Macchine/Certifico Macchine 3 PRO Rel. 3.6.2 - GRATUITO
Certifico Macchine 3 PRO è GRATUITO!

Crediamo che diffondere il progetto Certifico Macchine aiuti  a conoscere la Direttiva Macchine e gestirne gli obblighi in modo organizzato; per questo, rendiamo la Rel. 3 con DISTRIBUZIONE LIBERA e LICENZA GRATUITA,
lo sviluppo del progetto prosegue solo con la Rel. 4.

La stabilità e la validità della Rel 3. è ormai consolidata ed il prodotto è già aggiornato alla Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma non sono previsti ulteriori sviluppi, aggiornamenti ed assistenza.
I dati non sono importabili in Certifico Macchine 4 PRO.

Per i Clienti in possesso di regolare licenza della Rel. 3  sarà effettuato un passaggio GRATUITO alla Rel. 4.


DISTRIBUZIONE LIBERA - LICENZA GRATUITA
(*)

(*) Sviluppo, aggiornamenti ed assistenza non previsti.
Distribuzione libera - Licenza gratuita.
Codice di sblocco richiesto dopo l'installazione.


» Altre informazioni e Download Documentazione: 
www.certificomacchine.it

Nel file zip sono presenti:
- Certifico Macchine 3.6.2
- Manuale d'uso
- Manuale Steps
- Listino Modulo d'Ordine Rev. 05.2009

CertificoMacchine362.zip| Descrizione

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/Certifico Macchine/Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati



Direttiva macchine 2006/42/CE


Modello esempio Valutazione dei Rischi
Formato DOC

RESS All. I p. 1,4 
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P.1

[Modello esempio CM 4-2010 - pag. 107 - Riservato Abbonati o in acquisto]

Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/UNI EN ISO 13857:2008
UNI EN ISO 13857:2008

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori



UNI EN ISO 13857:2008

La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

» Download Norma formato CEM importabile in CM4

EN 13857-2008.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Certifico/ACM - Abbonamento Bundle PROMO 2012
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LMO-CER2012_Rev00.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Sicurezza Lavoro/Linee Guida Check List - Testo Unico Sicurezza





Linee Guida
Check List

Testo Unico Sicurezza


Agg. 10.2010 - Formato .doc
Documento compreso nel servizio di Abbonamento

Check List Sicurezza_2011.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione - Linea cartone in fogli







Master
Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione


"Linea cartone in fogli" 

Modello "Certifico M.I.U.M."
Formato .pdf - Pag. 63
Realizzazione Certifico S.r.l. 2007

Settore produzione imballaggi carta
www.maurobenedetti.it

» Riservato Abbonati

Manuale Istruzioni Linea cartone in fogli.pdf| Descrizione

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/Certifico/INFO CE - Certifico Document Review

INFO CE - Certifico Document Review


Prodotti immessi nello SEE

Esame documentale di:

- direttive CE
- direttive CE “Nuovo Approccio”
- regolamenti CE

1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità

Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.

» Modello esempio Document Review | Ing. Marco Maccarelli

INFOCE2011_Rev02.pdf| Descrizione

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/Marcatura CE/IEC/TR 62061-1:2010 Ed. 1.0 Technical Report

IEC/TR 62061-1


TECHNICAL REPORT

Guidance on the application
of ISO 13849-1 and IEC 62061
in the design of safety-related
control systems for machinery

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

Edition 1.0 2010-07
Licenza: Certifico S.r.l.

These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.

» Download file .CEM

Proponiamo Rapporto Tecnico privo di immagini [Riservato Abbonati]

Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf| Descrizione

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CATEGORIA DOWNLOAD   (75 risultati)

/Modulistica/Marcatura CE/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Altre Direttive applicabili:
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE
[Elaborazione Software Certifico macchine]

DichiarazioneCEconformitą.doc| Descrizione

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/Modulistica/Sicurezza/Sicurezza Cantieri: Notifica Preliminare Art. 99 D.Lgs. 81/2008
Art. 99. - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza

Modello-Notifica preliminare.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Distributori di carburante - Normativa

Disciplina distribuotri di carburante per autrazione

Indice del Documento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale.
Normativa Regione Umbria

DOCUMENTAZIONE DI GESTIONE DEL DISTRIBUTORE (Ambiente e sicurezza)

PROFILI DI RISCHIO NEL COMPARTO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Fase 1: Rifornimento impianto.
Fase 2: Stoccaggio.
Fase 3: Erogazione carburante.
Fase 4: Servizi vari alle autovetture.
Fase 5: Servizi di manutenzione e pulizia.
Fase 6: Autofficina.
Fase 7: Autolavaggio.
Fase 8: Vendita prodotti per autoveicoli /altro.

Distributori carburante.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/D.Lgs 626/94 e DPR 459/96

Il D.Lgs 626/94 ed il Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine D.P.R. 459/96: interazioni.

AUTORI
Ing. Marco Maccarelli
Ing. J. Valli 

FORMATO
Presentazione ppt

626-459.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Relazione di verifica conformitą e adeguamento tornio D.Lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
Nella relazione sono riportate la struttura e tutte le indicazioni per redigere correttamente una valutazione della conformità per torni ad asse orizzontale. Sono messi in evidenza i pericoli e le zone di rischio per questa tipologia di macchina e le soluzioni da adottare per l'adeguamento alla normativa vigente. La relazione è strutturate con schede di analisi specifiche per ogni aspetto trattato.

Relazione verifica e adeguamenti tornio.doc| Descrizione

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/Documenti ipertesto/Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE "Nuova direttiva macchine"

La Nuova Direttiva Macchine in formato Ipertesto Help di Windows.
- Collegamenti ipertestuali degli Articoli e Requisiti
- Ricerca per sommario e per indice.
- Stampa per argomento.

Dir 2006-42-CE.zip| Descrizione

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/Modulistica/Sicurezza/Check List Testo Unico Sicurezza - Ambiente 2008
La Check Testo Unico Sicurezza - Ambiente elenca gli adempimenti legislativi necessari all’espletamento di una attività. Tali adempimenti sono classificati secondo le seguenti categorie:

1 Autorizzazioni generali per l’esercizio dell’attività
2 Antincendio
3 Impianti ed attrezzature
4 Settore ecologia
5 Igiene e salute dei lavoratori
6 Sostanze utilizzate

Check List Sicurezza-Ambiente 2008.doc| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Il Conducente di Carrelli Elevatori


Moduli Informativi e Formativi:
Il conducente di carrelli elevatori - 2011

D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37

Moduli Formativi ed Informativi


Presentazione [ppt - n. 117 slides]

Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Formazione Carrelli Elevatori.zip| Descrizione

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/Informazione e Formazione/D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale - Documento .pdf 88 pagine
Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, titolo IV – Dlgs 626/94 e s.m. e i.).

