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Documenti acquistabili

CATEGORIA APPROFONDIMENTI   (12 risultati)

/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Tavola di concordanza tra la Dir. 98/37/CE e la Dir. 2006/42/CE
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine Dir. 98/37/CE e la Nuova Direttiva Macchine Dir. 2006/42/CE - Formato word

Tavola di concordanza 98-37-CE 06-42-CE.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Marcatura CE/Direttiva PED/Guida pratica ISPESL sulla Direttiva PED per i sistemi in pressione
Documento elaborato dall'Ispesl per la applicazione della Direttiva PED agli apparecchi e sistemi in pressione, con riferimento al D.Lgs. 93/00 applicativo della Direttiva PED.

Guida pratica Direttiva PED.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocita'
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto.

Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici.

La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità.

Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose.

Le soluzioni proposte sono:

- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche
- Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile

Adeguamento presse piegatrici.pdf| Descrizione

Acquista (€ 30.00)


/Marcatura CE/Direttiva Macchine/Guida alla normativa comunitaria sulle macchine
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi.
Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce.
L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.

Direttiva macchine commentata.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Trasporto ADR/Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale ed ADR Classe 6.2 Materie infettanti
Rifiuti medici o rifiuti d'ospedale:
CER 18 01 03
CER 18 01 04
CER 18 02 02
CER 18 02 03
classificazione in ADR Classe 6.2 Materie infettanti
ONU 2814
ONU 2900
ONU 3291
ONU 3373

ADR 2007 - Classe 6 2.pdf| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Sicurezza lavoro/Figure Sicurezza/Datore di Lavoro/Modello di Delega in materia di sicurezza - Mandato speciale
Modello di Delega in materia di Sicurezza - Cura del rispetto e della applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori, ad eccezione dei compiti e delle funzioni che la legge riserva espressamente al datore di lavoro, e che il delegante provvede a svolgere in maniera autonoma.

Delega Funzioni Sicurezza.doc| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Vibrazioni/Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei Lavoratori alle vibrazioni D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo III

Modello di Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni in una azienda di trasporti e con attività di officina riparazione veicoli.

Individuata la tipologia di mansioni si procede a valutazione attraverso:
- dati misurati.
- dati estrapolati dalla banca dati ISPESL.

[formato doc]


Norme tecniche di riferimento:

Generale
- Norma ISO 8041 (1990) “Human response to vibration – Measuring instrumentation”.

Sistema mano-braccio
-
Norma ISO 5349 (2001) “Mechanical vibration – Measurement and evaluation of human exposure to hand-trasmitted vibration - Part 1: General guidelines and Part 2: Practical guidance for measurement in the workplace".

Corpo intero
-
Norma ISO 2631-1 (1997) "Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part. 1: General requirements";

-
Norma ISO 2631/3 (1985) "Evaluation of human exposure to wholebody vibration. Part.3: Evaluation of exposure to whole-body z-axis vertical vibration in the frequency range 0,1 to 0,63 Hz".

Relazione Valutazione Rischio Vibrazioni.doc| Descrizione

Acquista (€ 60.00)


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI delle vie respiratorie
L'incisiva trattazione normativa e regolamentare relativa ai dispositivi di protezione individuale contenuta anche nel Titolo III, D. Lgs. n. 81/2008, non deve far solo dimenticare che solo una corretta prassi igienistico-occupazionale consente di indentificare i rischi dai quali proteggere gli adetti e, conseguentemente, di selezionare e di mettere a disposizione i DPI puà adeguati fra i numerosi e diversificati disponibili oggi sl mercato.
Tuttavia, solo un'adeguata gestione integrata con piani di formazione per gli addetti può fornire una reale garanzia per la salute e la sicurezza nell'impiego.

DPI vie Respiratorie.pdf| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Sicurezza lavoro/Dispositivi Protezione Individuale/DPI in azienda
Luoghi e attrezzature di lavoro devono essere progettati in modo tale da non porre in pericolo la salute e la sicurezza degli operatori che svolgono determinate attività.
Quasi in nessun caso è possibile riscontrare un ambiente privo di rischi, è necessario quindi, che il datore di lavoro fornisca, ai propri dipendenti, gli opportuni dispositivi di protezione individuale che contrastino quella quota di pericolo residua ineliminabile.
Affinché questi DPI siano realmente efficaci, devono essere scelti in maniera adeguata e mantenuti secondo le corrette procedure fornite dal produttore.

DPI in azienda.pdf| Descrizione

Acquista (€ 5.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Chimico/Valutazione Rischio Chimico D.Lgs 81/2008 - Applicazione pratica
Valutazione Rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo 1

Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico.
Confronto con la norma UNI EN 689:1997 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

Applicazione pratica ai processi di saldatura e verniciatura di una azienda metalmeccanica [formato doc]

Documento Valutazione Rischio Chimico.doc| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Amosfere Esplosive/Documento di Valutazione Rischio ATEX - D.Lgs. 81/2008 Titolo XI
Documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008.
Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono effettuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:

- Attività di saldatura
- Attività di taglio ossiacetilenica
- Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione
- Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti

Documento [formato word].