Dispositivi di protezione Individuale DPI.pdf| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all’eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

In particolare:

Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell’azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività.

DUVRI.doc| Descrizione

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/Modulistica/Macchine Attrezzature/Modulo di denuncia di installazione apparecchio di sollevamento marcato CE
Esempio di modulo per la denuncia di installazione di apparecchio di sollevamento marcato CE da inoltrare alla competente sede Ispesl. F
onte Ispesl Dipartimento periferico Bari.

modulo installazione apparecchio sollevamento CE.pdf| Descrizione

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/Modulistica/Macchine Attrezzature/Modulo di denuncia installazione apparecchio di sollevamento non marcato CE
Esempio di modulo per la denuncia di installazione di un apparecchio di sollevamento immesso nel mercato prima dell'entrata in vigore del DPR 459/96.
Fonte: Ispesl Dipartimento periferico di Bari.

modulo installazione apparecchio sollevamento non CE.pdf| Descrizione

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/Modulistica/Sicurezza/Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008
Moduli per la Gestione della Sicurezza, in accordo con in Testo Unico D.Lgs. 81.2008 con dttaglio dei riferimenti normativi previsti

Mod. 00Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01Designazione RSSP interno
Mod. 02Designazione RSSP esterno
Mod. 03Invito alla nomina da parte dei lavoratori del RLS
Mod. 04Nomina Medico Competente
Mod. 05Designazione Addetti Antincendio - Primo Soccorso
Mod. 06Comunicazione RLS ad INAIL
Mod. 07Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 08Comunicazione RSPP ad RLS
Mod. 09Consultazione RLS
Mod. 10Rinuncia nomina RLS
Mod. 11Riconoscimento nomina RLS
Mod. 12Elenco Addetti
Mod. 13Numeri utili di emergenza
Mod. 14Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 15Delega Funzioni di Sicurezza
Mod. 16Autocertificazione Rumore
Mod. 17Omologazione impianti di messa a terra
Mod. 18Registro DPI
Mod. 19Elenco macchinari
Mod. 20Elenco sostanze pericolose
Mod. 21Scheda attività di Formazione ed Informazione Individuale
Mod. 22Verbale riunione periodica

Moduli Sicurezza.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Piano Operativo di Sicurezza
Modello di POS (Piano Operativio di Sicurezza) in ottemperanza all'Art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs 81/2008.

Art. 89 comma 1 lettera h: piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Art. 89. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

ALLEGATO X
- ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLEGATO XV

......omiss

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

POS.zip| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine

D.P.R. 459/1996

Art. 11 "Norme finali e transitorie"

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


D.Lgs 81/2008

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


Mod01_2011

Attestazione D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine-Mod01_2011.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III

...omissisis...

Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008

La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

Manutenzione
- Ordinaria
- Straordinaria

Controllo Sicurezza
- controllo iniziale
- interventi di controllo periodici
- interventi di controllo straordinari 

Il datore di lavoro, provvede affinché:

- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo d'installazione
- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo dopo ogni nuovo montaggio
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo periodici
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo straordinari

I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Procedura Agg. Rev. 03_2011 - formato .doc


D.Lgs. 81/2008
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


…omissis…

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro


1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.


2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.


4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b)
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.


6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
 

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b)
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.


10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono
essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di Soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.


13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali30, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.


14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

»

Procedura_Art_71_Rev03_2011.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Perizia Valutazione Tecnico–Economica beni mobili





Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.

Applicazione pratica ad una macchina "Densificatore"

Struttura Modello:
- Identificazione beni
- Criteri di valutazione
- Deprezzamento
- Documentazione fotografica

Formato doc - 35 Mb

..........

La valutazione del valore dei beni mobili oggetto di contratto di locazione commerciale a riscatto, al momento della restituzione, è eseguita secondo il criterio del Costo di ricostruzione deprezzato.

A fronte di normale uso e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, il Costo di ricostruzione propriamente detto (reproduction cost) è “il costo di ricostruzione stimato ai prezzi correnti di un esatto duplicato tipologico del bene, ottenuto impiegando gli stessi materiali, le stesse tecnologie, gli stessi standard costruttivi, lo stesso schema esecutivo”.

Per il principio di sostituzione che stabilisce che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del costo di riproduzione di un altro sostituto che presenta la stessa utilità funzionale, per stabilire il valore del bene, il costo di ricostruzione viene diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dal bene stesso.

Il deprezzamento è un processo di progressiva perdita dell’intrinseco valore economico del bene, inteso in termini reali, escludendo quindi influenze di carattere monetario.

Le principali cause che determinano il deprezzamento di un impianto o attrezzatura sono:

- L’uso
- Gli agenti fisici naturali
- Gli eventi avversi eccezionali
- L’obsolescenza

L’uso provoca un logorio fisico e conseguentemente una diminuizione dell’efficienza del bene.
Tale sì, il deprezzamento determinato da questa causa è da ritenere proporzionale a normale utilizzazione.

Gli agenti fisici naturali sono una insieme di cause (clima, inquinamento, ecc.) che concorrono al logorio fisico.

Gli eventi avversi eccezionali  sono una insieme di cause (incidenti, ecc.) che possono comportare danneggiamenti fisici.

L’obsolescenza consiste nel superamento tecnologico del bene strumentale ed è legata al progresso tecnologico che immette sul mercato beni sempre più perfezionati, rendendo obsoleti quelli a disposizione.

..........

Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Check List Carrelli elevatori
Check List Carelli elevatori
Una breve Check List da compilare prima dell'uso di un Carrello elevatore

Check List Carrelli elevatori.zip| Descrizione

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/ISPESL/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Macchine sollevamento
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Novità per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine per operazioni di sollevamento.

Ing. Laura Tomassini
ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

Nuova Direttiva Macchine 2006-42-CE-Macchine sollevamento.pdf| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato
Il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza, impone espressamente di valutare tra gli altri, il rischio da stress lavoro-correlato (art. 28).
Il modello allegato non può avere carattere esaustivo per la valutazione di tale rischio, ma risulterà utile come linea guida per un approccio integrato con questionari informativi e valutazioni specialistiche mediche/psicologiche.