Documento Valutazione Rischio ATEX.doc| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Sicurezza lavoro/Rischio Rumore/Documento di Valutazione Rischio Rumore - D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII capo II

Modello di Documento di Valutazione Rischio Rumore in una azienda metalmeccanica.

[formato doc]
____________________________________________________________________________________________________________
Norme di riferimento:


- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)
- DIRETTIVA 22 giugno 1998, 98/37/CE (Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine)
- D.M. 2 maggio 2001 (Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI))
- ISO 1999:1990 (Acoustics -- Determination of occupational noise exposure and estimation of noiseinduced hearing impairment)
- UNI EN 458:1995 (Protettori auricolari. Raccomandazioni acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove)
- UNI 9432:2002 (Acustica – Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro)

Documento Valutazione Rischio Rumore.doc| Descrizione

Acquista (€ 100.00)


CATEGORIA NEWS   (4 risultati)

/Certifico Macchine/Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati



Direttiva macchine 2006/42/CE


Modello esempio Valutazione dei Rischi
Formato DOC

RESS All. I p. 1,4 
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P.1

[Modello esempio CM 4-2010 - pag. 107 - Riservato Abbonati o in acquisto]

Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Certifico/ACM - Abbonamento Bundle PROMO 2012
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LMO-CER2012_Rev00.pdf| Descrizione

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/Sicurezza Lavoro/Linee Guida Check List - Testo Unico Sicurezza





Linee Guida
Check List

Testo Unico Sicurezza


Agg. 10.2010 - Formato .doc
Documento compreso nel servizio di Abbonamento

Check List Sicurezza_2011.doc| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Certifico/INFO CE - Certifico Document Review

INFO CE - Certifico Document Review


Prodotti immessi nello SEE

Esame documentale di:

- direttive CE
- direttive CE “Nuovo Approccio”
- regolamenti CE

1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità

Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.

» Modello esempio Document Review | Ing. Marco Maccarelli

INFOCE2011_Rev02.pdf| Descrizione

Acquista (€ 250.00)


CATEGORIA DOWNLOAD   (53 risultati)

/Modulistica/Marcatura CE/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Altre Direttive applicabili:
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE
[Elaborazione Software Certifico macchine]

DichiarazioneCEconformitą.doc| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Distributori di carburante - Normativa

Disciplina distribuotri di carburante per autrazione

Indice del Documento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale.
Normativa Regione Umbria

DOCUMENTAZIONE DI GESTIONE DEL DISTRIBUTORE (Ambiente e sicurezza)

PROFILI DI RISCHIO NEL COMPARTO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Fase 1: Rifornimento impianto.
Fase 2: Stoccaggio.
Fase 3: Erogazione carburante.
Fase 4: Servizi vari alle autovetture.
Fase 5: Servizi di manutenzione e pulizia.
Fase 6: Autofficina.
Fase 7: Autolavaggio.
Fase 8: Vendita prodotti per autoveicoli /altro.

Distributori carburante.zip| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Relazione di verifica conformitą e adeguamento tornio D.Lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
Nella relazione sono riportate la struttura e tutte le indicazioni per redigere correttamente una valutazione della conformità per torni ad asse orizzontale. Sono messi in evidenza i pericoli e le zone di rischio per questa tipologia di macchina e le soluzioni da adottare per l'adeguamento alla normativa vigente. La relazione è strutturate con schede di analisi specifiche per ogni aspetto trattato.

Relazione verifica e adeguamenti tornio.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti ipertesto/Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE "Nuova direttiva macchine"

La Nuova Direttiva Macchine in formato Ipertesto Help di Windows.
- Collegamenti ipertestuali degli Articoli e Requisiti
- Ricerca per sommario e per indice.
- Stampa per argomento.

Dir 2006-42-CE.zip| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Modulistica/Sicurezza/Check List Testo Unico Sicurezza - Ambiente 2008
La Check Testo Unico Sicurezza - Ambiente elenca gli adempimenti legislativi necessari all’espletamento di una attività. Tali adempimenti sono classificati secondo le seguenti categorie:

1 Autorizzazioni generali per l’esercizio dell’attività
2 Antincendio
3 Impianti ed attrezzature
4 Settore ecologia
5 Igiene e salute dei lavoratori
6 Sostanze utilizzate

Check List Sicurezza-Ambiente 2008.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Informazione e Formazione/Il Conducente di Carrelli Elevatori


Moduli Informativi e Formativi:
Il conducente di carrelli elevatori - 2011

D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37

Moduli Formativi ed Informativi


Presentazione [ppt - n. 117 slides]

Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Formazione Carrelli Elevatori.zip| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Informazione e Formazione/D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale - Documento .pdf 88 pagine
Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, titolo IV – Dlgs 626/94 e s.m. e i.).

Dispositivi di protezione Individuale DPI.pdf| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all’eventuale presenza di interferenze tra le varie attività.

In particolare:

Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell’azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività.

DUVRI.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Modulistica/Sicurezza/Moduli Gestione Sicurezza D.Lgs 81/2008
Moduli per la Gestione della Sicurezza, in accordo con in Testo Unico D.Lgs. 81.2008 con dttaglio dei riferimenti normativi previsti

Mod. 00Organigramma Gestione Sicurezza
Mod. 01Designazione RSSP interno
Mod. 02Designazione RSSP esterno
Mod. 03Invito alla nomina da parte dei lavoratori del RLS
Mod. 04Nomina Medico Competente
Mod. 05Designazione Addetti Antincendio - Primo Soccorso
Mod. 06Comunicazione RLS ad INAIL
Mod. 07Comunicazione Gruppo Pronto Soccorso ad ASL
Mod. 08Comunicazione RSPP ad RLS
Mod. 09Consultazione RLS
Mod. 10Rinuncia nomina RLS
Mod. 11Riconoscimento nomina RLS
Mod. 12Elenco Addetti
Mod. 13Numeri utili di emergenza
Mod. 14Verbale di sopralluogo del Medico Competente
Mod. 15Delega Funzioni di Sicurezza
Mod. 16Autocertificazione Rumore
Mod. 17Omologazione impianti di messa a terra
Mod. 18Registro DPI
Mod. 19Elenco macchinari
Mod. 20Elenco sostanze pericolose
Mod. 21Scheda attività di Formazione ed Informazione Individuale
Mod. 22Verbale riunione periodica

Moduli Sicurezza.zip| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Piano Operativo di Sicurezza
Modello di POS (Piano Operativio di Sicurezza) in ottemperanza all'Art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs 81/2008.

Art. 89 comma 1 lettera h: piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

Art. 89. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

ALLEGATO X
- ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLEGATO XV

......omiss

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

POS.zip| Descrizione

Acquista (€ 100.00)


/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine

D.P.R. 459/1996

Art. 11 "Norme finali e transitorie"

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


D.Lgs 81/2008

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


Mod01_2011

Attestazione D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine-Mod01_2011.doc| Descrizione

Acquista (€ 10.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III

...omissisis...

Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008

La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

Manutenzione
- Ordinaria
- Straordinaria

Controllo Sicurezza
- controllo iniziale
- interventi di controllo periodici
- interventi di controllo straordinari 

Il datore di lavoro, provvede affinché:

- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo d'installazione
- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo dopo ogni nuovo montaggio
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo periodici
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo straordinari

I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Procedura Agg. Rev. 03_2011 - formato .doc


D.Lgs. 81/2008
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


…omissis…

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro


1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.


2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.


4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b)
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.


6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
 

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b)
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.


10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono
essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di Soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.


13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali30, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.


14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

»

Procedura_Art_71_Rev03_2011.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Perizia Valutazione Tecnico–Economica beni mobili





Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.

Applicazione pratica ad una macchina "Densificatore"

Struttura Modello:
- Identificazione beni
- Criteri di valutazione
- Deprezzamento
- Documentazione fotografica

Formato doc - 35 Mb

..........

La valutazione del valore dei beni mobili oggetto di contratto di locazione commerciale a riscatto, al momento della restituzione, è eseguita secondo il criterio del Costo di ricostruzione deprezzato.

A fronte di normale uso e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, il Costo di ricostruzione propriamente detto (reproduction cost) è “il costo di ricostruzione stimato ai prezzi correnti di un esatto duplicato tipologico del bene, ottenuto impiegando gli stessi materiali, le stesse tecnologie, gli stessi standard costruttivi, lo stesso schema esecutivo”.

Per il principio di sostituzione che stabilisce che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del costo di riproduzione di un altro sostituto che presenta la stessa utilità funzionale, per stabilire il valore del bene, il costo di ricostruzione viene diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dal bene stesso.

Il deprezzamento è un processo di progressiva perdita dell’intrinseco valore economico del bene, inteso in termini reali, escludendo quindi influenze di carattere monetario.

Le principali cause che determinano il deprezzamento di un impianto o attrezzatura sono:

- L’uso
- Gli agenti fisici naturali
- Gli eventi avversi eccezionali
- L’obsolescenza

L’uso provoca un logorio fisico e conseguentemente una diminuizione dell’efficienza del bene.
Tale sì, il deprezzamento determinato da questa causa è da ritenere proporzionale a normale utilizzazione.

Gli agenti fisici naturali sono una insieme di cause (clima, inquinamento, ecc.) che concorrono al logorio fisico.

Gli eventi avversi eccezionali  sono una insieme di cause (incidenti, ecc.) che possono comportare danneggiamenti fisici.

L’obsolescenza consiste nel superamento tecnologico del bene strumentale ed è legata al progresso tecnologico che immette sul mercato beni sempre più perfezionati, rendendo obsoleti quelli a disposizione.

..........

Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato
Il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza, impone espressamente di valutare tra gli altri, il rischio da stress lavoro-correlato (art. 28).
Il modello allegato non può avere carattere esaustivo per la valutazione di tale rischio, ma risulterà utile come linea guida per un approccio integrato con questionari informativi e valutazioni specialistiche mediche/psicologiche.

DVR Stress lavoro-correlato.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008



Modello Audit Ispettivo
 

LINEA GUIDA di Verifica della capacità di gestione della conformità Legislativa secondo il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 del 9 aprile 2008.