DVR Stress lavoro-correlato.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008



Modello Audit Ispettivo
 

LINEA GUIDA di Verifica della capacità di gestione della conformità Legislativa secondo il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 del 9 aprile 2008.

Il presente documento vuol essere una lista di riscontro utile per il Team di Audit dell’organizzazione, durante le Visite Ispettive, ai fini dell’autovalutazione della conformità legislativa interna sulla sicurezza in conformità del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

All’interno della Check List sono formulate delle domande utili da utilizzare al momento dell’Audit, ci teniamo a puntualizzare che le risposte non devono limitarsi nel barrare la casella di risposta corrispondente (vedere “Istruzioni per la compilazione della Linea Guida”) ma per ogni quesito posto, si deve dare l’evidenza oggettiva (attraverso le opportune verifiche effettuate dal Team di Audit).

Tale Linea Guida, costituisce un orientamento per eventuali verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure e controlli che interessano le aree ritenute prioritarie per identificare (sulla base della valutazione dell’analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti): criticità dei rischi (es.: produzione/gestione di sostanze tossiche, elevato rischio d’incendio, apparecchiature contenente sostanze tossiche) e tipologia del rischio in relazione all’attività dell’Organizzazione (es.: esposizione a cancerogeni).

In ogni caso tale documento costituisce una guida e non è limitativa.

Aggiornamento 11.2011
Pag. 39 - Formato .doc

Linee guida Check List Sicurezza 2012.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List impianti e apparecchiature elettriche
D. Lgs. 81/2008 - Valutazione del Rischio Elettrico
Linea guida - Check list Impianti ed epparecchiature elettriche

Check List Impianti Elettrici.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento








Lista di Controllo Ispezioni regolari apparecchi di sollevamento


D.Lgs. 81/08 – Art. 71 co. 11
Norma tecnica UNI ISO 9927-1

UNI ISO 9927-1:1997
Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Generalità
Attrezzatura di movimentazione, apparecchio di sollevamento, gru, ispezione, generalità.
La norma specifica le regolari ispezioni che devono essare eseguite sugli apparecchi di sollevamento.

Utilizzabile per autogrù, gru a torre, ecc.
Rev. 1.0 - 2011

Lista di Controllo apparecchi di sollevamento.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs  17/2010,  per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.

Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc| Descrizione

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/UNI/UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO/TR 14121-2:2010 - ITA

Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi

Il Rapporto Tecnico fornisce una guida pratica per l’esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 14121-1 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo.

Il Rapporto Tecnico è stato ratificato dal Presidente dell’UNI ed è entrato a far parte del corpo normativo nazionale il 22 luglio 2010

In allegato l'Appendice Informativa B

Appendice B UNI ISO-TR 14121-2.pdf| Descrizione

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/Documenti UE/Raccolta Guide Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
Guida Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD

1. Guidance Paper A - The designation of Approved Bodies in the field of the Construction Products Directive
2. Guidance Paper B - The definition of Factory Production Control in Technical Specifications for Construction Products
3
. Guidance Paper C - The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive
4. Guidance Paper D - CE Marking under the Construction Products Directive
5
. Guidance Paper E - Levels and classes in the Construction Products Directive
6
. Guidance Paper F - Durability and the Construction Products Directive
7. Guidance Paper G - The European classification system for the reaction to Fire Performance of Construction Products
8. Guidance Paper H - A Harmonised Approach relating to dangerous substances under the Construction Products Directive
9
. Guidance Paper I - The application of Article 4(4) of the Construction Products Directive
1
0. Guidance Paper J - Transitional Arrangements under the Construction Products Directive
11. Guidance Paper K - The Attestation of Conformity Systems and the role and tasks of the Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive
12. Guidance Paper L - Application and use of Eurocodes
13. Guidance Paper M - Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control

Giudance_CPD.pdf| Descrizione

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/Segnaletica/Raccolta Segnaletica di Sicurezza

Raccolta di
380 cartelli di segnaletica di sicurezza
190 small + 190 Large

formato .jpg

- ADR
- Antincendio
- Divieto
- Emergenza
- Obbligo
- Pericolo

Segnaletica.zip| Descrizione

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/Documenti UE/Technical Report CEN/TR 15281:2006

Technical Report CEN/TR 15281:2006
Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions

This Technical Report (CEN/TR 15281:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 305 “Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection”, the secretariat of which is held by DIN.

CEN_TR 15281-2006 Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions.pdf| Descrizione

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/Documenti UE/Fire safety of industrial halls - A valorisation project

Fire safety of industrial halls - A valorisation project

New fire safety regulations for single-storey buildings have appeared in several countries (Belgium, Spain and France) that could significantly reduce the application of steel in this type of building.

In order to provide strong technical arguments and solutions to avoid the introduction of excessive fire resistance requirements in the single-storey field throughout Europe, an ECSC research project ‘Fire safety of industrial halls and low-rise buildings’ has been carried out, with completion in 2007.

The project clearly demonstrated that a steel structure, if designed appropriately, fulfils the safety requirements in case of fire in terms of ‘non-progressive collapse’ and ‘nondangerous failure type’. On the basis of a series of parametric studies, several simple design rules and some key construction details have been proposed in order to help engineers to design safe steel structures for single-storey industrial buildings.

Dissemination of these results was an important aim of the project. Therefore the following actions have been taken.

- The simple design rules and construction details worked out for single-storey industrial buildings have all been summarised in a design guide.
- A background document has been created in order to give more detailed information from previous research, provide a summary of several European national requirements in fire regulation and include a survey of real fire cases.
- User-friendly ‘LUCA’ software has been developed for more efficient application of the design guide.
- Technical seminars have been organised in order to communicate all the abovementioned design tools to engineers in several European countries Additionally, a simplified method to evaluate heat flux depending on the distance from the façade is reported on in this project.

The method has been developed within a French national project, and includes large number of real scale fire tests in order to validate the methodology.

European Commission 2010

KINA24222ENC_002.pdf| Descrizione

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/Documenti UE/Guidance on Risk Assessment at Work
La norma comunitaria più importante in materia di valutazione dei rischi è rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE.

Questa direttiva è stata recepita negli ordinamenti nazionali.

Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare delle disposizioni più rigorose per tutelare i propri lavoratori.

La Commissione europea ha elaborato importanti linee guida per aiutare gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori a ottemperare agli obblighi a loro derivanti in materia di valutazione dei rischi ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE.

- Normativa
- Definizioni
- Scopo della valutazione dei rischi
- Strumenti di valutazione dei rischi
- Un approccio graduale alla valutazione dei rischi
- Come effettuare una valutazione dei rischi
- Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio
- Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi 
- Fase 3. Decidere l'azione preventiva
- Fase 4. Intervenire con azioni concrete
- Fase 5. Controllo e riesame

- Documentare la valutazione dei rischi
- Cosa fare?
- Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro
- Ruoli e responsabilità dei lavoratori
- Suggerimenti per chi effettua la valutazione dei rischi

[Riservato Abbonati]

Guidance_on_risk_assessment_at_work.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Marcatura CE/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi argano di sollevamento












Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello esempio Valutazione dei Rischi
"Argano di sollevamento"

EN 14492-1
Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1


Modello esempio CM 4 PRO - 2010 - pag. 95
Formato DOC

[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]

Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Marcatura CE/Cancello scorrevole motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine






Fascicolo Tecnico di Costruzione CE
Cancello scorrevole motorizzato

Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione
Direttiva 2006/42/CE - Macchine

- Sistema attestazione di Conformità 3
- Manuale del controllo di Produzione di Fabbrica
- Valutazione dei Rischi Dir. 89/106/CEE
- Valutazione dei Rischi Dir. 2006/42/CE
- Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione

Completo - Formato .doc
Direttiva 89/106/CEE - Valida [abrogata dal C.P.R. Reg. UE 305/2011]



INDICE


1. Valutazione conformità secondo la direttiva 89/106/CEE


1.1. Documentazione generale sezione 1
1.1.1. Legislazione di riferimento / Mandato CEN di riferimento
1.1.2. Elenco norme tecniche applicate armonizzate secondo la Dir. 89/106/CEE

1.2. Procedure attestazione conformità
1.2.1. Descrizione prodotti
1.2.2. Sistema di attestazione della conformità
1.2.3. Assegnazione dei compiti per la valutazione di conformità

1.3. Attestazione di conformità
1.3.1. Prove iniziali di tipo
1.3.2. Controllo della produzione di fabbrica - CPF

2. Valutazione conformità secondo la direttiva 2006/42/CE

2.1. Documentazione generale
2.1.1. Descrizione motorizzazioni
2.1.2. Elenco delle norme tecniche applicate, armonizzate secondo la Dir. 2006/42/CE
2.1.3. Legislazione di riferimento

2.2. Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE
2.2.1 Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE

3. Dichiarazione di conformità

4. Marcatura ed etichettatura CE

5. Manuale di Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Fascicolo Tecnico-Cancello Motorizzato.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Sicurezza Lavoro/Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinati





Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinanti

in accordo con:


D. Lgs. 81/2008 All. V Parte II p. 3.1

e norme tecniche:

UNI 9472-1:1989
Ganci per apparecchi di sollevamento. Condizioni tecniche di fornitura per ganci fucinati.

UNI ISO 9927-1:1997

Apparecchi di sollevamento. Ispezioni. Generalità.

UNI 9473-1:1989

Ganci per apparecchi di sollevamento. Controllo dei ganci fucinati in servizio.

Check List - Ganci Semplici.doc| Descrizione

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/Marcatura CE/CEI EN 60204-1:Test Report Equipaggiamenti elettrici










Modello Test Report CEI EN 60204-1: Prove di verifica equipaggiamento elettrico

CEI EN 60204-1:2006
Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.

Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina,  secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006.
Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.

Prove:

a)Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica;
b)In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica;
c)Prove di resistenza dell’isolamento;
d)Prove di tensione;
e)Protezione contro le tensioni residue;
f)Prove funzionali.

Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).

Test Report EN 60204_Rev01_2011.doc| Descrizione

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/Marcatura CE/CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1


CEI EN 60204-1
CEI EN 60439-1
EN ISO 13849-1

La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine

Presentazione ppt - 121 Slides
Autori:
Ing. Jacopo Valli
       Giuseppe Zappia

CEI EN 60204-1:2006
Valutazione dei rischi
Associazione alla norma CEI EN 60439-1
Questionario preliminare
Uso dispositivi elettronici
Compatibilità elettromagnetica
Morsetti di alimentazione
Dispositivi di sezionamento
Sezionamento mediante prese a spina
Circuiti esclusi dal sezionamento
Lavori elettrici
Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici
Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori
Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione
Alimentazione da un sistema TN
Tempo di interruzione
Coordinamento
Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione
Collegamento equipotenziale supplementare
Alimentazione da un sistema TT
Alimentazione da un sistema IT
Monitoraggio dell’isolamento
Protezione differenziale
Disturbi elettrici
Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto
Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra
Protezione contro il sovraccarico
Dispositivo per l’ arresto di emergenza
Superamento dei limiti di funzionamento
Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza
Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando
Segnalatori luminosi e visualizzatori
Armadi pedonabili
Conduttori
Combinazioni presa/spina
Segnalazioni parte calde
Targa dell’ equipaggiamento
Documentazione tecnica
Verifiche
Protezione contro i contatti indiretti

EN ISO 13849-1
Novità della EN ISO 13849-1
Definizioni
Generalità
MTTFd
Diagnostic Coverage
Procedura semplificata per la stima del PL

CEI EN 60204-1 e norme correlate.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Paletto antinfortunistico - Documentazione Tecnica EN 795

Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio

Documentazione Tecnica in accordo con UNI EN 795 - Pag. 40


- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso
- Analisi della norma UNI EN 795
- Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795
- Istruzioni per l’installazione

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Ingegneria Industriale
- Ing. R. Marsili
- Rapporto di prova secondo UNI EN 795
- Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto

……………

Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.

In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:

Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.

Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.

La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.

Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.

UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.


Coordinatori

Ing. M. Maccarelli
Ing. J. Valli

Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A. -  www.manini.it

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf| Descrizione

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/IEC/IEC/TR 62061-1 Technical Report



IEC/TR 62061-1
TECHNICAL REPORT


Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

Edition 1.0 2010-07
Licenza: Certifico S.r.l.

These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.