Il presente documento vuol essere una lista di riscontro utile per il Team di Audit dell’organizzazione, durante le Visite Ispettive, ai fini dell’autovalutazione della conformità legislativa interna sulla sicurezza in conformità del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

All’interno della Check List sono formulate delle domande utili da utilizzare al momento dell’Audit, ci teniamo a puntualizzare che le risposte non devono limitarsi nel barrare la casella di risposta corrispondente (vedere “Istruzioni per la compilazione della Linea Guida”) ma per ogni quesito posto, si deve dare l’evidenza oggettiva (attraverso le opportune verifiche effettuate dal Team di Audit).

Tale Linea Guida, costituisce un orientamento per eventuali verifiche nei confronti di quegli adempimenti, prescrizioni, procedure e controlli che interessano le aree ritenute prioritarie per identificare (sulla base della valutazione dell’analisi preliminare e di altre informazioni pertinenti): criticità dei rischi (es.: produzione/gestione di sostanze tossiche, elevato rischio d’incendio, apparecchiature contenente sostanze tossiche) e tipologia del rischio in relazione all’attività dell’Organizzazione (es.: esposizione a cancerogeni).

In ogni caso tale documento costituisce una guida e non è limitativa.

Aggiornamento 11.2011
Pag. 39 - Formato .doc

Linee guida Check List Sicurezza 2012.doc| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List impianti e apparecchiature elettriche
D. Lgs. 81/2008 - Valutazione del Rischio Elettrico
Linea guida - Check list Impianti ed epparecchiature elettriche

Check List Impianti Elettrici.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento








Lista di Controllo Ispezioni regolari apparecchi di sollevamento


D.Lgs. 81/08 – Art. 71 co. 11
Norma tecnica UNI ISO 9927-1

UNI ISO 9927-1:1997
Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Generalità
Attrezzatura di movimentazione, apparecchio di sollevamento, gru, ispezione, generalità.
La norma specifica le regolari ispezioni che devono essare eseguite sugli apparecchi di sollevamento.

Utilizzabile per autogrù, gru a torre, ecc.
Rev. 1.0 - 2011

Lista di Controllo apparecchi di sollevamento.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs  17/2010,  per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.

Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc| Descrizione

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/Segnaletica/Raccolta Segnaletica di Sicurezza

Raccolta di
380 cartelli di segnaletica di sicurezza
190 small + 190 Large

formato .jpg

- ADR
- Antincendio
- Divieto
- Emergenza
- Obbligo
- Pericolo

Segnaletica.zip| Descrizione

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/Marcatura CE/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi argano di sollevamento












Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello esempio Valutazione dei Rischi
"Argano di sollevamento"

EN 14492-1
Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1


Modello esempio CM 4 PRO - 2010 - pag. 95
Formato DOC

[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]

Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip| Descrizione

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/Marcatura CE/Cancello scorrevole motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine






Fascicolo Tecnico di Costruzione CE
Cancello scorrevole motorizzato

Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione
Direttiva 2006/42/CE - Macchine

- Sistema attestazione di Conformità 3
- Manuale del controllo di Produzione di Fabbrica
- Valutazione dei Rischi Dir. 89/106/CEE
- Valutazione dei Rischi Dir. 2006/42/CE
- Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione

Completo - Formato .doc
Direttiva 89/106/CEE - Valida [abrogata dal C.P.R. Reg. UE 305/2011]



INDICE


1. Valutazione conformità secondo la direttiva 89/106/CEE


1.1. Documentazione generale sezione 1
1.1.1. Legislazione di riferimento / Mandato CEN di riferimento
1.1.2. Elenco norme tecniche applicate armonizzate secondo la Dir. 89/106/CEE

1.2. Procedure attestazione conformità
1.2.1. Descrizione prodotti
1.2.2. Sistema di attestazione della conformità
1.2.3. Assegnazione dei compiti per la valutazione di conformità

1.3. Attestazione di conformità
1.3.1. Prove iniziali di tipo
1.3.2. Controllo della produzione di fabbrica - CPF

2. Valutazione conformità secondo la direttiva 2006/42/CE

2.1. Documentazione generale
2.1.1. Descrizione motorizzazioni
2.1.2. Elenco delle norme tecniche applicate, armonizzate secondo la Dir. 2006/42/CE
2.1.3. Legislazione di riferimento

2.2. Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE
2.2.1 Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE

3. Dichiarazione di conformità

4. Marcatura ed etichettatura CE

5. Manuale di Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Fascicolo Tecnico-Cancello Motorizzato.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinati





Check list di controllo e verifica Ganci semplici fucinanti

in accordo con:


D. Lgs. 81/2008 All. V Parte II p. 3.1

e norme tecniche:

UNI 9472-1:1989
Ganci per apparecchi di sollevamento. Condizioni tecniche di fornitura per ganci fucinati.

UNI ISO 9927-1:1997

Apparecchi di sollevamento. Ispezioni. Generalità.

UNI 9473-1:1989

Ganci per apparecchi di sollevamento. Controllo dei ganci fucinati in servizio.