» Download file .CEM

Proponiamo Rapporto Tecnico privo di immagini [esportazione CM4]

Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Modulistica/Marcatura CE/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico.
Direttiva 2006/95/CE BT
Direttiva 2004/108/CE EMC 

DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Settore metalmeccanico







Formazione ed Informazione generale
Lavoratori del settore metalmeccanico

- Presentazione ppt - n. 120 slides.
- Test di verifica apprendimento

Formazione - Informazione settore metalmeccanico.zip| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''

Uno strumento di base e approfondimento sull’approccio alla marcatura CE


Dagli strumenti giuridici del Nuovo Approccio all’applicazione delle Norme Tecniche.

Procedure per le Direttive:

- Macchine 2006/42/CE
- Bassa Tensione 2006/95/CE
- Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE


Presentazione ppt – 128 Slides – Ed. 2011
Autori: Team Certifico



Unione Europea
- I tre pilastri
- Principali Istituzioni Comunitarie
- Strumenti Giuridici comunitari
- Diritto derivato

Nuovo Approccio
- Libera circolazione delle merci
- Principi fondamentali
- RESS e Norme Armonizzate
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Presunzione di conformità
- Marcatura CE

Organismi di normazione
- Mandato della Commissione
- Mandato
- Europei
- Nazionali
- Italiani
- Cooperazione

Direttive Nuovo Approccio
- Campo di applicazione
- Requisiti fondamentali in materia di Sicurezza
- Clausola generale d’Immssionie sul Mercato
- Documenti comprovanti la Conformità
- Clausola di Libera Circolazione
- Gestione degli Elenchi di Norme
- Clausola di Salvaguardia
- Attestati di Conformità
- Esempi

Norme
Norme tecniche
Norme armonizzate
- Perfezionamento
- Recepimento
- Clausola di Salvaguardia
- Cancellazione
- Riferimenti
- Classificazione
- Tipo A, B1, B2, C
- Come ottenere la Conformità

Approccio modulare
- Moduli di Valutazione
- Organismo Notificato

Marcatura CE e Sistemi Qualità
Documentazione Tecnica
- Fascicolo Tecnico di Costruzione
- Fascicolo Tecnico di Costruzione: documenti costituenti
- Dichiarazione CE di Conformità

Messa in Servizio

Soggetti coinvolti

- Il Fabbricante
- Il Distributore
- L’Utilizzatore
- Validità del contratto

Sanzioni

Direttive applicabili

Direttiva macchine

- Entrata in vigore
- Recepimento
- D. Lgs. 17/2010
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Esclusioni
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Valutazione dei Rischi
- Come ottenere la Conformità
- Stima del Rischio
- Riduzione del Rischio
- Valutazione della Conformità
- Fascicolo Tecnico di Costruzione
- Dichiarazione CE di Conformità
- Targa CE
- Sanzioni
- Sanzioni: D. Lgs. 17/2010
- Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 e D. Lgs. 81/2008

Direttiva Bassa Tensione
- Campo di applicazione
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Sovrapposizioni con la Direttiva Macchine

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- Campo di applicazione
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute

Marcatura CE-Comprendere il metodo.zip| Descrizione

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/Norme armonizzate/Direttiva Macchine/EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformitą


EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità

Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione.

La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1.
Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013.
Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità.

In allegato:

- Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi
- Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011 
- Tabella corrispondenza ISO tra nuova ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1
- UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative
- UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO

» Documento Riservato abbonati

UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformitą.zip| Descrizione

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/ECHA - REACH - GHS/Raccolta di Pittogrammi GHS Armonizzati


Raccolta di Pittogrammi GHS Armonizzati 2011 - UNECE


Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)


I pittogrammi di seguito si basano sulla più recente edizione riveduta del GHS.
Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di elementi dell'etichetta GHS, consultare l'allegato 1 del GHS.

Fonte: UNECE
31 Pittogrammi - formato TIFF 3000x3000 px - 30 Mb

Pittogrammi GHS Armonizzati.zip| Descrizione

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/Ambiente/Rifiuti/Perizia giurata di veicoli idonei al trasporto di rifiuti








Perizia giurata di veicoli idonei al trasporto di rifiuti

Deliberazione in data 27.9.2000 del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e s.m. e i.


Il modello di perizia proposto consente di redigere un documento completo e conforme alle norme vigenti in materia di trasporto rifiuti e può essere di particolare aiuto, attraverso suggerimenti e allegati specifici, ad inviduare ed attestare l'idoneità dei veicoli al trasporto di rifiuti in regime ADR.

Ricordiamo che i soggetti abilitati alla redazione ed attestazione della Perizia Giurata di idoneita dei mezzi di trasporto rifiuti (Art. 12 c. 3a Decreto 28 aprile 1998, n. 406 e s.m. e i.) sono:

- ingegneri
- chimici
- medici igienisti
- biologi

iscritti ai relativi ordini professionali.

Il file .zip contiene

- Modello Perizia Rev_01_2011
- All. I - Caratteristiche di Pericolo H
- All. II - Classi ADR
- All. III - Etichette ADR
- All. IV - Rischi associati Classi ADR
- All. V - Equipaggiamento ADR 2011
- All. VI - Deliberazione 27.09.2000
- All. VII - Deliberazione 28.03.2003
- All. VIII - Note redazione Perizia
- Circolare n. 374 del 28.03.2006
- Decreto n. 406 del 28.04.1998_Aggiornato

» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Perizia idoneitą Veicoli Trasporto Rifiuti e Rifiuti ADR Rev_01_2011.zip| Descrizione

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/Documenti UE/Guida Direttiva cantieri 92/57/CEE - Ed. 12.2010 EN

Non-binding guide to good practice for understanding and implementing Directive 92/57/EEC on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites.
Ed. 12.2010

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Guida Direttiva cantieri 92-57-CEE Ed_12-2010.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Documenti UE/Rischi psicosociali: Scheda informativa Commisione europea

Investing in well-being at work
Addressing psychosocial risks in times of change


Investire nel benessere al lavoro
Affrontare i rischi psicosociali in tempo di cambiamenti

Commissione europea - Ed. 10.2010

Rischi psicosociali - Scheda informativa Commissione europea 2010.pdf| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Piattaforme di Lavoro Elevabili - P.L.E.