Check List - Ganci Semplici.doc| Descrizione

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/Marcatura CE/CEI EN 60204-1:Test Report Equipaggiamenti elettrici










Modello Test Report CEI EN 60204-1: Prove di verifica equipaggiamento elettrico

CEI EN 60204-1:2006
Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.

Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina,  secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006.
Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.

Prove:

a)Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica;
b)In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica;
c)Prove di resistenza dell’isolamento;
d)Prove di tensione;
e)Protezione contro le tensioni residue;
f)Prove funzionali.

Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).

Test Report EN 60204_Rev01_2011.doc| Descrizione

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/Marcatura CE/CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1


CEI EN 60204-1
CEI EN 60439-1
EN ISO 13849-1

La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine

Presentazione ppt - 121 Slides
Autori:
Ing. Jacopo Valli
       Giuseppe Zappia

CEI EN 60204-1:2006
Valutazione dei rischi
Associazione alla norma CEI EN 60439-1
Questionario preliminare
Uso dispositivi elettronici
Compatibilità elettromagnetica
Morsetti di alimentazione
Dispositivi di sezionamento
Sezionamento mediante prese a spina
Circuiti esclusi dal sezionamento
Lavori elettrici
Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici
Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori
Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione
Alimentazione da un sistema TN
Tempo di interruzione
Coordinamento
Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione
Collegamento equipotenziale supplementare
Alimentazione da un sistema TT
Alimentazione da un sistema IT
Monitoraggio dell’isolamento
Protezione differenziale
Disturbi elettrici
Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto
Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra
Protezione contro il sovraccarico
Dispositivo per l’ arresto di emergenza
Superamento dei limiti di funzionamento
Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza
Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando
Segnalatori luminosi e visualizzatori
Armadi pedonabili
Conduttori
Combinazioni presa/spina
Segnalazioni parte calde
Targa dell’ equipaggiamento
Documentazione tecnica
Verifiche
Protezione contro i contatti indiretti

EN ISO 13849-1
Novità della EN ISO 13849-1
Definizioni
Generalità
MTTFd
Diagnostic Coverage
Procedura semplificata per la stima del PL

CEI EN 60204-1 e norme correlate.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Paletto antinfortunistico - Documentazione Tecnica EN 795

Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio

Documentazione Tecnica in accordo con UNI EN 795 - Pag. 40


- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso
- Analisi della norma UNI EN 795
- Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795
- Istruzioni per l’installazione

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Ingegneria Industriale
- Ing. R. Marsili
- Rapporto di prova secondo UNI EN 795
- Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto

……………

Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.

In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:

Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.

Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.

La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.

Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.

UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.


Coordinatori

Ing. M. Maccarelli
Ing. J. Valli

Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A. -  www.manini.it

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf| Descrizione

Acquista (€ 40.00)


/Modulistica/Marcatura CE/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico.
Direttiva 2006/95/CE BT
Direttiva 2004/108/CE EMC 

DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Settore metalmeccanico







Formazione ed Informazione generale
Lavoratori del settore metalmeccanico

- Presentazione ppt - n. 120 slides.
- Test di verifica apprendimento

Formazione - Informazione settore metalmeccanico.zip| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''

Uno strumento di base e approfondimento sull’approccio alla marcatura CE


Dagli strumenti giuridici del Nuovo Approccio all’applicazione delle Norme Tecniche.

Procedure per le Direttive:

- Macchine 2006/42/CE
- Bassa Tensione 2006/95/CE
- Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE


Presentazione ppt – 128 Slides – Ed. 2011
Autori: Team Certifico



Unione Europea
- I tre pilastri
- Principali Istituzioni Comunitarie
- Strumenti Giuridici comunitari
- Diritto derivato

Nuovo Approccio
- Libera circolazione delle merci
- Principi fondamentali
- RESS e Norme Armonizzate
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Presunzione di conformità
- Marcatura CE

Organismi di normazione
- Mandato della Commissione
- Mandato
- Europei
- Nazionali
- Italiani
- Cooperazione

Direttive Nuovo Approccio
- Campo di applicazione
- Requisiti fondamentali in materia di Sicurezza
- Clausola generale d’Immssionie sul Mercato
- Documenti comprovanti la Conformità
- Clausola di Libera Circolazione
- Gestione degli Elenchi di Norme
- Clausola di Salvaguardia
- Attestati di Conformità
- Esempi

Norme
Norme tecniche
Norme armonizzate
- Perfezionamento
- Recepimento
- Clausola di Salvaguardia
- Cancellazione
- Riferimenti
- Classificazione
- Tipo A, B1, B2, C
- Come ottenere la Conformità

Approccio modulare
- Moduli di Valutazione
- Organismo Notificato

Marcatura CE e Sistemi Qualità
Documentazione Tecnica
- Fascicolo Tecnico di Costruzione
- Fascicolo Tecnico di Costruzione: documenti costituenti
- Dichiarazione CE di Conformità

Messa in Servizio

Soggetti coinvolti

- Il Fabbricante
- Il Distributore
- L’Utilizzatore
- Validità del contratto

Sanzioni

Direttive applicabili

Direttiva macchine

- Entrata in vigore
- Recepimento
- D. Lgs. 17/2010
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Esclusioni
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Valutazione dei Rischi
- Come ottenere la Conformità
- Stima del Rischio
- Riduzione del Rischio
- Valutazione della Conformità
- Fascicolo Tecnico di Costruzione
- Dichiarazione CE di Conformità
- Targa CE
- Sanzioni
- Sanzioni: D. Lgs. 17/2010
- Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 e D. Lgs. 81/2008

Direttiva Bassa Tensione
- Campo di applicazione
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
- Sovrapposizioni con la Direttiva Macchine

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- Campo di applicazione
- Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute

Marcatura CE-Comprendere il metodo.zip| Descrizione

Acquista (€ 50.00)


/Norme armonizzate/Direttiva Macchine/EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformitą


EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità

Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione.

La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1.
Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013.
Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità.

In allegato:

- Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi
- Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011 
- Tabella corrispondenza ISO tra nuova ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1
- UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative
- UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO

» Documento Riservato abbonati

UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformitą.zip| Descrizione

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/ECHA - REACH - GHS/Raccolta di Pittogrammi GHS Armonizzati


Raccolta di Pittogrammi GHS Armonizzati 2011 - UNECE


Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)


I pittogrammi di seguito si basano sulla più recente edizione riveduta del GHS.
Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di elementi dell'etichetta GHS, consultare l'allegato 1 del GHS.

Fonte: UNECE
31 Pittogrammi - formato TIFF 3000x3000 px - 30 Mb

Pittogrammi GHS Armonizzati.zip| Descrizione

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/Ambiente/Rifiuti/Perizia giurata di veicoli idonei al trasporto di rifiuti








Perizia giurata di veicoli idonei al trasporto di rifiuti

Deliberazione in data 27.9.2000 del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e s.m. e i.


Il modello di perizia proposto consente di redigere un documento completo e conforme alle norme vigenti in materia di trasporto rifiuti e può essere di particolare aiuto, attraverso suggerimenti e allegati specifici, ad inviduare ed attestare l'idoneità dei veicoli al trasporto di rifiuti in regime ADR.

Ricordiamo che i soggetti abilitati alla redazione ed attestazione della Perizia Giurata di idoneita dei mezzi di trasporto rifiuti (Art. 12 c. 3a Decreto 28 aprile 1998, n. 406 e s.m. e i.) sono:

- ingegneri
- chimici
- medici igienisti
- biologi

iscritti ai relativi ordini professionali.

Il file .zip contiene

- Modello Perizia Rev_01_2011
- All. I - Caratteristiche di Pericolo H
- All. II - Classi ADR
- All. III - Etichette ADR
- All. IV - Rischi associati Classi ADR
- All. V - Equipaggiamento ADR 2011
- All. VI - Deliberazione 27.09.2000
- All. VII - Deliberazione 28.03.2003
- All. VIII - Note redazione Perizia
- Circolare n. 374 del 28.03.2006
- Decreto n. 406 del 28.04.1998_Aggiornato

» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Perizia idoneitą Veicoli Trasporto Rifiuti e Rifiuti ADR Rev_01_2011.zip| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Piattaforme di Lavoro Elevabili - P.L.E.

Formazione ed Informazione P.L.E. - 2011

Piattaforme di Lavoro Elevabili aeree e scale

D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37
Moduli Formativi ed Informativi


Presentazione [ppt - n. 80 slides]

integrata con:
- Filmato PLE – Imbracatura 1
- Filmato PLE – Imbracatura 2
- Filmato PLE – Stabilizzatori
- Filmato PLE  - Piattaforma NAPO

- Test di verifica apprendimento [doc]

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Fomazione Informazione PLE.zip| Descrizione

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/Documenti Sicurezza Lavoro/Documento di Valutazione Rischio ATEX








Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive

D. Lgs. 81/2008
Titolo XI
- ATEX

Stabilimento produzione


Formato: doc
Autore: Ing. J. Valli

» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento



La Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori (Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI).

La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti.


Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE:

Requisiti principali ATEX Prodotti
"ATEX 95" - 94/9/CE
Requisiti principali ATEX Lavoro
"ATEX 137" - 99/92/CE
Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoriaDeterminazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti
Categoria 1:
Categoria 2:
Categoria 3:
Zona 0 / 20
Zona 1 / 21
Zona 2 / 22
Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione
Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessatiEsecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento
Produzione di una dichiarazione di conformitàProduzione di un documento per la protezione dalle esplosioni
Garanzia di qualità adeguataAggiornamento a intervalli regolari

Documento Valutazione dei Rischi ATEX.doc| Descrizione

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/Marcatura CE/Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio






Valutazione dei rischi Direttiva macchine

Un documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine.

Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1,4

UNI EN ISO 12100:2010
ISO/TR 14141-2

Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento
Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG

Pag. 93 formato pdf.
Elaborazione CM4 PRO - 2011

[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]

Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf| Descrizione

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/Informazione e Formazione/Rischio Chimico






Formazione ed Informazione Rischio Chimico - 2011

Agenti Chimici Pericolosi


D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37
Moduli Formativi ed Informativi

- Presentazione [ppt - n. 73 slides]
- Test di verifica apprendimento [doc]

Autore: Ing. M. Moretti


» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento

Formazione Informazione Agenti Chimici Pericolosi Rev 00-2011.zip| Descrizione

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/Modulistica/Marcatura CE/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb
[Elaborazione Software Certifico macchine]

DichiarazioneIncorporazione.doc| Descrizione

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/Altri Modelli e Documenti/INFO CE - Certifico Document Review







INFO CE - Certifico Document Review


Prodotti immessi nello SEE

Esame documentale di:

- direttive CE
- direttive CE “Nuovo Approccio”
- regolamenti CE


1. Esame documentazione fornita
2. Esame Test Report
3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili
4. Individuazione norme tecniche applicabili
5. Gestione non conformità

Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.


Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli

20110611-DR-certifico.pdf| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature

D.Lgs 81/2008

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista
.

Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.


Mod02_2011

Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2011.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature

Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature

D. Lgs. 81/2008

Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Mod03_2011

Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2011.doc| Descrizione

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/Attrezzature e Macchine/Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine

D.Lgs 81/2008

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.


Mod04_2011

Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2011.doc| Descrizione

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/Altri Modelli e Documenti/Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione


Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione


Forno industriale
Modello completo - Pagine 71 Formato .doc 2011

Fonte: Forni Ficola S.r.l.

Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.

Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.

Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.

Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.

Campi di impiego:
- Cottura di ceramica
- Cottura di sanitari
- Cottura di laterizi
- Cottura di porcellana
- Trattamento termico del vetro
- Trattamento termico dei metalli

Manuale_Forni_Rev01_2011.zip| Descrizione

Acquista (€ 40.00)


/Attrezzature e Macchine/Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo







Fascicolo - Adeguamento di Sicurezza


Allegato V D.Lgs. 81/2008

Macchina: Tornio parallelo


- Riferimenti Legislativi
- Relazione preliminare di Verifica Conformità
- Stima del Rischio
- Misure di Adeguamento
- Misure Procedure - Segnaletica addetti
- Attestazione Conformità

2012 - Fascicolo completo - formato doc

Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo 2011.zip| Descrizione

Acquista (€ 30.00)


/Altri Modelli e Documenti/Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev. 01.2011










Fascicolo Tecnico
Direttiva macchine 2006/42/CE


Traversa di sollevamento

00 - Fascicolo Tecnico All. VII Dir. 2006/42/CE [doc]
01 - Valutazione dei Rischi All. I Dir. 2006/42/CE [pdf]
02 - Dichiarazione di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE [doc]
03 - Targa marcatura CE All. III Dir. 2006/42/CE [doc]
04 - Manuale istruzioni All. I p.1.7.4 Dir. 2006/42/CE [doc]
05 - Relazione tecnica di calcolo All. I p.4 Dir. 2006/42/CE [doc]

Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200

Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev01.2011.pdf| Descrizione

Acquista (€ 30.00)


/Altri Modelli e Documenti/UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B




UNI EN 982 - Oleoidraulica


Valutazione dei Rischi / Conformità requisiti di una norma di tipo B

Esempio di Valutazione dei Rischi della norma UNI EN 982
effettuata con CM 4 PRO

Macchina: Pressa generica


1. Valutazione dei Rischi / Conformità Requisiti p. 5  [2006 .pdf]
2. UNI EN 982:2009 - Testo requisiti ITA  
[2009 .doc]
3. UNI EN 982 formato .cem importabile in CM 4 PRO
[2011 .cem]



UNI EN 982

Sicurezza del macchinario ‑ Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica

UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B.zip| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Attrezzature e Macchine/UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata










UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento
Lista di controllo per la persona designata


UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata
Artt. 71, 73 del D. Lgs. 81/2008
Direttiva macchine 2006/42/CE - Non armonizzata


Nell’Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”.


Abbiamo proceduto all'elaborazione di tale Lista di controllo per renderla fruibile agli operatori.

Formato .doc pag. 10 Rev 00_2011

Persona designata
Persona competente che abbia il completo controllo dell’azionamento dell’apparecchio di sollevamento e operi per conto della direzione dell’organizzazione cherichiede la movimentazione del carico (organizzazione utilizzatrice).

Attitudini e conoscenze richieste
Le persone da formare come persone designate devono avere almeno 20 anni di età ed essere state impegnate, per almeno 2 anni, in operazioni di sollevamento con funzione di guida di apparecchi di sollevamento, di imbracatore o di segnalatore.Esse devono saper leggere, scrivere e comprendere la lingua da usare durante il corso di formazione e possedere buon senso, sangue freddo e capacità di guidare altre persone.