Formazione ed Informazione P.L.E. - 2011

Piattaforme di Lavoro Elevabili aeree e scale

D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37
Moduli Formativi ed Informativi


Presentazione [ppt - n. 80 slides]

integrata con:
- Filmato PLE – Imbracatura 1
- Filmato PLE – Imbracatura 2
- Filmato PLE – Stabilizzatori
- Filmato PLE  - Piattaforma NAPO

- Test di verifica apprendimento [doc]

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Fomazione Informazione PLE.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Sicurezza Lavoro/Documento di Valutazione Rischio ATEX








Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive

D. Lgs. 81/2008
Titolo XI
- ATEX

Stabilimento produzione


Formato: doc
Autore: Ing. J. Valli

» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento



La Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori (Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI).

La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti.


Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE:

Requisiti principali ATEX Prodotti
"ATEX 95" - 94/9/CE
Requisiti principali ATEX Lavoro
"ATEX 137" - 99/92/CE
Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoriaDeterminazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti
Categoria 1:
Categoria 2:
Categoria 3:
Zona 0 / 20
Zona 1 / 21
Zona 2 / 22
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione
Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessatiEsecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento
Produzione di una dichiarazione di conformitàProduzione di un documento per la protezione dalle esplosioni
Garanzia di qualità adeguataAggiornamento a intervalli regolari

Documento Valutazione dei Rischi ATEX.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Impianti/Impianti Elettrici/Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti Elettrici - Norme generali

GUIDA OPERATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI N. 1 - NORME GENERALI

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il documento è stato redatto da: ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale
Gruppo di Lavoro “Sicurezza Appalti”
Coordinatore: Ing. Marco Masi - Regione Toscana

27.01.2010

Guida Operativa per la Sicurezza degli Impianti - CRPA.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Marcatura CE/Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio






Valutazione dei rischi Direttiva macchine

Un documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine.

Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1,4

UNI EN ISO 12100:2010
ISO/TR 14141-2

Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento
Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG

Pag. 93 formato pdf.
Elaborazione CM4 PRO - 2011

[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]

Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Informazione e Formazione/Rischio Chimico






Formazione ed Informazione Rischio Chimico - 2011

Agenti Chimici Pericolosi


D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37
Moduli Formativi ed Informativi

- Presentazione [ppt - n. 73 slides]
- Test di verifica apprendimento [doc]

Autore: Ing. M. Moretti


» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Formazione Informazione Agenti Chimici Pericolosi Rev 00-2011.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/RoHS - WEEE - RAEE/Guida Nuova Direttiva RoHS II - Orgalime

GUIDE RoHS II - ORGALIME
A practical Guide to understanding the specific obligations of
Recast Directive 2011/65/EU on the Restriction  of the Use of Certain  Hazardous Substances in EEE (RoHS II)

Luglio 2011

Directive 2002/95/EC on the Restriction of Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (known as the “RoHS Directive” or “RoHS I”) restricts the use of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenylethers in certain electrical and electronic equipment since 1st July 2006.

In December 2008, the European Commission proposed to recast Directive 2002/95/EC.

The result of this recast is Directive 2011/65/EU (hereafter referred to as the “Recast RoHS Directive” or “RoHS II”), which was finally adopted on 27 May 2011.

The Recast RoHS Directive has been published in the Official Journal of the EU on 1st July 2011 and entered into force on 21st July 2011.
Member States will have to transpose the Recast RoHS Directive into national law by 2nd January 2013 at the latest.

The initial RoHS Directive 2002/95/EC and its successive amendments1 will be repealed with effect from 3rd January 2013.

Notwithstanding other EU legislation and Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) in particular, as of its entry into force, the Recast RoHS Directive is a critical reference for hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment.

The purpose of this ORGALIME Guide is therefore to explain the main changes and obligations arising from the recast, and to identify their consequences for ORGALIME industries.

This guide reflects the best knowledge of industry experts across Europe and the state of the art at the moment of its publication.

The principles contained in this Guide are however not legally binding. A binding interpretation of Community legislation is the exclusive competence of the European Court of Justice. ORGALIME also recommends to producers, when applying this Guide and its principles, to always refer to the national legislation of the Member State they are dealing with.

This ORGALIME Guide is to be considered as complementary to other ORGALIME Guides on the WEEE and RoHS Directives.

Until repeal of the initial RoHS Directive 2002/95/EC, with effect from 3rd January 2013 these other Orgalime Guides remain valid and should be consulted in parallel.

In addition, ORGALIME has also published a Guide on the REACH Regulation3, which provides further complementary information to this Guide.

Guida Nuova Direttiva RoHS II - Orgalime.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/ECHA - REACH - GHS/IPIECA - Guidance GHS








Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances

IPIECA has developed this guidance through close consultation with the UN Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals (Sub-Committee or UNSCEGHS).


IPIECA is the global oil and gas industry association for environmental and social issues. It develops, shares and promotes good practices and knowledge to help the industry improve its environmental and social performance; and is the industry’s principal channel of communication with the United Nations.

IPIECA - International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

The Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances was developed by IPIECA to facilitate appropriate classification and labelling of petroleum substances within the Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products or Biological Materials (UVCB) group.

It was developed with input from experienced technical experts in petroleum substance toxicology and addresses crude oil and petroleum substances produced from oil and gas operations.

The guidance includes a Technical Support Document where the principles of the guidance are explained using relevant scientific literature.

IPIECA has developed this guidance through close consultation with the UN Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals (Sub-Committee or UNSCEGHS).

Efforts on this guidance commenced at the thirteenth session of the Sub-Committee where IPIECA presented a work plan which was endorsed by the Sub-Committee. At the fourteenth session of the Sub-Committee, IPIECA listed issues that could result in divergent classification of petroleum substances.

These issues have been informally discussed at the fourteenth, fifteenth, sixteenth, and seventeenth sessions of the Sub-Committee. At its eighteenth session, the Sub-Committee endorsed the concept of sector-specific guidance by creating a webpage on the UN Economic Commission for Europe (UNECE) website which links to third-party sector-specific guidance. As the author, IPIECA remains responsible for the contents and maintenance of this guidance.

IPIECA_GHS_Guidance_2010.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Modulistica/Marcatura CE/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine]

DichiarazioneIncorporazione.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Altri Modelli e Documenti/INFO CE - Certifico Document Review







INFO CE - Certifico Document Review


Prodotti immessi nello SEE

Esame documentale di:

- direttive CE
- direttive CE “Nuovo Approccio”
- regolamenti CE


1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità

Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.


Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli

20110611-DR-certifico.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/INAIL/Linee Guida lavori temporanei in quota - Raccolta








Linee Guida lavori temporanei in quota - Raccolta

Questa Raccolta di Linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori temporanei in quota.

1. Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata

2. Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili

3. Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto

4. Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Raccolta 2011 ISPESL - INAIL

Linee Guida Rischio cadute alto.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature

D.Lgs 81/2008

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista
.

Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.


Mod02_2011

Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2011.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature

Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature

D. Lgs. 81/2008

Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Mod03_2011

Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2011.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Attrezzature e Macchine/Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine

D.Lgs 81/2008

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.


Mod04_2011

Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2011.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti UE/Good Practice Risk Artificial Optical Radiation






Good Practice Risk Artificial Optical Radiation

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC

Most workplaces contain artificial optical radiation sources and Directive 2006/25/EC lays down minimum health and safety requirements regarding exposure of workers to such sources. The European Commission non-binding guide to good practice for implementing Directive 2006/25/EC pinpoints applications posing minimal risk and provides guidance on others. It sets out an assessment methodology and outlines measures to reduce hazards and check for adverse health effects

European Commission
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Unit B.3
Ed. 06.2010

Good Practice Artificial Optical Radiation.pdf| Descrizione

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/Altri Modelli e Documenti/Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione


Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione


Forno industriale
Modello completo - Pagine 71 Formato .doc 2011

Fonte: Forni Ficola S.r.l.

Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.

Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.

Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.

Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.

Campi di impiego:
- Cottura di ceramica
- Cottura di sanitari
- Cottura di laterizi
- Cottura di porcellana
- Trattamento termico del vetro
- Trattamento termico dei metalli

Manuale_Forni_Rev01_2011.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Aziende/Dossier Tecnici Sicurezza Macchine - Schneider Electric













Schneider Electric


Dossier Tecnici Sicurezza Macchine

Lo scopo di questi documenti è quello di fornire una guida alla corretta applicazione della Direttiva Macchine; per ciascun punto, quando necessario, vengono fornite delle precisazioni che ne facilitano l’interpretazione o dei rimandi agli articoli della/e norma/e applicabili.

Le protezioni e i dispositivi di controllo
Dossier Sicurezza Macchine nº1 (comprende n°1-2-3)

Sistemi di comando a due mani. Requisiti generali e tipologie
Dossier Sicurezza Macchine nº4

Sistemi di comando a due mani. Criteri di scelta. Precauzioni di montaggio
Dossier Sicurezza Macchine nº5

Gestione dell'arresto d'emergenza
Dossier Sicurezza Macchine nº6

Prevenzione degli avviamenti involontari - I circuiti ausiliari
Dossier Sicurezza Macchine nº7

Prevenzione degli avviamenti involontari - I circuiti di potenza
Dossier Sicurezza Macchine nº8


Fonte: Schneider Electric

Schneider Electric Dossier Sicurezza macchine - Portfolio.pdf| Descrizione

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/Energie green/Photovoltaic Solar Energy


PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY

Development and current research

It is with great pleasure that we present this synopsis illustrating the results of various projects carried out under the European Union (EU) Framework Programmes for Research, Technological Development and Demonstration Activities.

The impressive progress of the photovoltaic sector in recent years is a clear justification for this publication.

The European Strategic Energy Technology (SET) Plan proposed by the European Commission in order to accelerate the availability of low carbon energy technologies has already established the European Solar Initiative, as one of the industrial initiatives in the six energy sectors most relevant for Europe.

It is essential that solar energy and renewable energy sources are increasingly used as a part of the EU’s strategy to improve the security of the energy supplies and reduce the impact of energy production and consumption.

Renewable technologies are a clear opportunity for Europe to establish and reinforce a competitive edge in a highly innovative industrial sector. It is currently in a position to lead the worldwide effort to reduce harmful emissions from energy systems and strengthen its industrial basis, thus also creating new skilled jobs.

In this context, photovoltaics offers a key solution due to its unique features.

Photovoltaic technology is safe, clean, robust and proven to be efficient and highly scalable.

Photovoltaics is easy to introduce and implement all over the world, in both developed and developing countries.

In addition, photovoltaics is already associated with a fast-growing and dynamic industry.

This success story has been driven both by national support schemes and first-class research and demonstration.

The European Commission strongly supports the development of the photovoltaic sector in its policy measures, and also in its research and demonstration activities.

Photovoltaic electricity costs are becoming more and more competitive.

A stronger effort towards further development and technological innovation will make the sector more productive and competitive, and accelerate its evolution.

As a result, the whole community will benefit from the increasing possibility that photovoltaic energy will be able to contribute substantially to
EU electricity generation by 2020.

2009_report-solar-energy.pdf| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo







Fascicolo - Adeguamento di Sicurezza


Allegato V D.Lgs. 81/2008

Macchina: Tornio parallelo


- Riferimenti Legislativi
- Relazione preliminare di Verifica Conformità
- Stima del Rischio
- Misure di Adeguamento
- Misure Procedure - Segnaletica addetti
- Attestazione Conformità

2012 - Fascicolo completo - formato doc

Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo 2011.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Altri Modelli e Documenti/Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev. 01.2011










Fascicolo Tecnico
Direttiva macchine 2006/42/CE


Traversa di sollevamento

00 - Fascicolo Tecnico All. VII Dir. 2006/42/CE [doc]
01 - Valutazione dei Rischi All. I Dir. 2006/42/CE [pdf]
02 - Dichiarazione di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE [doc]
03 - Targa marcatura CE All. III Dir. 2006/42/CE [doc]
04 - Manuale istruzioni All. I p.1.7.4 Dir. 2006/42/CE [doc]
05 - Relazione tecnica di calcolo All. I p.4 Dir. 2006/42/CE [doc]

Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200

Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev01.2011.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Altri Modelli e Documenti/UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B




UNI EN 982 - Oleoidraulica


Valutazione dei Rischi / Conformità requisiti di una norma di tipo B

Esempio di Valutazione dei Rischi della norma UNI EN 982
effettuata con CM 4 PRO

Macchina: Pressa generica


1. Valutazione dei Rischi / Conformità Requisiti p. 5  [2006 .pdf]
2. UNI EN 982:2009 - Testo requisiti ITA  
[2009 .doc]
3. UNI EN 982 formato .cem importabile in CM 4 PRO
[2011 .cem]



UNI EN 982

Sicurezza del macchinario ‑ Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica

UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/EU - OSHA/Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA











OSHA


Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations

Small Business Safety and Health Management Series
OSHA 3170-02R 2007
Occupational Safety and Health Administration
U.S. Department of Labor

OSHA_Guide.pdf| Descrizione

[Ris. Abbonati]


/Attrezzature e Macchine/UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata










UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento
Lista di controllo per la persona designata


UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata
Artt. 71, 73 del D. Lgs. 81/2008
Direttiva macchine 2006/42/CE - Non armonizzata


Nell’Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”.