Lista controllo UNI ISO 23813 - Persona designata.zip| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Attrezzature e Macchine/Fascicolo Tecnico Gru a bandiera



Fascicolo Tecnico Gru a bandiera


Direttiva macchine
Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA


Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 215

1 -  Normativa di riferimento
2 -  Valutazioni dei rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE
3 -  Dichiarazioni di conformità
4 -  Marcatura CE
5 -  Manuale istruzioni per l'uso e la manutenzione
6 -  Relazione di calcolo
7 -  Registro di controllo
8 -  Verbale collaudo installazione
9 -  Manuale istruzioni uso e manutenzione paranco
10 - Certificazione CE Accessori di sollevamento commerciali

Fascicolo Tecnico Gru a bandiera_2011_Rev01.pdf| Descrizione

Acquista (€ 35.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/TUS: Check List Valutazione del rischio elettrico











Linea guida - Check List normativa impianti ed apparecchiature elettriche

D. Lgs. 81/2008 Valutazione rischio elettrico

La linea guida è strutturata sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

1. Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, Capo III “Impianti e  Apparecchiature elettriche”;


2. D.M. 37/2008
Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;


3. D.P.R. 462/2001
Regolamento recante il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;


4. Norma Tecnica CEI 11-27
Norma tecnica sulla Sicurezza nei lavori di impiantistica elettrica e di manutenzione.

Formato doc

TUS Check List Valutazione Rischio elettrico.doc| Descrizione

Acquista (€ 25.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Perizia Asseverata - Pacc. 2012 Rev. 03




Perizia Asseverata
Conformità Sicurezza macchine

Pacchetto 2012 Rev. 03


Macchine usate non marcate CE


Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE, in accordo con:

D. Lgs. 17/2010 Art. 18 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3
Norme finali e transitorie

D. Lgs. 81/2008 Art. 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

D. Lgs. 81/2008 Art. 71

Obblighi del datore di lavoro


Elaborazione Certifico Adobe portfolio pdf.


Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:

1. Modello di Perizia Asseverata [formato doc]
2. Elenco Requisiti All. V Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 [formato doc]
3. Elenco pericoli UNI EN ISO 12100 [formato doc]
4. D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Ed. 03.2011 [formato pdf]
5. D. Lgs. 17/2010 - Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE [formato pdf]
6. Guida all’applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE - UE [formato pdf]
7. File .CEM di Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008 importabile in CM4 PRO [Formato cem]
8. Raccolta segnaletica di sicurezza n. 300 [formato jpg]

Perizia Assseverata Conformitą Sicurezza macchine - Pacchetto 2012_Rev03.pdf| Descrizione

Acquista (€ 40.00)


/Documenti Sicurezza Lavoro/Check List Dispositivi di Protezione anticaduta - Rev. 00.2011















Check List
Dispositivi di protezione anticaduta

Registro di verifica annuale Imbracature di sicurezza


Ai sensi del D.lgs. 81/08 Art. 77 co. 4a e Art. 115



Art 77 - Obblighi del Datore di Lavoro
………
Il datore di lavoro:
4a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e lesostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita,a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Registro verifica annuale imbracature_Rev00_2011.doc| Descrizione

Acquista (€ 20.00)


/Attrezzature e Macchine/Attestazione Conformitą macchine All. V D.Lgs 81/2008










Attestazione Conformità macchine All. V D. Lgs. 81/2008

Adeguamento macchine non marcate CE

Attestazione di Conformità macchine ai sensi degli Art. 70, 71 del D.Lgs. 81/2008 di macchine non marcate CE, da redigere a seguito dell’individuazione delle misure di sicurezza e relativo adeguamento previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.

Art. 70 Requisiti di sicurezza

…omiss….
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro
…omiss….

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

_________

Il file zip contiene:
1. Attestazione di Conformità macchine All. V D.Lgs. 81/2008 [doc]
2. Requisiti All. V D.Lgs. 81/2008 [pdf]
3. Requisiti All. V D.Lgs 81/2008 importabili in CM4 PRO [cem]
4. Esempio importazione file cem [pdf]

Attestazione Conformitą macchine All. V D.LGs 81-2008 - 2012.zip| Descrizione

Acquista (€ 15.00)


/Attrezzature e Macchine/Fascicolo Tecnico Nastro Trasportatore Rev. 00.2012









Fascicolo Tecnico Nastro Trasportatore Rev. 00.2012


I nastri trasportatori sono macchine diffuse in molti processi produttivi, il modello di FT proposto, con in primis il Manuale di Istruzioni per  l’Uso e la Manutenzione e la Valutazione dei Rischi può essere considerato un ottimo master per tutte le tipologie di nastri trasportatori.


Direttiva macchine

Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA


Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200

01 - Manuale Istruzioni per Uso e Manutenzione
[doc]
02 - Valutazioni dei Rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE
[pdf]
03 - Dichiarazione CE di Conformità
[doc]
04 - Cover FT
[doc]
05 - Indice FT
[doc]
06 - Separatori di Sezione FT [doc]

Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev00_2012.pdf| Descrizione

Acquista (€ 35.00)


/Attrezzature e Macchine/Presse piegatrici idrauliche: Check list della norma tecnica UNI EN 12622:2010








Check list

Presse piegatrici idrauliche


Elaborazione puntuale sulla norma tecnica:
UNI EN 12622:2010
Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche

Utilizzabile per Verifiche di Conformità:

1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008

2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE


Pag.: 85
Formato: docx
Abbonati: SI

UNI EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev00_2012.zip| Descrizione

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