Abbiamo proceduto all'elaborazione di tale Lista di controllo per renderla fruibile agli operatori.

Formato .doc pag. 10 Rev 00_2011

Persona designata
Persona competente che abbia il completo controllo dell’azionamento dell’apparecchio di sollevamento e operi per conto della direzione dell’organizzazione cherichiede la movimentazione del carico (organizzazione utilizzatrice).

Attitudini e conoscenze richieste
Le persone da formare come persone designate devono avere almeno 20 anni di età ed essere state impegnate, per almeno 2 anni, in operazioni di sollevamento con funzione di guida di apparecchi di sollevamento, di imbracatore o di segnalatore.Esse devono saper leggere, scrivere e comprendere la lingua da usare durante il corso di formazione e possedere buon senso, sangue freddo e capacità di guidare altre persone.

Lista controllo UNI ISO 23813 - Persona designata.zip| Descrizione

[Acquistabile]


/Attrezzature e Macchine/Fascicolo Tecnico Gru a bandiera



Fascicolo Tecnico Gru a bandiera


Direttiva macchine
Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA


Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 215

1 -  Normativa di riferimento
2 -  Valutazioni dei rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE
3 -  Dichiarazioni di conformità
4 -  Marcatura CE
5 -  Manuale istruzioni per l'uso e la manutenzione
6 -  Relazione di calcolo
7 -  Registro di controllo
8 -  Verbale collaudo installazione
9 -  Manuale istruzioni uso e manutenzione paranco
10 - Certificazione CE Accessori di sollevamento commerciali

Fascicolo Tecnico Gru a bandiera_2011_Rev01.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Sicurezza Lavoro/TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico











Linea guida - Check List normativa impianti ed apparecchiature elettriche

D. Lgs. 81/2008 Valutazione rischio elettrico

La linea guida è strutturata sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

1. Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, Capo III “Impianti e  Apparecchiature elettriche”;


2. D.M. 37/2008
Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;


3. D.P.R. 462/2001
Regolamento recante il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;


4. Norma Tecnica CEI 11-27
Norma tecnica sulla Sicurezza nei lavori di impiantistica elettrica e di manutenzione.

Formato doc

TUS Check List Valutazione Rischio elettrico.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Sicurezza Lavoro/Perizia Asseverata - Pacc. 2012 Rev. 03




Perizia Asseverata
Conformità Sicurezza macchine

Pacchetto 2012 Rev. 03


Macchine usate non marcate CE


Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE, in accordo con:

D. Lgs. 17/2010 Art. 18 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3
Norme finali e transitorie

D. Lgs. 81/2008 Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

D. Lgs. 81/2008 Art. 71

Obblighi del datore di lavoro


Elaborazione Certifico Adobe portfolio pdf.


Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:

1. Modello di Perizia Asseverata [formato doc]
2. Elenco Requisiti All. V Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 [formato doc]
3. Elenco pericoli UNI EN ISO 12100 [formato doc]
4. D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Ed. 03.2011 [formato pdf]
5. D. Lgs. 17/2010 - Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE [formato pdf]
6. Guida all’applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE - UE [formato pdf]
7. File .CEM di Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008 importabile in CM4 PRO [Formato cem]
8. Raccolta segnaletica di sicurezza n. 300 [formato jpg]

Perizia Assseverata Conformitą Sicurezza macchine - Pacchetto 2012_Rev03.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List Dispositivi di Protezione anticaduta - Rev. 00.2011















Check List
Dispositivi di protezione anticaduta

Registro di verifica annuale Imbracature di sicurezza


Ai sensi del D.lgs. 81/08 Art. 77 co. 4a e Art. 115



Art 77 - Obblighi del Datore di Lavoro
………
Il datore di lavoro:
4a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e lesostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita,a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Registro verifica annuale imbracature_Rev00_2011.doc| Descrizione

[Acquistabile]


/Attrezzature e Macchine/Attestazione Conformitą macchine All. V D.Lgs 81/2008










Attestazione Conformità macchine All. V D. Lgs. 81/2008

Adeguamento macchine non marcate CE

Attestazione di Conformità macchine ai sensi degli Art. 70, 71 del D.Lgs. 81/2008 di macchine non marcate CE, da redigere a seguito dell’individuazione delle misure di sicurezza e relativo adeguamento previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.

Art. 70 Requisiti di sicurezza

…omiss….
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro
…omiss….

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

_________

Il file zip contiene:
1. Attestazione di Conformità macchine All. V D.Lgs. 81/2008 [doc]
2. Requisiti All. V D.Lgs. 81/2008 [pdf]
3. Requisiti All. V D.Lgs 81/2008 importabili in CM4 PRO [cem]
4. Esempio importazione file cem [pdf]

Attestazione Conformitą macchine All. V D.LGs 81-2008 - 2012.zip| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Fascicolo Tecnico Nastro Trasportatore Rev. 00.2012









Fascicolo Tecnico Nastro Trasportatore Rev. 00.2012


I nastri trasportatori sono macchine diffuse in molti processi produttivi, il modello di FT proposto, con in primis il Manuale di Istruzioni per  l’Uso e la Manutenzione e la Valutazione dei Rischi può essere considerato un ottimo master per tutte le tipologie di nastri trasportatori.


Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA


Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200

01 - Manuale Istruzioni per Uso e Manutenzione
[doc]
02 - Valutazioni dei Rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE
[pdf]
03 - Dichiarazione CE di Conformità
[doc]
04 - Cover FT
[doc]
05 - Indice FT
[doc]
06 - Separatori di Sezione FT [doc]

Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev00_2012.pdf| Descrizione

[Acquistabile]


/Attrezzature e Macchine/Presse piegatrici idrauliche: Check list della norma tecnica UNI EN 12622:2010








Check list

Presse piegatrici idrauliche


Elaborazione puntuale sulla norma tecnica:
UNI EN 12622:2010
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche

Utilizzabile per Verifiche di Conformità:

1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008

2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE


Pag.: 85
Formato: docx
Abbonati: SI

UNI EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev00_2012.zip| Descrizione

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